Cassazione Penale, Sentenza n. 23901/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per la violazione dell'art. 76, comma 3, del d.lgs. 159/2011 contestando: 1) la mancata disapplicazione del foglio di via obbligatorio (atto amministrativo) ritenuto illegittimo, sostenendo che la misura era stata adottata su presupposti falsi e poi revocata; 2) il vizio di motivazione del provvedimento del Questore circa la pericolosità sociale, che avrebbe fatto leva su fatti poi dimostratisi infondati e su violazioni amministrative non specificate; 3) la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e l'assenza di motivazione circa la non applicabilità della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: il controllo del giudice sulla legittimità del foglio di via sia limitato alla verifica della conformità dell'atto alle prescrizioni di legge e alla sufficienza della motivazione sugli elementi di fatto al momento della sua adozione; eventi sopravvenuti (revoca della misura cautelare, proscioglimento) non possono retroagire per disapplicare un provvedimento legittimo all'atto del suo emanazione. Ha altresì ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità del Questore, anche con riferimento a precedenti amministrativi per uso di stupefacenti e ubriachezza. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui i precedenti specifici del ricorrente ostavano all'applicazione della causa di non punibilità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
La norma è stata applicata per la natura dell'atto amministrativo oggetto della violazione; la Cassazione conferma la condanna per la violazione del provvedimento amministrativo quando quest'ultimo era legittimo al momento dell'adozione
Legge 20 marzo 1865 n. 2248
Richiamata dal ricorrente in relazione al principio di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo; la Corte ha ritenuto che non fosse possibile disapplicare l'atto per fatti sopravvenuti posteriori all'adozione
Legge n. 1423 del 1956
Il riferimento serve a definire le categorie di persone cui possono essere riferite misure di prevenzione (giudizio di appartenenza): la Corte valutando la legittimità del provvedimento ha ritenuto corretta la motivazione del Questore rispetto a tali categorie
Codice penale
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata ritenuta applicabile in presenza di precedenti specifici rilevanti; la valutazione dei requisiti ostativi deve essere motivata e il precedente può escludere la causa
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b); art. 173 disp. att.; art. 616
Norme processuali utilizzate per l'inquadramento del ricorso per cassazione (motivi di impugnazione), per l'ordine di enunciazione dei motivi e per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sentenze n. 54155 del 27/07/2018 (Rv. 274649-01) e n. 44221 del 17/09/2014 (Rv. 260897-01)
Precedenti richiamati per precisare i limiti del sindacato giurisdizionale sul provvedimento del Questore: il controllo è limitato alla conformità dell'atto alla legge e alla motivazione sugli elementi di fatto al tempo della sua adozione, non alla riconsiderazione della pericolosità sulla base di eventi successivi
Massime di principio
- Il sindacato giudiziario sull'atto amministrativo (es. foglio di via) non può sostituirsi a una rivalutazione ex novo della pericolosità sociale: il controllo è di legittimità e riguarda la conformità alle prescrizioni di legge e la sufficienza della motivazione al momento dell'adozione.
- Eventi sopravvenuti (revoca di misura cautelare, proscioglimento successivo) non annullano automaticamente la legittimità di un provvedimento amministrativo adottato validamente in precedenza, salvo che si dimostri che anche all'epoca dell'adozione mancassero i presupposti legali.
- Per ottenere la disapplicazione di un provvedimento del Questore è necessario dimostrare specificamente l'assenza dei requisiti legali o l'insufficienza della motivazione in relazione agli elementi di fatto esistenti al momento dell'adozione.
- L'art. 131-bis c.p. può essere escluso dai giudici se ricorrono precedenti specifici o altri requisiti ostativi: l'onere di contestare puntualmente la motivazione sulla non applicabilità grava sul ricorrente.
- Quando il provvedimento amministrativo fonda il giudizio di pericolosità su più elementi (misure cautelari, precedenti amministrativi, comportamenti reiterati), la valutazione complessiva può essere ritenuta congrua anche se singoli elementi risultano successivamente non confermati.
- In sede di impugnazione in Cassazione è fondamentale confrontarsi in modo mirato con la motivazione dei giudici di merito: censure generiche sulla non applicazione di una norma o sulla "decadenza" delle misure non sono sufficienti se non specificamente ancorate ai ragionamenti motivazionali dei giudici.
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