Ordinanza n. 196/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, nella parte in cui il Dipartimento Impiego del Personale nell’accogliere la Proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità (a cura del Comandante di Corpo), ha disposto, in luogo del definitivo trasferimento, la temporanea assegnazione presso il -OMISSIS- in Bari a decorrere dal 2 aprile 2025, con automatico rientro presso il Reparto di appartenenza il 3 aprile 2026, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento con cui, accogliendo la proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità, è stata disposta una temporanea assegnazione presso una sede di Bari dal 2 aprile 2025 al 3 aprile 2026, anziché il definitivo trasferimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Dipartimento Impiego del Personale nella parte in cui ha disposto una temporanea assegnazione presso una sede di Bari, con automatico rientro al reparto di appartenenza, anziché il definitivo trasferimento richiesto sulla base di una situazione di particolare gravità. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha valorizzato l'ampia discrezionalità amministrativa nell'esercizio del potere di reimpiego e la natura eccezionale, atipica e residuale del trasferimento per situazioni di particolare gravità, esperibile soltanto in assenza di qualsiasi altro idoneo strumento giuridico. L'istanza cautelare è stata quindi respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel giudizio amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, anche a una sommaria delibazione, il ricorso non presenta fumus boni iuris.
- Il trasferimento o reimpiego per situazioni di particolare gravità costituisce uno strumento di natura atipica, eccezionale e residuale, utilizzabile soltanto quando non sia disponibile altro idoneo strumento giuridico.
- L'esercizio del potere di reimpiego per situazioni di particolare gravità è caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede cautelare nei limiti propri della sommaria valutazione giudiziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 mag 2026Ordinanza n. 144/2026 - Palermo, Sezione 2
- Ordinanza · 2 mag 2026Ordinanza n. 145/2026 - Palermo, Sezione 2
- Ordinanza · 2 mag 2026Ordinanza n. 265/2026 - Palermo, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mag 2026Ordinanza n. 266/2026 - Palermo, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mag 2026Ordinanza n. 267/2026 - Palermo, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mag 2026Ordinanza n. 1258/2026 - Palermo, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →