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Provvedimento

Provvedimento del 06/05/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come fruire delle agevolazioni previste per le micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias: l’agevolazione si utilizza in compensazione tramite modello F24 telematico, con controlli automatici dell’Agenzia delle entrate e scarto in caso di importi eccedenti il beneficio residuo o di soggetti non ammessi.

modalità e termini di fruizione delle agevolazioni per le micro e piccole imprese nelle Zone Franche Urbane

Modalità di fruizione delle agevolazioni per le Zone Franche Urbane

Il provvedimento definisce le modalità operative per utilizzare le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L’obiettivo è assicurare che la fruizione avvenga entro i limiti dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico e con adeguati controlli da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ambito applicativo

Le agevolazioni riguardano le micro e piccole imprese localizzate:

  • nelle Zone Franche Urbane delle regioni ricadenti nell’obiettivo Convergenza;
  • nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, in via sperimentale;
  • nel quadro normativo che richiama anche la zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, per effetto dell’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Sono richiamate le agevolazioni di cui all’articolo 1, commi da 340 a 341-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Modalità di utilizzo del beneficio

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. In caso contrario, l’operazione di versamento è scartata.

Per la compilazione del modello:

  • sono istituiti con separate risoluzioni i codici da indicare nel modello F24;
  • sono impartite con separate risoluzioni le istruzioni operative per la compilazione.

Flusso dei dati e controlli dell’Agenzia delle entrate

Il Ministero dello sviluppo economico trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate:

  • i dati identificativi di ciascun beneficiario;
  • l’importo dell’agevolazione concessa;
  • le eventuali variazioni intervenute.

Sulla base di tali dati, l’Agenzia effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Il modello è scartato nei seguenti casi:

  • l’importo dell’agevolazione utilizzata supera il beneficio residuo disponibile;
  • l’impresa non risulta compresa nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia.

Variazioni dei dati e decorrenza della presentazione

In caso di variazione dei dati delle imprese ammesse o dell’importo dell’agevolazione concessa, il modello F24 può essere presentato telematicamente a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle variazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate.

Finalità e motivazioni del provvedimento

Nella parte motivazionale si richiama il quadro normativo delle zone franche urbane e delle agevolazioni a favore delle piccole e micro imprese. Si evidenzia che il provvedimento serve a disciplinare le modalità di fruizione in modo da garantire che l’agevolazione sia utilizzata solo nei limiti complessivamente concessi, evitando utilizzi eccedenti.

È chiarito che, qualora l’importo utilizzato con il modello F24 risulti superiore al beneficio residuo, il modello è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • statuto dell’Agenzia delle entrate e regolamento di amministrazione;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 340 a 341-ter;
  • decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 37;
  • legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 319;
  • decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 10 aprile 2013 e successive modificazioni;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17 e seguenti.

Pubblicazione ed efficacia

È precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate equivale alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 6 maggio 2014.

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