Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 79 del 01-07-2020

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni per compilare il Quadro RR del modello Redditi 2020-PF relativo ai contributi previdenziali dovuti all'INPS per l'anno 2019 da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata; definisce la base imponibile, le aliquote applicabili, i termini e le modalità di versamento (compresi i differimenti D.P.C.M.), le regole di rateizzazione e le modalità di compensazione e rimborso dei crediti contributivi.

Istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2020-PF e regole su versamento, rateizzazione e compensazione dei contributi INPS (artigiani, commercianti, Gestione separata)

Punti principali

Premessa normativa e modello

Richiamo agli articoli 10 e 18 del D.Lgs. 241/1997 (determinazione e termini dei contributi in dichiarazione) e approvazione del modello "Redditi 2020-PF" (provv. prot. n. 27759/31.01.2020) con Quadro RR obbligatorio.

Soggetti obbligati e struttura del Quadro RR

Il Quadro RR deve essere compilato: Sezione I dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti; Sezione II dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS. Sono esclusi i soggetti assicurati presso Casse professionali autonome.

Sezione I – base imponibile per artigiani e commercianti

La base imponibile è costituita dalla somma dei redditi d'impresa denunciati nei quadri RF, RG, RH e RS, inclusi utili e quote SRL; vanno considerati regimi agevolati (regime di vantaggio, forfettario) con specifiche modalità di determinazione; indicazioni su gestione dei coadiuvanti e su compilazione delle codeline per versamento (rideterminazione se importo diverso).

Sezione II – Gestione separata: redditi e codice di identificazione

Per i professionisti la base imponibile comprende redditi RE, RH e LM (anche forfettari e regime di vantaggio). Si utilizzano codici distinti (1-5) per segnalare componenti rilevanti (es. redditi Uniemens, indennità, redditi soggetti a contribuzione presso altre casse). I codici determinano il calcolo del massimale e dell'imponibile.

Aliquote, massimale e calcolo contributi

Aliquota ordinaria e/o ridotta: il testo segnala l'aliquota del 24% o 25,72% secondo la presenza di altra copertura previdenziale; dal 2017 per alcuni soggetti l'aliquota è 25% e per l'acconto 2020 si applica 25,72%; massimali annuali indicati (es. €102.543,00 per il 2019; riferimento a €103.055,00 per il 2020). Agli importi vanno sottratti gli acconti versati.

Sospensione dei versamenti

Possibilità di sospendere i versamenti per malattia o infortunio gravi oltre 60 giorni (codici sospensione: 1 malattia, 2 infortunio, 3 calamità) da indicare nelle colonne specifiche (col.17/18). Importi sospesi non possono superare il contributo dovuto.

Termini e modalità di versamento

Versamenti concordati con scadenze fiscali: saldo 2019 e 1° acconto 2020 entro 30/6/2020 o 31/7/2020 (con maggiorazione 0,40% se versato a luglio); 2° acconto entro 30/11/2020. D.P.C.M. 27/6/2020: differimento per soggetti requisiti a 20/7/2020 senza maggiorazione o dal 21/7 al 20/8 con maggiorazione 0,40%. Causali contributo: "API" (artigiani), "CPI" (commercianti), "DPPI" (liberi professionisti) e uso della codeline INPS.

Rateizzazione

Per artigiani e commercianti la rateizzazione riguarda solo la quota eccedente il minimale; per i liberi professionisti può riguardare saldo 2019 e 1° acconto 2020. Prima rata alla scadenza del saldo/acconto differito, completamento entro il 30/11/2020. Interessi esposti separatamente in F24 con causali dedicate; istruzioni su causali e imputazione della maggiorazione dello 0,40%.

Compensazione e rimborso dei crediti

La compensazione in F24 è ammessa solo per somme in eccesso riferite ai modelli di pagamento emessi nel 2019; indicazioni dettagliate su colonne da compilare nel Quadro RR (colonne 19/33 per accreditamento, 21/35 per crediti usati entro la presentazione, 22/36 per residui) e su come compilare l'F24 (causali AP/AF per artigiani, CP/CF per commercianti). Crediti precedenti al 2018 non vanno esposti in dichiarazione ma gestiti tramite istanza di autoconguaglio o rimborso online sul portale INPS (percorsi indicati). Per la Gestione separata analogo meccanismo (rigo RR8 e colonne 4/6/7) e rimborso tramite procedura online "Gestione separata > Domanda di rimborso".

Adempimenti operativi e ulteriori riferimenti

Indicazioni su uso del "Cassetto previdenziale" per domande di iscrizione e autoconguaglio, funzione online per calcolo codeline su www.inps.it, rinvio a istruzioni dettagliate e a circolari precedenti. Responsabile indicato: Direttore Generale Gabriella Di Michele.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.