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Sentenza

Sentenza del 04/01/2022 n. 14 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'applicazione, alla quota P.I.A. liquidata alla cessazione del rapporto, dell'aliquota ordinaria prevista per la liquidazione dell'indennità di fine rapporto invece della ritenuta del 12,5% prevista dalla L. n. 482/1985 per la parte qualificabile come rendimento. Sosteneva che la quota corrispondente al rendimento ammontava a Euro 399.915,61 e chiedeva rimborso delle maggiori ritenute operate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassando la sentenza impugnata e rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha ritenuto che la CTR avesse assunto erroneamente che il diritto al rimborso fosse già provato e che spettasse solo la quantificazione, mentre l'onere della prova circa la natura di 'rendimento' (derivante da effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato) incombe sul contribuente e doveva essere dimostrato nel giudizio di merito. Poiché mancavano riscontri concreti che dimostrassero che la parte contestata derivasse da investimenti di mercato e non da riserve matematiche/accantonamenti tecnico-attuariali, la richiesta di applicazione della ritenuta del 12,5% non è stata accolta.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Termine di demarcazione temporale: gli iscritti a fondi antecedenti all'entrata in vigore di tale decreto sono soggetti al regime fiscale speciale differenziato per importi maturati fino al 31/12/2000 e per quelli maturati dal 1/1/2001.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17

    Per gli importi maturati dal 1/1/2001 si applica interamente la tassazione separata prevista dal TUIR; per gli importi maturati fino al 31/12/2000 la tassazione separata si applica solo alla 'sorte capitale' e non automaticamente alla parte rendimento.

  • L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Stabilisce la ritenuta del 12,5% applicabile alle somme riconducibili al 'rendimento' derivante dall'impiego sul mercato del capitale accantonato; tale ritenuta non è applicabile a somme determinate mediante riserve matematiche/tecnico-attuariali.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Norme procedurali sul processo tributario richiamate nella censura per valutare l'ammissione e la valutazione di documenti prodotti in sede di rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Richiamato per le censure sulla violazione di norme processuali e sull'eccesso di potere della corte di merito; la Corte verifica l'erronea applicazione del principio di diritto e la valutazione della prova.

  • Codice civile, art. 2697 c.c.

    Principio dell'onere della prova: grava sul contribuente dimostrare l'esistenza del rendimento effettivo derivante da investimenti di mercato attribuibile alla quota contestata.

  • Cass. Sez. Un., sent. n. 13642/2011 e successivi (Cass. n. 1411/2013, n. 3453/2021, n. 5487/2020, n. 10907/2019)

    Giurisprudenza consolidata che distingue la 'sorte capitale' (tassazione separata) dalla parte 'rendimento' (ritenuta 12,5% se e nella misura in cui derivi da gestione sul mercato), precisando che la qualificazione e la quantificazione del rendimento richiedono prova concreta dell'impiego sul mercato e del rendimento effettivamente conseguito.

  • Codice di procedura civile, art. 115 c.p.c. e art. 384 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai mezzi di prova e alla valutazione peritale; implicano che per riconoscere la natura di rendimento occorre prova idonea e tempestiva nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Per le prestazioni in capitale erogate da fondi integrativi antecedenti al D.Lgs. n. 124/1993 va operata una distinzione temporale: importi maturati fino al 31/12/2000 richiedono separazione tra 'sorte capitale' e 'rendimento'; importi maturati dal 1/1/2001 sono soggetti interamente a tassazione separata.
  • La quota tassabile con ritenuta del 12,5% è soltanto il rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato; non rientrano in tale categoria gli incrementi calcolati tramite riserve matematiche o sistemi tecnico-attuariali volti a garantire le prestazioni.
  • L'onere della prova grava sul contribuente che chiede l'applicazione della ritenuta del 12,5%: deve dimostrare, con documentazione e/o perizia adeguata, che il fondo ha effettivamente impiegato il capitale sul mercato e quale rendimento ne è derivato.
  • I giudici di merito devono effettuare un'analisi puntuale e motivata della natura e della quantità del rendimento contestato; non è sufficiente presumere o demandare all'Ufficio la mera quantificazione senza che il contribuente abbia provato l'esistenza del diritto.
  • In fase di lite tributaria è essenziale produrre in tempo utile certificazioni e perizie probatorie che attestino la gestione finanziaria del fondo e la correlata attribuzione di rendimenti; documenti prodotti solo in sede di rinvio o senza adeguata base probatoria possono essere valutati negativamente.

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