Ordinanza n. 253/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: quanto al ricorso introduttivo, - della graduatoria dei beneficiari dell’assegno di cura, mai pubblicata né comunicata, e della relativa determinazione dirigenziale di approvazione di estremi sconosciuti, nella parte in cui il minore ricorrente risulta escluso dall’elenco degli aventi diritto e collocato in una "lista di attesa"; - della determinazione, mai comunicata, con cui l’Azienda Consortile ha stabilito di graduare le domande di accesso all’assegno di cura secondo il criterio meramente cronologico della data di effettuazione della Valutazione UVI; - della nota prot. n. -OMISSIS-, con cui l’Azienda Consortile ha comunicato l’adozione del predetto criterio cronologico e l’insufficienza delle risorse, e del conseguente implicito diniego di erogazione dell’assegno di cura; - della nota prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui l’Azienda Consortile, pur riconoscendo la posizione utile del minore, subordina l'erogazione del beneficio a una mera valutazione discrezionale di scorrimento della lista di attesa; - della scheda S.Va.M.Di. C, trasmessa in data -OMISSIS-, e del relativo punteggio sociale (PSOC 1) attribuito in difetto di istruttoria e in palese contraddizione con la documentazione agli atti; - del silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di accesso agli atti del-OMISSIS- - ove occorra, dell’Avviso Pubblico dell’Ambito Territoriale e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del minore l’inserimento, con effetto immediato, nell’elenco dei beneficiari dell’assegno di cura, in quanto soggetto in condizioni di disabilità gravissima accertata dall’Unità di Valutazione Integrata (UVI) in data -OMISSIS-; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti: all’inserimento del minore nell’elenco dei beneficiari dell’assegno di cura, con decorrenza dalla data della valutazione UVI (-OMISSIS-); al pagamento in favore del medesimo delle somme dovute a titolo di assegno di cura, con corresponsione degli arretrati maturati e maturandi nella misura di € 1.200,00 mensili (o nell'importo pro tempore vigente), oltre interessi e rivalutazione monetaria; al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dall’illegittima esclusione e dalla mancata erogazione del beneficio, da liquidarsi anche in via equitativa; all’ostensione integrale della documentazione richiesta con le istanze di accesso agli atti; quanto ai primi motivi aggiunti depositati in data -OMISSIS-, - della determinazione dell’Azienda Consortile Ambito S01 – 3 Agro Solidale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “FNA 2023 – assegni di cura per disabili gravissimi e disabili gravi- liquidazione bimestre gennaio – febbraio 2026”, nella parte in cui dispone la liquidazione degli assegni di cura in favore di 39 disabili gravissimi e 4 disabili gravi, escludendo il minore ricorrente dai beneficiari, pur essendo stato riconosciuto disabile gravissimo dall’UVI in data -OMISSIS-; - nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi quelli con cui sono stati determinati i criteri di accesso alla misura e la platea dei beneficiari; quanto ai secondi motivi aggiunti depositati in data -OMISSIS-, - della determina generale n. 196 dell’1.4.2026 avente ad oggetto “FNA 2024 Assegni di Cura rimodulazione accessi al beneficio a favore dei disabili gravissimi ai sensi del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025-2027, del Piano regionale per la Non Autosufficienza e atto di programmazione regionale 2025-2027”; - del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 31.3.2026 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale; quanto ai terzi motivi aggiunti depositati in data -OMISSIS-, - della determina generale n. 263 del 15.5.2026 avente ad oggetto “FNA 2024 Assegni di Cura riconoscimento del beneficio esclusivamente a favore dei disabili gravissimi ai sensi della determina n. 196/2026 e del piano regionale per la non autosufficienza 2025-2027. Liquidazione bimestre marzo-aprile 2026”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione del minore dalle graduatorie e dalle liquidazioni dell’assegno di cura per disabili gravissimi, collocazione in lista di attesa e atti relativi ai criteri di accesso e rimodulazione del beneficio
Esito
La controversia
I genitori del minore hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui l’Azienda Consortile ha disciplinato e applicato l’accesso all’assegno di cura finanziato dal Fondo nazionale per le non autosufficienze. Il minore, pur essendo stato riconosciuto dall’Unità di Valutazione Integrata come soggetto con disabilità gravissima, è stato escluso dall’elenco dei beneficiari e collocato in lista di attesa. Sono stati contestati, tra l’altro, l’utilizzo del criterio meramente cronologico della data di effettuazione della valutazione UVI, l’insufficienza delle risorse quale ragione dell’esclusione, la subordinazione dell’erogazione a una valutazione discrezionale di scorrimento della lista, il punteggio sociale attribuito nella scheda S.Va.M.Di. C per difetto di istruttoria e contraddittorietà con la documentazione, nonché gli atti successivi di liquidazione e rimodulazione del beneficio. Sono state inoltre proposte domande di accertamento del diritto all’inserimento nell’elenco dei beneficiari, di condanna al pagamento degli arretrati e delle somme maturande, di risarcimento del danno e di ostensione documentale. La parte ricorrente ha tuttavia chiesto in camera di consiglio l’abbinamento al merito dell’istanza cautelare, rinunciando così alla domanda cautelare.
La decisione
Il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari, senza esaminare il merito delle censure relative all’esclusione dal beneficio, ai criteri di graduazione, alla valutazione sociale o alle domande di accertamento, condanna, accesso e risarcimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 26 gennaio 2027. Considerato l’elevato numero dei soggetti potenzialmente controinteressati e l’impossibilità di identificarli nominativamente, il TAR ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a. La parte ricorrente dovrà trasmettere all’Azienda una comunicazione contenente gli elementi indicati in ordinanza e il testo integrale degli atti processuali; l’Azienda dovrà pubblicarla sul proprio sito istituzionale e rilasciare attestazione; la parte ricorrente dovrà poi depositare la prova dell’avvenuta pubblicazione. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e delle informazioni idonee a rivelarne lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, nei presupposti indicati dal giudice, l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale ulteriore fondamento dell’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione ai presupposti per l’oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute del minore.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente chiede in camera di consiglio l’abbinamento al merito dell’istanza cautelare, tale richiesta può essere qualificata come rinuncia alla domanda cautelare; il giudice deve prenderne atto e disporre la cancellazione della causa dal ruolo cautelare, senza decidere il merito delle censure.
- La rinuncia alla domanda cautelare non determina, di per sé, la rinuncia al ricorso principale o alle domande di merito, che restano sottoposte alla successiva udienza di discussione.
- Quando i controinteressati sono numerosi e non sono identificabili nominativamente, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, stabilendo contenuti, modalità e termini della comunicazione e della pubblicazione.
- In una controversia riguardante prestazioni assistenziali e dati relativi alla salute di un minore, la diffusione del provvedimento deve essere accompagnata dall’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare il minore o a rivelarne lo stato di salute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 220/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 221/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 222/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 223/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 224/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 225/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →