Decreto dirigenziale n. 37 del 16/05/2025
Qualifica della società ISALAB S.r.l., con sede in Corso Europa n.1334/1-2, 16166 GENOVA, quale organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale Materiale Rotabile, CCS di terra e CCS a bordo, di cui all’allegato II del decreto medesimo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica ISALAB S.r.l. come organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 57/2019 per specifici sottosistemi di natura strutturale del sistema ferroviario: materiale rotabile e controllo-comando e segnalamento di bordo e di terra. La qualifica è rilasciata sulla base dell’accreditamento ACCREDIA e della documentazione istruttoria verificata dalla Direzione generale competente. Il provvedimento disciplina anche obblighi di conservazione documentale, comunicazioni al MIT, vigilanza, rinnovo, cause di sospensione o revoca, oneri per eventuali audit ERA e durata della qualifica, collegata al certificato di accreditamento fino al 19 febbraio 2029.
Qualifica di ISALAB S.r.l. quale organismo notificato (NoBo) per sottosistemi ferroviari strutturali
Qualifica di ISALAB S.r.l. quale organismo notificato per sottosistemi ferroviari
Il decreto dirigenziale della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica ISALAB S.r.l. come organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57, nell’ambito della disciplina europea e nazionale sull’interoperabilità ferroviaria. Il provvedimento è adottato sulla base dell’accreditamento rilasciato da ACCREDIA e della verifica della documentazione istruttoria presentata dalla società.
Quadro normativo e istruttoria
Nelle premesse sono richiamati il regolamento (CE) n. 765/2008, il regolamento (UE) 2016/796 istitutivo dell’ERA, le direttive 2016/798 e 2016/797, il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 sulla sicurezza ferroviaria e il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57 sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea. È inoltre richiamato il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.
L’istruttoria prende atto:
- dell’istanza presentata da ISALAB S.r.l. il 2 aprile 2025;
- dell’estensione dell’accreditamento deliberata dal Comitato Settoriale di Accreditamento CSAAR di Accredia il 20 febbraio 2025, con certificato n. 02254 Products/Services/Processes REV. 000, valido fino al 19 febbraio 2029;
- della richiesta di integrazione documentale del 9 aprile 2025 e dell’acquisizione degli atti integrativi il 13 maggio 2025.
Soggetto qualificato e ambito della notifica
La società qualificata è ISALAB S.r.l., con sede in Corso Europa n. 1334/1-2, 16166 Genova.
La qualifica riguarda i seguenti sottosistemi di natura strutturale:
- Materiale Rotabile;
- Controllo-comando e segnalamento di bordo;
- Controllo-comando e segnalamento di terra.
Effetti della qualifica e modalità di esercizio
L’art. 2 stabilisce che le attività di certificazione devono essere svolte secondo le modalità previste dal d.lgs. 57/2019. L’organismo deve mantenere invariata, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA, la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali indicate nella documentazione esaminata, comprese le scelte relative a laboratori e consulenti esterni.
È inoltre imposto l’obbligo di:
- conservare gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, per un periodo non inferiore a dieci anni;
- tenere tale documentazione a disposizione del MIT e di ANSFISA;
- comunicare al MIT ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- comunicare ogni circostanza che incida sull’ambito o sulle condizioni di notifica;
- comunicare eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
- trasmettere, su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, rinnovo ed estensione
La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA, quale Ente Unico di Accreditamento. La validità della notifica è collegata alla validità del certificato di accreditamento.
Per il rinnovo della qualifica o per l’estensione a uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare domanda secondo il d.lgs. 57/2019 e il DD n. 37/2019. Per il rinnovo, l’istanza deve essere depositata almeno due mesi prima della scadenza.
Sospensione, revoca e comunicazioni agli enti competenti
Il decreto prevede un regime sanzionatorio graduato in caso di difformità dalle disposizioni vigenti:
- diffida nei casi di minore gravità;
- sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi più gravi o in caso di reiterazione dopo diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni o di mancato adeguamento al provvedimento di sospensione.
È prevista la sospensione immediata dell’attività se viene accertata la perdita dei requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. 57/2019. Inoltre, se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento posto a base della qualifica, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione al MIT e ad ANSFISA.
I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e alla Commissione europea.
Oneri e durata della qualifica
Le spese relative all’eventuale accompagnamento di personale MIT o ANSFISA in occasione di audit o ispezioni richieste dall’ERA ai sensi dell’art. 34 del regolamento (UE) 2016/796 e della decisione ERA Management Board n. 156 del 27 giugno 2017 sono poste a carico dell’organismo.
La validità del decreto è fissata fino al 19 febbraio 2029, in coerenza con la scadenza del certificato di accreditamento n. 02254 Products/Services/Processes REV. 000 del 20 febbraio 2025. Il provvedimento è pubblicato sui siti del MIT e di ANSFISA. La società può emettere documentazione come organismo notificato solo dopo l’avvenuto inserimento sul sito Nando della Commissione europea.
Punti principali
Oggetto e base normativa
Il decreto dispone la qualifica di ISALAB S.r.l. quale Notified Body (NoBo) per i sottosistemi ferroviari di natura strutturale, in attuazione del d.lgs. 57/2019 sull’interoperabilità ferroviaria e del quadro europeo richiamato nelle premesse, inclusi i regolamenti UE e la direttiva 2016/797.
Ambito della qualifica
La qualifica riguarda i sottosistemi Materiale Rotabile e Controllo-comando e segnalamento, limitatamente a bordo e a terra, come indicati nell’allegato II del d.lgs. 57/2019.
Condizioni operative e obblighi dell’organismo
L’organismo deve operare secondo le modalità del d.lgs. 57/2019, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse come documentati in istruttoria, sottoponendo ad ACCREDIA ogni variazione preventiva. Deve conservare per almeno dieci anni gli atti di certificazione e i rapporti di prova, tenendoli a disposizione di MIT e ANSFISA, e comunicare al MIT rifiuti, limitazioni, sospensioni, ritiri, variazioni dell’ambito di notifica e richieste delle autorità di vigilanza del mercato.
Vigilanza, durata e rinnovo
La vigilanza è affidata ad ACCREDIA. La notifica dura quanto il certificato di accreditamento, con validità fino al 19/02/2029. Per rinnovo o estensione ad altri sottosistemi, ISALAB deve presentare istanza secondo il d.lgs. 57/2019 e il DD n. 37/2019, almeno due mesi prima della scadenza.
Sospensione, revoca e costi degli audit ERA
Sono previste diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca in caso di violazioni o perdita dei requisiti; la sospensione è immediata se vengono meno i requisiti di notifica. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve interrompere l’attività e informare subito MIT e ANSFISA. Le spese per eventuali audit o ispezioni ERA con accompagnamento di personale MIT o ANSFISA sono a carico dell’organismo.
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