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Sentenza

Sentenza del 16/07/2018 n. 1912 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - cessione all'esportazione - prova tipica - è tale - documento amministrativo unico - esemplare 3 dichiarazione doganale di esportazione - è necessario - esibizione di altra documentazione - non è sufficiente - verosimiglianza dell'operazione - non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane contestava alla società la mancata prova del perfezionamento di una cessione all'esportazione e chiedeva il recupero di maggiore IVA per euro 7.583,00, oltre sanzioni e interessi. La società sosteneva che l'effettiva esportazione potesse essere dimostrata mediante documentazione relativa alla spedizione tramite corriere e altri elementi fattuali. La questione centrale riguardava quindi il livello di prova necessario per applicare il regime di non imponibilità IVA alle cessioni verso Paesi extra UE.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e riformato la sentenza favorevole alla società emessa in primo grado. Ha confermato l'atto di accertamento, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dalla contribuente e non determinante la verosimiglianza dell'esportazione o l'eventuale attestazione del corriere. La prova dell'uscita dei beni dal territorio doganale doveva risultare dal documento doganale previsto dalla normativa, ossia dall'esemplare 3 della dichiarazione doganale di esportazione, dal DAU vistato oppure dalla corrispondente registrazione nel sistema ECS/AIDA. L'eventuale inadempimento del corriere può fondare una responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., ma non esonera il mittente dagli obblighi probatori e fiscali. Le spese di lite sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • Art. 8 del D.P.R. 633/1972

    Cessioni all'esportazione

    La non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione presuppone la dimostrazione dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dell'Unione secondo le modalità documentali previste.

  • Art. 1218 del codice civile

    Responsabilità del debitore

    L'eventuale omissione o inesatta prestazione del corriere può consentire al mittente di agire per il risarcimento dei danni, ma non sostituisce la prova doganale richiesta ai fini tributari.

  • Art. 793 del Regolamento CEE n. 2454/1993

    Visto di uscita dell'ufficio doganale

    Il visto o timbro dell'ufficio doganale di uscita costituisce elemento tipico per attestare l'avvenuta esportazione.

  • Art. 796-quinquies del Regolamento CEE n. 2454/1993

    Attestazione dell'uscita delle merci

    Nel sistema ECS l'esportazione si perfeziona quando l'ufficio doganale di uscita trasmette all'ufficio di esportazione il messaggio informatico che attesta l'uscita delle merci.

  • Artt. 796-bis e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/1993

    Procedure informatizzate di esportazione

    Le procedure ECS collegano l'ufficio doganale di esportazione a quello di uscita e consentono di tracciare informaticamente l'effettiva uscita delle merci.

Massime di principio

  • Per applicare la non imponibilità IVA a una cessione verso Paesi extra UE non basta dimostrare che la merce sia stata affidata a un corriere o che l'esportazione sia verosimile: occorre una prova documentale tipica dell'uscita dal territorio doganale.
  • Il documento centrale è la dichiarazione doganale di esportazione, tradizionalmente il DAU con visto o timbro di uscita, oppure la relativa attestazione elettronica registrata nei sistemi ECS/AIDA.
  • Fatture, DDT, lettere di vettura, ricevute del corriere e dichiarazioni del contribuente possono essere insufficienti se non sono collegati a una valida attestazione doganale o a documenti equipollenti riconosciuti dalla prassi.
  • Il cedente deve organizzare e conservare la documentazione doganale anche quando si avvale di un corriere o di un intermediario: l'errore del vettore non elimina la responsabilità fiscale del cedente.
  • Se il corriere non consegna o non cura correttamente la documentazione, il cedente può valutare un'azione risarcitoria contrattuale, ma tale azione non sostituisce la prova richiesta dall'amministrazione finanziaria.
  • In caso di contestazione, la sola effettiva uscita materiale della merce, se non adeguatamente documentata secondo le procedure doganali, può non essere sufficiente a conservare il regime di non imponibilità IVA.

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