L.R. Basilicata 23/2010
Promozione della cultura architettonica e del paesaggio attraverso iniziative culturali ed azioni di sensibilizzazione volte a promuovere la qualità del progetto di architettura con azioni tese a garantirne il valore ed a salvaguardare la professionalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Basilicata la qualità architettonica e del paesaggio tramite concorsi di idee e progettazione, incentivi economici, premi per giovani professionisti, tutela dell’architettura moderna e contemporanea, formazione e un premio regionale. Prevede anche riduzioni degli oneri di urbanizzazione per opere realizzate esito di concorsi. Molte misure restano però legate a termini iniziali di attuazione già trascorsi.
Promozione della qualità architettonica, dei concorsi di architettura e della tutela del paesaggio in Basilicata
Promozione della qualità architettonica e del paesaggio in Basilicata
La legge regionale della Basilicata disciplina strumenti e iniziative per promuovere la qualità del progetto architettonico, la tutela del paesaggio e la diffusione della cultura dell’architettura nel territorio regionale. Il provvedimento mira anche a valorizzare la professionalità dei progettisti e a sostenere la formazione e la ricerca in campo architettonico.
Finalità e principi generali
La Regione riconosce la rilevanza pubblica dell’ideazione e della realizzazione architettonica e delle trasformazioni del territorio, considerandone la qualità un elemento essenziale dello sviluppo sostenibile e del benessere ambientale. La disciplina è orientata a:
- soddisfare i bisogni degli individui e dei gruppi sociali nell’organizzazione dello spazio fisico;
- conoscere, tutelare e valorizzare patrimonio edilizio, paesaggio e ambiente naturale;
- garantire accessibilità e fruibilità dell’ambiente costruito;
- rispondere alle esigenze di cittadini di ogni età e di una società multietnica.
La qualità architettonica e urbanistica è definita come esito di uno sviluppo progettuale coerente e partecipato, capace di integrare esigenze funzionali, estetiche, sociali e formali e di assicurare un armonico inserimento nel contesto urbano e rurale nel rispetto dello sviluppo sostenibile.
Obiettivi della Regione
La Regione persegue una serie di obiettivi di politica culturale e urbanistica:
- affermare il valore dell’architettura come espressione alta della cultura e dell’identità di una comunità e del suo territorio;
- promuovere la conoscenza dell’architettura e la partecipazione consapevole di soggetti attori e cittadini;
- stimolare nella committenza pubblica e privata la domanda di qualità architettonica e urbanistica, anche tramite procedure concorsuali e incentivi;
- favorire l’inserimento di opere d’arte negli edifici pubblici e privati;
- sostenere la crescita delle nuove generazioni di progettisti attraverso la progettazione di opere di architettura.
Concorsi di architettura come strumento principale
La legge individua nel concorso di architettura lo strumento principale per conseguire qualità architettonica e urbanistica, distinguendo tra concorso di idee e concorso di progettazione.
Per i lavori di particolare rilevanza, in ragione dell’impatto sulla forma urbana, sull’assetto territoriale o sul paesaggio, e per gli interventi in contesti di particolare pregio architettonico, paesaggistico-ambientale, storico-artistico o conservativo, le amministrazioni devono valutare prioritariamente il ricorso al concorso di progettazione o di idee. Se scelgono una procedura diversa, devono motivarlo nel bando di gara.
Per i giovani progettisti la legge favorisce la partecipazione ai concorsi, anche con premi speciali riservati a partecipanti singoli o raggruppati.
Concorsi di idee e di progettazione banditi da amministrazioni pubbliche
Il concorso di idee serve a orientare la decisione dell’amministrazione quando diverse impostazioni progettuali possono condurre a esiti anche molto diversi o alternativi. Il bando definisce elaborati richiesti, scale di rappresentazione, criteri di valutazione e metodo di giudizio.
L’idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante; dopo eventuale affinamento tecnico può essere posta a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi. Il vincitore del premio può partecipare anche alla procedura successiva, se in possesso dei requisiti richiesti.
Il concorso di progettazione è previsto per lavori di particolare rilevanza e per quelli individuati dal regolamento attuativo; le amministrazioni inseriscono tali opere nel proprio piano triennale dei lavori pubblici. Nei casi di particolare complessità è possibile un concorso in due gradi. Le modalità operative rinviano alla normativa statale.
Concorsi banditi da privati
Per i concorsi di progettazione promossi da privati, o comunque da soggetti non tenuti alla disciplina statale delle opere pubbliche, la partecipazione ai benefici regionali è subordinata all’applicazione delle modalità e procedure stabilite dal regolamento regionale attuativo.
Incentivi economici per i concorsi
È istituito presso la Regione un fondo per finanziare, anche solo in parte, le spese per i concorsi di idee e di progettazione banditi da soggetti soggetti alla normativa statale sui lavori pubblici.
Le risorse possono essere ripartite nel seguente modo:
- 30% per le spese organizzative del concorso;
- 30% per mostre o pubblicazioni delle proposte presentate;
- 40% come rimborso per i giovani professionisti non vincitori, purché di età non superiore a 40 anni e iscritti all’albo da non più di 10 anni.
Nei concorsi in due fasi, una quota dei posti della fase finale deve essere riservata ai giovani professionisti o a gruppi composti per oltre il 70% da professionisti under 40 iscritti all’albo da non più di 10 anni.
Riduzione degli oneri di urbanizzazione per opere realizzate in esito a concorsi
Per le opere da realizzarsi in esito a concorsi di architettura, gli oneri di urbanizzazione eventualmente dovuti sono ridotti in una misura compresa tra il 10% e il 20%, secondo la determinazione di ciascun comune. In attesa delle decisioni comunali, si applica la riduzione minima del 10%.
Opere d’arte negli edifici pubblici e privati
La Regione, nel rispetto del quadro normativo nazionale, istituisce un osservatorio regionale per monitorare l’applicazione della normativa statale sull’arte negli edifici pubblici. Inoltre favorisce, nei limiti previsti per i concorsi di progettazione, il ricorso al concorso per l’assegnazione di incarichi relativi all’inserimento di opere d’arte in edifici pubblici e privati oggetto di concorso.
Tutela e valorizzazione dell’architettura moderna e contemporanea
La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico regionale, con particolare attenzione agli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea non soggetti a competenze statali.
I comuni devono, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, adottare con variante urbanistica un elenco degli edifici o manufatti del proprio territorio, realizzati dal 1945 fino alla data di approvazione della legge, che rappresentano testimonianza significativa dell’architettura moderna e contemporanea. Con la stessa variante devono essere stabilite norme di tutela e salvaguardia; gli interventi sugli immobili inseriti sono considerati interventi di restauro su opere di interesse storico e/o architettonico.
Dell’inserimento nell’elenco viene data comunicazione al progettista, se vivente, e al proprietario, possessore o detentore dell’opera. Gli elenchi sono trasmessi alla Conferenza regionale competente.
Ogni cinque anni i comuni devono revisionare l’elenco, integrandolo se necessario. In tale occasione individuano anche gli edifici realizzati da oltre cinquant’anni e ne informano la Soprintendenza competente per l’eventuale imposizione del vincolo statale in materia di beni culturali. Gli immobili assoggettati a vincolo statale vengono eliminati dall’elenco comunale alla prima revisione utile.
Gli edifici iscritti negli elenchi devono esporre stabilmente e in modo ben visibile una targa con indicazione di progettista, committente ed esecutore, oltre alla dichiarazione di particolare valore artistico.
Formazione, ricerca e archivi di architettura
La legge promuove sviluppo, conoscenza e memoria dell’architettura, incentivando ricerca, innovazione e qualificazione professionale. A tal fine la Regione favorisce:
- intese con ordini professionali, università e istituti o organi di ricerca, pubblici e privati, per programmi di formazione permanente post-laurea;
- iniziative culturali e formative per diffondere la conoscenza del patrimonio architettonico e urbanistico.
La Regione si impegna inoltre a raccogliere e conservare materiali documentali relativi all’architettura e all’urbanistica moderna e contemporanea, compresi archivi di architetti, urbanisti, enti e imprese del settore, e a costituire, sviluppare e promuovere una Rete degli archivi di Architettura in collaborazione con centri europei e altri istituti analoghi.
Conferenza permanente per la qualità architettonica e dell’ambiente costruito
Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituita una Conferenza permanente per la qualità architettonica e dell’ambiente costruito.
La Conferenza ha compiti di promozione e valorizzazione delle opere di architettura contemporanea individuate dai comuni, anche tramite pubblicazioni, mostre e altri mezzi di divulgazione; promuove iniziative analoghe per la conoscenza dell’architettura moderna e contemporanea; attiva rapporti con la Soprintendenza Archivistica Regionale per gli archivi; sviluppa collaborazioni con centri europei e istituti pubblici e privati; mantiene rapporti con il Centro di Documentazione per l’Architettura presso il Ministero dei beni culturali e con le amministrazioni regionali e statali; promuove ogni altra iniziativa utile ai fini della legge.
La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale alla Cultura ed è composta da rappresentanti degli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri, da un docente/ricercatore dell’Università degli Studi della Basilicata e dal Soprintendente ai Beni Architettonici della Regione o suo delegato.
Premio “Stella” per opere di architettura contemporanea
La Regione istituisce il Premio “Stella”, dedicato all’architetto Ettore Stella, quale riconoscimento per l’architettura contemporanea. Il premio è articolato in due sezioni:
- opere di architettura contemporanea di particolare valore, da assegnare ogni tre anni a una o più opere ultimate nel quinquennio precedente;
- opere di committenza privata rivolte a soggetti che abbiano mostrato particolare attenzione alla qualità architettonica.
Le opere concorrenti possono essere segnalate dalla Regione, dai comuni, dal progettista, dal committente, dal proprietario, da associazioni o da singoli cittadini. Non sono ammesse opere che abbiano già partecipato in anni precedenti. Gli edifici premiati devono esporre una targa con indicazione di progettista, committente ed esecutore e con la dichiarazione di particolare valore artistico.
Regolamento attuativo e tempi di attuazione
La legge demanda a un regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’approvazione, la disciplina attuativa delle principali misure relative a concorsi, incentivi, osservatorio, tutela degli edifici moderni, formazione, Conferenza e Premio “Stella”.
Molte disposizioni risultano strettamente collegate a termini ormai decorso, in particolare quelle che prevedono:
- l’emanazione del regolamento entro sei mesi dall’approvazione;
- l’adozione, da parte dei comuni, delle varianti urbanistiche e degli elenchi entro dodici mesi dall’entrata in vigore;
- la revisione quinquennale degli elenchi comunali;
- l’assegnazione periodica del Premio “Stella” ogni tre anni.
Valutazione di attualità della legge
La legge conserva un interesse principalmente storico e di cornice per la promozione della qualità architettonica in Basilicata, ma presenta un’impostazione fortemente dipendente da atti attuativi e scadenze iniziali già ampiamente trascorse. Per gli aspetti oggi concretamente applicabili, restano rilevanti soprattutto i principi generali e gli strumenti di valorizzazione che non risultino superati da successive discipline regionali o statali.
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