L.R. Basilicata 35/2002
"Modifica alla legge regionale 14 aprile 2000, n.47 - (recepimento del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative a beni immobili di riforma fondiaria - articoli 9, 10 e 11 - l. 386/1976)"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata interviene sulla L.R. 47/2000, aggiornando regole di vendita di poderi, quote e immobili dell’ALSIA: criteri di determinazione del prezzo, modalità di pagamento e vincoli di indivisibilità/prelazione, nonché trasferimenti gratuiti a enti pubblici e disciplina della gara per gli immobili liberi. Prevede anche la proroga al 31.12.2003 di un termine della L.R. 21/98.
Modifiche alla disciplina regionale sulla dismissione di beni di riforma fondiaria
Modifiche alla disciplina di dismissione dei beni di riforma fondiaria in Basilicata
La legge regionale Basilicata 7 agosto 2002, n. 35 modifica e integra la L.R. 14 aprile 2000, n. 47 sul trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative ai beni immobili di riforma fondiaria. La disciplina risultante riguarda soprattutto la vendita di poderi, quote e fabbricati gestiti dall’ALSIA, i relativi vincoli, i criteri di prezzo e le modalità di alienazione dei beni non destinati all’agricoltura.
Ambito di applicazione
La normativa si applica ai beni di riforma fondiaria in disponibilità dell’ALSIA, distinguendo tra:
- poderi e quote agricole con o senza detentori;
- immobili con utilizzazioni complementari all’agricoltura o extragricole;
- immobili liberi;
- beni da trasferire gratuitamente a enti pubblici competenti.
La disciplina si coordina con la legge statale 386/1976, con il d.lgs. 228/2001 e con le norme richiamate in materia di proprietà coltivatrice e assetto fondiario.
Cessazione del riservato dominio sui terreni assegnati
Per i terreni assegnati ai coltivatori con contratto di assegnazione e vendita, il riservato dominio cessa con il pagamento della 15ª rata del prezzo di vendita, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 386/1976.
Vendita di poderi e quote di beni agricoli non assegnati
I poderi e le quote che sono o tornano nella disponibilità dell’ALSIA sono ceduti per la formazione di impresa diretto-coltivatrice, senza patto di riservato dominio e alle condizioni della legge 590/1965.
La vendita è rivolta principalmente a:
- coltivatori diretti o altri manuali e abituali coltivatori della terra che risultino conduttori del terreno dall’entrata in vigore della legge;
- partecipi ex art. 230-bis c.c.
La detenzione continuata e attuale è documentata da atti ufficiali dell’ALSIA o da atto di notorietà. I requisiti soggettivi sono attestati dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata.
Per i terreni privi di conduttori, o tornati all’Agenzia per rinuncia o rilascio dei detentori, l’alienazione è prioritaria verso i confinanti secondo l’art. 7 del d.lgs. 228/2001; in mancanza, sono favoriti imprenditori, giovani, donne e cooperative agricole. La scelta dell’acquirente è compiuta dall’ALSIA in coerenza con gli indirizzi socio-economici dei programmi di sviluppo regionali, tenendo conto dell’accorpamento fondiario e della promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile.
Prezzo di vendita e modalità di pagamento per i terreni agricoli
Il prezzo di vendita è determinato tenendo conto della data di immissione nel fondo.
Per le detenzioni iniziate prima dell’entrata in vigore della legge 386/1976:
- il prezzo comprende l’indennità di esproprio, ridotta di 2/3, e i 2/3 del costo dei miglioramenti eseguiti dal soppresso Ente Riforma e poi dagli enti di sviluppo, al netto dei contributi statali per i miglioramenti fondiari;
- gli interessi sono calcolati all’1%;
- vanno aggiunti eventuali debiti pregressi con relativi interessi.
Il pagamento avviene di regola in unica soluzione alla stipula. Se la somma complessiva dovuta all’ALSIA supera 5.164,57 euro, l’eccedenza può essere rateizzata fino a 10 rate annuali maggiorate degli interessi legali.
Per le detenzioni iniziate dopo l’entrata in vigore della legge 386/1976:
- il prezzo è determinato secondo i criteri della legge 590/1965, sulla base del valore congruo stimato dall’ufficio regionale al momento iniziale della detenzione;
- è dovuto inoltre un canone d’uso forfettario pari al 3% del valore del fondo per ogni anno di detenzione;
- restano dovuti gli eventuali debiti maturati, con interessi legali.
Il prezzo può essere pagato in unica soluzione oppure rateizzato fino a 10 annualità posticipate al tasso ISMEA. Al momento della stipula si versano comunque i canoni d’uso e i debiti pregressi; l’eccedenza oltre 5.164,57 euro può essere rateizzata insieme al prezzo.
Per i poderi e le quote liberi da detentori, il prezzo è determinato dall’ufficio regionale e può essere pagato in 30 annualità posticipate al tasso ISMEA oppure in unica soluzione.
In tutti i casi, se è prevista la rateizzazione, l’acquirente deve garantire il pagamento con:
- ipoteca sul fondo a favore dell’ALSIA; oppure
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.
Vincoli, limiti e divieti sui terreni agricoli
Per i beni con detenzione iniziata prima della legge 386/1976 continuano ad applicarsi i vincoli, le limitazioni e i divieti trentennali previsti dalle leggi 379/1967 e 191/1992, decorrenti dalla materiale immissione in possesso. Se al momento della stipula è già trascorso il periodo trentennale, i vincoli si considerano cessati e tale circostanza è indicata nel contratto.
Per i beni con detenzione iniziata dopo la legge 386/1976:
- opera il vincolo di indivisibilità per 15 anni dalla materiale immissione in possesso;
- per 5 anni dalla stipula l’acquirente non può pagare anticipatamente le annualità del prezzo;
- per 5 anni non può alienare il fondo né cessarne volontariamente la coltivazione, a pena di risoluzione automatica del contratto, decadenza dal beneficio del termine e perdita dei benefici fiscali.
Non scatta la decadenza se l’acquirente, previa comunicazione all’ALSIA, trasferisce il fondo alle condizioni previste dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. 228/2001.
Per i poderi e le quote privi di detentori, la vendita avviene con i vincoli e le limitazioni stabiliti dalla normativa sulla proprietà coltivatrice di cui all’art. 11 del d.lgs. 228/2001.
Immobili con utilizzazioni complementari all’agricoltura ed extragricole
La legge introduce una disciplina specifica per immobili destinati, secondo gli strumenti urbanistici, a usi complementari all’agricoltura o extragricoli. Sono ricompresi, in particolare:
- immobili destinati a impianti, uffici e relative pertinenze;
- fabbricati, borgate rurali, suoli edificati e suoli edificabili;
- scuole rurali e fabbricati rurali non più parte integrante dei poderi, nonché corti comuni delle borgate che abbiano perso l’originaria destinazione;
- immobili di pregio storico e/o ambientale;
- ulteriori immobili assimilabili alle tipologie elencate.
Prezzo di vendita dei fabbricati non agricoli e dei terreni edificabili
Per i fabbricati non agricoli e per i fabbricati ubicati in borghi rurali, esclusi quelli da vendere in gara, il prezzo è determinato applicando alla rendita catastale un moltiplicatore pari a 100, con riferimento al valore vigente all’entrata in vigore del regolamento di dismissione.
Sul valore così ottenuto si applicano riduzioni:
- 15% per concessionari, coniugi ed eredi diretti;
- 10% per possessori senza titolo;
- ulteriore 25% per fabbricati in zone agricole o in borgate/frazioni con meno di 500 abitanti.
Se l’acquirente possiede già un immobile abitativo, non spettano le riduzioni del 15% e del 10%; tali riduzioni restano invece applicabili se il bene ricade nelle zone agevolate della riduzione ulteriore del 25%.
Per i terreni edificabili in zone omogenee A, B e C, il prezzo si determina partendo da una base collegata all’incidenza dell’onere di acquisizione dell’area sul costo di costruzione dell’edilizia economica e popolare e al volume realizzabile previsto dagli strumenti urbanistici. Il valore viene poi aumentato:
- del 100% nei capoluoghi di provincia o nelle zone turistiche;
- del 30% nei comuni con oltre 8.000 abitanti, salvo borgate o frazioni con meno di 500 abitanti.
Su tali valori si applica una riduzione dell’1% per ogni anno di possesso pregresso, fino a un massimo del 25% per i concessionari e del 15% per i possessori senza titolo.
Per i terreni in zone D o F, comprese le aree per distribuzione carburanti, il prezzo è definito mediante perizia di stima dell’ALSIA sul valore di mercato, con le stesse riduzioni per anzianità di possesso.
Per i suoli edificati a cura e spese del detentore, il prezzo segue le medesime regole, tenendo conto della destinazione urbanistica. Se i suoli edificati sono stati realizzati dagli enti di riforma o di sviluppo, oppure da altri enti su terreno dell’Agenzia con volumetria inferiore a quella edificabile, oltre al prezzo del fabbricato deve essere corrisposto anche il valore della volumetria residua, calcolato secondo i criteri dei terreni edificabili.
Se il prezzo non è accettato, l’interessato può chiedere una perizia definitiva dell’ALSIA, depositando 516,45 euro a copertura delle spese. Per i casi non espressamente previsti, il prezzo è comunque determinato con perizia di mercato dell’ALSIA e con le riduzioni applicabili.
Anche per questi immobili restano dovuti i debiti pregressi e il pagamento del pregresso per ogni anno di utilizzazione dell’immobile.
Il pagamento avviene in unica soluzione oppure, a scelta dell’acquirente, in massimo 10 annualità posticipate al tasso corrente; i canoni d’uso con interessi legali vanno comunque corrisposti alla stipula, e l’eventuale eccedenza oltre 5.164,57 euro può essere rateizzata. In caso di rateizzazione valgono le garanzie ipotecarie o fideiussorie già previste per i beni agricoli.
Immobili liberi e gara
Gli immobili liberi e nella disponibilità dell’ALSIA sono venduti mediante gara, applicando i criteri previsti per l’art. 11.
Il prezzo base di gara è determinato sulla base della perizia di stima dell’ALSIA, tenendo conto della destinazione urbanistica attuale. Per partecipare, i concorrenti devono allegare una cauzione pari al 10% del prezzo base, restituita ai non aggiudicatari.
Trasferimenti gratuiti a enti pubblici e altri enti
Sono trasferite gratuitamente agli enti pubblici competenti per territorio:
- le aree urbanizzate destinate a opere di urbanizzazione risultanti tali alla data del 20 aprile 2000;
- i fabbricati a destinazione pubblica;
- i fabbricati liberi da detentori dichiarati di pubblico e generale interesse dall’ente competente.
Le aree urbanizzate e gli immobili a destinazione pubblica possono essere ceduti gratuitamente anche a enti o associazioni per finalità di assistenza, educazione e culto.
Stime, regolamento di dismissione e termini
Le stime previste dalla disciplina sono redatte sulla base dei criteri fissati per la determinazione del prezzo di vendita dei fabbricati e dei terreni.
L’ALSIA, con proprio provvedimento, propone alla Giunta regionale l’approvazione di un regolamento di dismissione, da adottarsi ai sensi della L.R. 29/2001. Il regolamento deve disciplinare:
- le modalità di dismissione del patrimonio agricolo ed extra agricolo di riforma, tenendo conto delle situazioni di fatto;
- i criteri di dismissione, con individuazione dei destinatari, dei requisiti e dei termini dei procedimenti.
Il termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 3 della L.R. 21/1998 è prorogato al 31 dicembre 2003. Inoltre, il termine per la predisposizione del regolamento di dismissione è fissato in 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, termine poi modificato dalla L.R. 9/2015.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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