L.R. Basilicata 30/2002
Disciplina dei servizi di consulenza del Comitato Regionale di Controllo (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava, nella Regione Basilicata, i servizi di consulenza del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni territoriali a favore di enti locali e IPAB, su quesiti scritti relativi a un solo atto. Non prevedeva oneri per gli enti. È però totalmente abrogata dal 14 luglio 2006 e quindi non ha più applicabilità pratica.
Servizi di consulenza del Comitato Regionale di Controllo per gli enti locali
Servizi di consulenza del Comitato Regionale di Controllo
La legge regionale della Basilicata disciplinava l’attività di consulenza resa dal Comitato regionale di controllo e dalle sue sezioni territoriali in favore di determinati enti locali. Il provvedimento aveva carattere strumentale e organizzava modalità, limiti e gratuità del servizio, ma risulta oggi totalmente abrogato.
Ambito soggettivo e oggetto della consulenza
Potevano rivolgersi all’organo di controllo competente per territorio:
- comuni;
- province;
- unioni dei comuni;
- comunità montane;
- consorzi a rilevanza non imprenditoriale;
- istituti di assistenza e beneficenza (IPAB).
La consulenza era finalizzata a ottenere elementi di valutazione per l’adozione di atti e provvedimenti. Restava esclusa ogni valutazione sull’interesse pubblico perseguito e sulle scelte discrezionali dell’ente.
Modalità di richiesta e svolgimento
Il quesito doveva essere presentato:
- in forma scritta;
- sottoscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto/ ორგანo competente a emanare l’atto oggetto del parere;
- limitato all’adozione di un solo atto o provvedimento;
- corredato, se necessario, dalla documentazione utile.
La competente sezione del Comitato regionale di controllo rendeva gli elementi di valutazione e poteva chiedere ulteriore documentazione o chiarimenti, anche convocando in audizione il richiedente.
Organizzazione interna e supporto amministrativo
La struttura operativa curava:
- il repertorio e l’archivio dell’attività di consulenza;
- la pubblicazione dei casi più significativi;
- il supporto al Comitato di controllo.
Regime economico
Il servizio di consulenza era gratuito per gli enti interessati: non comportava oneri a carico dei rispettivi bilanci.
Pubblicazione e vigenza
La legge prevedeva la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e l’obbligo generale di osservarla. Tuttavia il testo risulta totalmente abrogato dall’art. 3, comma 3, della L.R. 14 luglio 2006, n. 11, con conseguente assenza di utilità applicativa attuale.
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