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Legge

L.R. Lombardia 7/2010

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010

Normativa regionaleL.R. Lombardia 7/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce e modifica numerose disposizioni regionali lombarde in materia di dati sensibili, territorio, energia, attività estrattive, oli minerali e parchi. Molte norme risultano poi abrogate o sostituite; alcune hanno efficacia solo per procedure non ancora avviate o per casi pendenti alla data di entrata in vigore. L’atto è in gran parte oggi superato.

Collegato ordinamentale 2010 della Regione Lombardia

Collegato ordinamentale 2010 della Regione Lombardia

La legge contiene un insieme eterogeneo di interventi normativi della Regione Lombardia per l’attuazione della programmazione regionale e per modifiche e integrazioni di varie discipline settoriali. La maggior parte delle disposizioni ha natura di modifica puntuale o di interpretazione autentica di norme regionali preesistenti.

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

La legge disciplina, per Regione Lombardia, enti del sistema regionale e altri enti sottoposti a indirizzo e controllo regionale, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per finalità di rilevante interesse pubblico.

  • Il trattamento è affidato a un regolamento regionale, per quanto non già disciplinato dalla legge, nel rispetto dei principi del Codice privacy allora vigente.
  • Il regolamento deve individuare i tipi di dati trattabili da ciascun ente e le operazioni eseguibili su tali dati.
  • Per il Consiglio regionale la disciplina è demandata a un apposito regolamento.
  • Restano efficaci, se compatibili, i regolamenti regionali del 2006 già vigenti in materia per Consiglio regionale, Giunta, aziende sanitarie, enti, agenzie ed enti vigilati.

Questa parte normativa è oggi di fatto superata: la disciplina risulta comunque incisa da successive abrogazioni e da regolamenti successivi in materia di protezione dei dati personali.

Interpretazione autentica in materia urbanistica

La legge offre un’interpretazione autentica della disciplina urbanistica regionale sul tema della ricostruzione dell’edificio.

  • La ricostruzione dell’edificio, nel caso richiamato dalla norma interpretata, deve intendersi consentita senza vincolo di sagoma.

Regime transitorio per funzioni in materia di servizio idrico e rifiuti

La Regione mantiene l’esercizio di determinate funzioni anche sulle istanze già presentate ma non ancora autorizzate alla data di entrata in vigore della legge.

  • La regola transitoria riguarda le funzioni regionali previste dalla disciplina sui servizi locali di interesse economico generale, con riferimento alle istanze pendenti non ancora definite con autorizzazione.

Supporto di Cestec s.p.a. in materia energetica

La Regione si avvale di Cestec s.p.a. per attività di supporto tecnico e organizzativo in campo energetico.

  • Il supporto riguarda pianificazione, efficienza e risparmio energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili e monitoraggio del sistema energetico regionale.
  • La Giunta regionale, previo parere della commissione competente, definisce tempi e modalità operative.
  • La stessa deliberazione può prevedere, in via sperimentale, servizi specialistici energetici a favore di altre amministrazioni pubbliche, purché strettamente connessi a funzioni pubblicistiche e nel rispetto della normativa vigente.

Disposizioni nel settore estrattivo

La legge interviene sulla ripartizione di compiti tra Province e Regione in materia estrattiva e di sicurezza.

  • Le Province trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti di polizia mineraria, i verbali di constatazione degli infortuni con relativa relazione sulle cause e il programma annuale dei controlli entro il 31 dicembre per l’anno successivo.
  • La Provincia può chiedere supporto specialistico alla Regione per questioni di sicurezza del lavoro e di tutela dei terzi nelle attività di cava.
  • La Giunta regionale deve definire, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, contenuti e durata dei corsi previsti dalla normativa statale di polizia delle miniere e delle cave.
  • Le attività regionali di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono svolte dalla Regione per le miniere e dalle Province per le cave; sono possibili convenzioni con le ASL.

Verifiche periodiche di attrezzature e impianti nelle attività estrattive

La disciplina delle verifiche periodiche viene coordinata con la normativa statale sulla sicurezza sul lavoro.

  • Alle verifiche periodiche di attrezzature e impianti nelle attività estrattive si applicano le regole statali richiamate in materia di salute e sicurezza.
  • Resta salva la disciplina speciale sugli impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche prevista dal regolamento statale specifico.

Questa previsione è stata poi sostituita da una legge regionale successiva.

Competenze regionali in materia di oli minerali

La legge attribuisce alla Regione funzioni autorizzative sugli impianti di oli minerali e introduce un meccanismo di semplificazione.

  • Restano ferme le competenze già conferite in materia di depositi di oli minerali per il riscaldamento civile.
  • La Regione esercita le funzioni autorizzative sugli impianti di oli minerali previsti dalla normativa statale.
  • Per l’esercizio di tali funzioni si applica la normativa statale, salvo le specifiche previsioni regionali.
  • Gli impianti di lavorazione e stoccaggio possono essere esercitati in via definitiva sulla base di perizia giurata di un professionista abilitato, a carico degli interessati, che attesti conformità al progetto approvato e rispetto della normativa vigente.
  • Regione e ARPA svolgono verifiche e controlli a campione secondo un programma annuale concordato; restano possibili controlli straordinari.
  • La semplificazione si applica solo agli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, non fossero ancora iniziate le procedure di verifica di conformità.
  • Restano ferme le competenze di altre amministrazioni pubbliche previste da leggi vigenti.
  • La disciplina non si applica alle infrastrutture e agli insediamenti strategici richiamati dalla normativa statale di semplificazione e sviluppo.

Modifiche in materia di parchi

La legge modifica la disciplina del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

  • I confini del parco sono ridefiniti mediante la planimetria allegata alla legge, in scala 1:10.000, che sostituisce la precedente.
  • Nell’allegato A della legge regionale sui parchi viene aggiunta l’indicazione della presente legge tra le leggi di modifica relative al parco regionale e naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

Disciplina non più vigente o superata

Molte disposizioni originarie della legge risultano oggi non più utilizzabili nella pratica, perché abrogate, sostituite o dichiarate incostituzionali.

  • Diversi articoli del testo originario risultano espressamente abrogati da leggi regionali successive.
  • Un articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale.
  • Altre disposizioni sono state sostituite o superate da interventi normativi successivi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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