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Regolamento

R.R. Lombardia 1/2010

Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5“Norme forestali, in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)”

Normativa regionaleR.R. Lombardia 1/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il r.r. Lombardia 20 luglio 2007, n. 5 alle nuove disposizioni della l.r. 31/2008 in materia forestale, modificando procedure, autorizzazioni, limiti ai tagli, gestione dei cedui, aree protette, viabilità e sanzioni. Introduce anche nuove regole su uso civico, prevenzione dei pericoli e specie esotiche invasive. Non ha termini temporali specifici, ma si applica dal 19 gennaio 2010 e consolida il testo del regolamento forestale vigente.

Modifiche alle norme forestali regionali

Modifiche al regolamento forestale regionale

Il provvedimento, applicabile in Lombardia, non disciplina ex novo la materia ma aggiorna il regolamento forestale del 2007 per coordinarlo con il testo unico regionale in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. La disciplina risultante riguarda autorizzazioni, interventi selvicolturali, limiti di taglio, manutenzioni, uso civico, prevenzione dei rischi e gestione dei residui di lavorazione.

Coordinamento normativo e ambito di applicazione

Il regolamento sostituisce i riferimenti alla previgente l.r. 27/2004 con quelli alla l.r. 31/2008, ridefinendo il fondamento delle norme forestali regionali. Vengono aggiornati anche i rinvii su competenze degli enti forestali, sanzioni, pianificazione forestale, interventi in aree protette e materiali di base. In alcuni punti si chiarisce che restano salve specifiche disposizioni della l.r. 31/2008.

Titoli, definizioni e concetti di base

Vengono aggiornati il titolo del regolamento e varie definizioni dell’allegato A. Tra le principali novità vi sono la ridefinizione di “taglio colturale”, l’introduzione della definizione di “neoformazione” e di “robinieto misto”, nonché l’indicazione che il tipo forestale deve avere una superficie minima di 2.000 metri quadrati. Si precisa inoltre che i tagli finalizzati alla manutenzione di manufatti non rientrano nei tagli colturali ma nelle attività selvicolturali ai sensi della l.r. 31/2008.

Autorizzazioni, relazioni e progetti di taglio

La disciplina distingue più chiaramente tra relazione di conformità tecnica e progetto di taglio. Per le utilizzazioni più rilevanti è richiesto un progetto, mentre in altri casi basta la relazione. Se è prevista la relazione di taglio, non servono gli allegati richiesti per relazione tecnica o progetto; se è richiesto il progetto, non serve la relazione di conformità tecnica.

Per i casi più complessi, il progetto di taglio deve essere redatto da un dottore agronomo o forestale con funzione anche di direttore dei lavori. Deve contenere, tra l’altro, il piedilista di contrassegnatura o martellata, l’indicazione dei tipi forestali interessati e la localizzazione spaziale e temporale degli interventi.

Piedilista, martellata e personale tecnico

Il piedilista di contrassegnatura o la martellata diventano regole centrali per indicare le piante da abbattere e quelle da rilasciare nei cedui. È previsto che il piedilista possa essere obbligatorio anche per i cedui, ma non lo è nelle conversioni a fustaia di cedui invecchiati. Nei casi previsti, la documentazione può essere sottoscritta anche da professionisti con qualifica analoga riconosciuta da altre regioni o Stati membri UE.

Dimensioni degli interventi e limiti quantitativi

Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a 100 ettari per istanza, salvo pronto intervento e lotta fitosanitaria. Nei comuni ISTAT di pianura o collina il limite massimo è di 30 ettari.

Per diradamenti e utilizzazioni su almeno 2 ettari di superficie boscata possono operare solo imprese agricole qualificate, imprese boschive, consorzi forestali ed enti pubblici. Se il taglio supera 500 metri cubi lordi, servono anche capacità tecniche, professionali e strumentali definite dalla struttura regionale competente. Ai fini del regolamento, un singolo intervento comprende quanto richiesto al taglio sulla medesima proprietà nell’arco di due anni; per i boschi gravati da uso civico il criterio vale rispetto a quanto assegnato agli aventi diritto nello stesso periodo.

Tempi, periodi vietati e sospensioni

Sono introdotte o confermate diverse limitazioni temporali. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate le date previste per determinati interventi. Per i tagli a raso sono previsti divieti stagionali differenziati in base alla quota: dall’1 marzo al 31 luglio sotto i 600 metri, dall’1 aprile al 31 luglio tra 600 e 1.000 metri, dal 15 aprile al 31 luglio sopra i 1.000 metri.

Per le ripuliture i termini possono essere sospesi in caso di impraticabilità della stazione per innevamento o altre avversità atmosferiche. Per alcuni interventi nei boschi danneggiati da fuoco o eventi atmosferici o biotici da non oltre un anno, l’ente forestale può autorizzare deroghe. In materia di trattamento delle masse vegetali, i fuochi per la ripulitura devono essere spenti entro le ore 14:00, e nei giorni con ora legale entro le ore 16:00.

Cedui, conversioni e avviamento a fustaia

La disciplina dei cedui viene rafforzata con limiti specifici per il rilascio di matricine e riserve, per le conversioni a fustaia e per i tagli di avviamento. I cedui invecchiati di età superiore a 50 anni, a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio e tiglio, devono essere avviati a fustaia in caso di utilizzazione.

Nei tagli di avviamento all’alto fusto devono rimanere almeno 600 fusti per ettaro, o almeno due polloni per ceppaia nei boschi già radi. Per le matricine da rilasciare sono fissati ulteriori criteri di età in relazione al turno del ceduo. È inoltre disciplinata la distanza minima tra tagliate successive e la dimensione massima delle tagliate in caso di utilizzo con rilascio di matricine.

Castagneti da frutto e castagneti abbandonati

I castagneti da frutto sono oggetto di una disciplina specifica. Alcuni obblighi di rilascio delle piante non si applicano ai castagneti da frutto e ai boschi soggetti a manutenzione ai sensi degli articoli 58, 59, 60 e 61.

Nei castagneti da frutto abbandonati, dove si sia già insediata vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali si svolgono come negli altri boschi. La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto è subordinata ad autorizzazione dell’ente forestale, compatibilmente con la difesa idrogeologica e con la salvaguardia dei boschi di maggior pregio. È inoltre previsto che l’obbligo di rinnovazione artificiale impedisca il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso del bosco per 20 anni dall’esecuzione dell’intervento di rinnovazione.

Manutenzione del bosco, sottobosco e salvaguardia ambientale

Il regolamento pone limiti alla ripulitura del sottobosco e impone la salvaguardia di specifiche componenti vegetazionali, come vegetazione arbustiva lungo i corsi d’acqua, agrifogli, pungitopo e arbusti con frutti carnosi. In tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e le ripuliture sono vietate nei periodi stabiliti, salvo eccezioni legate alla sicurezza del cantiere, alla prevenzione incendi, ai castagneti da frutto e ai boschi intensamente fruiti.

Sono vietati il transito di mezzi cingolati e la movimentazione di legname o altri materiali a strascico. Alcuni tipi forestali devono essere gestiti come fustaie. È anche consentita, in certe condizioni, la conservazione di alberi destinati all’invecchiamento indefinito, individuati nei piani di assestamento o di indirizzo forestale.

Residui di taglio, cataste e ramaglie

Le disposizioni sui residui forestali vengono dettagliate. Il materiale derivante dai tagli può essere accatastato o lasciato in forme specifiche, ma non deve ricoprire ceppaie o nuclei significativi di rinnovazione. Sono disciplinate la collocazione delle cataste in prossimità di infrastrutture o corsi d’acqua, le dimensioni delle cataste temporanee e la loro durata massima: otto mesi, ridotti a quattro mesi sotto i 600 metri di quota.

In aree boschive non in rinnovazione l’ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa sulla superficie, fermo restando il rispetto dei divieti di localizzazione e accumulo.

Aree protette, siti Natura 2000 e vincoli paesaggistici

Le norme tengono conto delle aree protette e dei siti Natura 2000. In tali contesti sono previsti limiti più stringenti, come il divieto di posticipo delle date per alcune operazioni e l’obbligo di coordinamento con l’ente gestore del sito Natura 2000 per alcuni interventi e piani.

Per manifestazioni, aree attrezzate e percorsi sospesi nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico è richiesta autorizzazione. Il transito dei mezzi motorizzati resta vietato salvo i mezzi di servizio, e la disciplina si estende anche ai pascoli.

Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture

Viene aggiornata la disciplina delle opere viarie, degli impianti e delle manutenzioni. Per la viabilità agro-silvo-pastorale sono previste prescrizioni specifiche su nuove strade, sentieri, piazzali e tracciati, con limiti dimensionali e obblighi di regimazione delle acque. Durante le attività selvicolturali, strade agro-silvo-pastorali e sentieri delle reti escursionistiche devono essere mantenuti sgombri, o prontamente sgombrati, da piante abbattute, fusti e ramaglia.

Usi civici e assegnazione dei lotti

È introdotta una disciplina espressa per i boschi gravati da uso civico. I piani di assestamento forestale, o in mancanza quelli di indirizzo forestale, stabiliscono modalità e limiti per l’assegnazione dei lotti. In assenza di disposizioni specifiche, a ciascun avente diritto non possono essere concessi annualmente più di 100 quintali di legna da ardere o da paleria e 10 metri cubi di legname da opera.

L’istanza di taglio è presentata in forma collettiva dal comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso civico. Restano agli atti del richiedente i documenti identificativi degli aventi diritto interessati dai singoli lotti.

Prevenzione dei pericoli in bosco

È inserita una disposizione autonoma sulla prevenzione dei pericoli in bosco. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture devono essere adottate tecniche e strumentazioni idonee a evitare rischi per persone o cose. Le aree di intervento vanno delimitate e segnalate, persone e animali mantenuti a distanza, e a fine lavori va ripristinato lo stato dei luoghi.

Sanzioni e destinazione dei proventi

La disciplina sui proventi delle sanzioni viene aggiornata: tali somme sono destinate, nei limiti delle norme comunitarie e nazionali sugli aiuti al settore forestale e ambientale, alla pianificazione forestale, a interventi di pronto intervento, a iniziative di informazione e assistenza tecnica e alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale.

Allegati e specie esotiche invasive

Gli allegati sono aggiornati con nuove definizioni e con l’elenco delle specie esotiche a carattere infestante. Sono inserite o ridenominate specie quali Buddleja davidii, Brassica? No: nel testo compare il Gelso da carta, l’Indaco bastardo e la Quercia rossa, oltre ad altri aggiornamenti della tabella. Il riferimento alle specie esotiche viene anche richiamato nelle norme su rinnovazione, manutenzione e selezione delle piante da rilasciare.

Valutazione di attualità

Il regolamento è un testo di modifica e coordinamento del 2010, utile soprattutto come base storica del testo consolidato del regolamento forestale lombardo. Tuttavia varie disposizioni rinviano a discipline, piani, procedure e scadenze tipiche della materia forestale ancora attuale; pertanto non è totalmente obsoleto, anche se il suo valore pratico autonomo è limitato rispetto al testo coordinato vigente.

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