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Regolamento

R.R. Lombardia 2/2010

Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 'Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)'

Normativa regionaleR.R. Lombardia 2/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il r.r. Lombardia 27 luglio 2009, n. 2, aggiornando requisiti, procedure, termini e allegati per l’accesso ai contributi regionali di unioni di comuni e comunità montane, nonché per alcune misure 2010. Restano rilevanti le scadenze al 15 settembre e al 15 settembre 2011 per taluni adeguamenti e le deroghe per la provincia di Milano.

Modifiche al regolamento lombardo sui contributi a unioni di comuni, comunità montane e fusione dei piccoli comuni

Modifiche al regolamento sui contributi a unioni di comuni e comunità montane

Il regolamento regionale della Lombardia 25 gennaio 2010, n. 2 interviene sul testo del r.r. 27 luglio 2009, n. 2, aggiornando la disciplina dei contributi regionali per unioni di comuni lombarde, comunità montane e fusioni di piccoli comuni. Le modifiche incidono su requisiti di accesso, istruttoria, termini procedurali, regime transitorio 2010 e allegati tecnici.

Requisiti per l’accesso ai contributi

Per le unioni di comuni, l’accesso ai contributi regionali richiede il possesso del requisito previsto dalla l.r. 19/2008, art. 18, comma 2, unitamente all’esercizio, da parte di tutti i comuni aderenti, di un ulteriore servizio tra quelli elencati nella tabella 1 dell’allegato A. Per ogni servizio aggiuntivo rispetto a quelli già richiesti, è necessario che vi aderiscano tutti i comuni dell’unione per poter ottenere i relativi contributi.

Per le comunità montane, ai fini dell’accesso ai contributi regionali, i comuni extra doganali sono esclusi dal computo dei comuni che devono aderire alla gestione unitaria dei servizi.

Domande, schede e competenza istruttoria

La scheda riepilogativa e la domanda per il contributo straordinario devono essere presentate alle STER competenti per provincia entro il 15 settembre di ogni anno, salvo diversa deliberazione della Giunta regionale. Per la provincia di Milano, la competenza è attribuita alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.

L’unione può presentare domanda di contributo annuale ordinario solo se la scheda è stata ammessa dalla struttura competente per l’istruttoria e dopo l’avvio in forma associata dei servizi per cui si richiede il contributo. È inoltre prevista la possibilità di presentare la documentazione necessaria anche quando l’unione abbia avviato la gestione associata senza richiedere il contributo straordinario.

Istruttoria, integrazioni e revoca

Se la domanda, la scheda o la documentazione allegata risultano incomplete o insufficienti a dimostrare i requisiti previsti dalla l.r. 19/2008 e dal regolamento, la struttura regionale competente comunica agli enti richiedenti i motivi ostativi all’ammissione, totale o parziale, al contributo.

Le modifiche attribuiscono alle strutture competenti richiamate dal regolamento la gestione delle fasi istruttorie e, per la provincia di Milano, anche dell’eventuale revoca del contributo, che spetta alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.

Regime transitorio e misure per il 2010

Viene previsto che, per il 2010, possano presentare domanda di contributo straordinario di avvio e di contributo ordinario entro il termine generale anche:

  • le comunità montane;
  • le associazioni di comuni che avevano ottenuto contributi in base a disposizioni poi abrogate o prive di efficacia per effetto della l.r. 19/2008, purché entro il 30 giugno 2010 costituiscano unioni di comuni lombarde con almeno un terzo dei comuni aderenti all’associazione originaria.

In tale seconda ipotesi, l’unione può beneficiare dell’adeguamento del contributo se il numero dei comuni aderenti è almeno pari a quello dell’associazione originaria.

Ai fini del saldo del contributo straordinario ammesso, l’unione deve adeguarsi ai requisiti dell’art. 3, comma 1, come modificato, entro il 15 settembre 2011.

Allegati e servizi considerati

La tabella 1 dell’allegato A è aggiornata in alcuni punti: il servizio relativo al trasporto anziani non comprende più i servizi infermieristici; per una voce della tabella il carattere di obbligatorietà è sostituito dalla formula “compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente”; viene inoltre ricalibrato il peso di una voce e aggiornato il riferimento al rilascio delle concessioni o autorizzazioni.

La scheda riepilogativa dell’allegato B è sostituita nella parte relativa ai requisiti, che ricomprendono: l’unione di comune lombarda sotto il profilo degli organi, l’unione sotto il profilo di ambiti o deroga, la gestione associata di 4 servizi e l’esercizio delle attività obbligatorie secondo i riferimenti normativi indicati.

Aggiornamento degli allegati

Le modifiche successive agli allegati, dopo l’entrata in vigore del regolamento modificativo, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Questo conferma un meccanismo di aggiornamento dinamico degli allegati tecnici tramite atto della Giunta, nei limiti previsti dal regolamento.

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