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Decreto dirigenziale n. 42 del 23/05/2025

Qualifica della società ISALAB S.r.l., con sede in Corso Europa n.1334/1-2, 16166 GENOVA, quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale Materiale Rotabile, CCS di terra e CCS a bordo ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti42

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto qualifica ISALAB S.r.l. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body – AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013. La qualifica riguarda i sottosistemi strutturali materiale rotabile, controllo-comando e segnalamento di terra e di bordo, nonché la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario. L’atto disciplina inoltre obblighi operativi, conservazione documentale, comunicazioni al MIT e ad ANSFISA, vigilanza da parte di ACCREDIA, durata della qualifica e ipotesi di sospensione o revoca.

Qualifica di ISALAB S.r.l. quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 per specifici sottosistemi ferroviari.

Qualifica di ISALAB S.r.l. quale organismo AsBo ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013

Il decreto dirigenziale della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica ISALAB S.r.l. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi, c.d. Assessment Body (AsBo), per attività connesse alla sicurezza ferroviaria. La qualifica è rilasciata nell’ambito del quadro normativo europeo e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 402/2013 e ai decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57.

Base normativa e presupposti del provvedimento

Il decreto richiama, tra gli altri, i seguenti atti:

  • Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
  • Regolamento (CE) n. 402/2013 sul metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi;
  • Regolamento (UE) 2016/796 istitutivo dell’ERA;
  • Direttive 2016/798 e 2016/797 su sicurezza e interoperabilità ferroviaria;
  • D.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 e D.lgs. 14 maggio 2019, n. 57;
  • Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario;
  • Convenzione MIT-ACCREDIA prot. n. 89 del 18 settembre 2024 sulle attività di accreditamento degli organismi operanti nel settore ferroviario.

Ai fini dell’adozione dell’atto, il Ministero dà atto della domanda presentata da ISALAB S.r.l. il 2 aprile 2025, dell’estensione dell’accreditamento comunicata da ACCREDIA e dell’esito favorevole dell’istruttoria, comprensiva di integrazione documentale successivamente acquisita.

Oggetto della qualifica

La società ISALAB S.r.l., con sede in Corso Europa n. 1334/1-2, Genova, è qualificata quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 per i seguenti ambiti:

  • sottosistemi strutturali di materiale rotabile;
  • controllo-comando e segnalamento di terra;
  • controllo-comando e segnalamento di bordo;
  • integrazione in უსაფრთხità di tali sottosistemi nel sistema ferroviario.

Obblighi operativi dell’organismo qualificato

L’organismo deve svolgere le attività di valutazione secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 402/2013. Il decreto impone inoltre alcuni obblighi gestionali e documentali:

  • mantenere invariata, salvo approvazione preventiva di ACCREDIA, la struttura organizzativa, il personale, le risorse strumentali e le scelte relative a laboratori e consulenti esterni;
  • conservare per almeno dieci anni tutti gli atti relativi all’attività di certificazione, inclusi i rapporti di prova;
  • rendere tale documentazione disponibile al MIT e ad ANSFISA;
  • comunicare al MIT ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
  • comunicare ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
  • comunicare eventuali richieste di informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza del mercato;
  • trasmettere, su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

Per quanto non espressamente previsto dal decreto, si applicano il D.lgs. n. 50/2019, la direttiva 2016/798/UE, il Regolamento (UE) n. 402/2013 e gli ulteriori provvedimenti ministeriali pertinenti.

Vigilanza, durata della qualifica e rinnovo

La vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA, quale Ente Unico di Accreditamento, con il compito di verificare il permanere dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte.

La validità della notifica/qualifica è collegata alla durata del certificato di accreditamento. Nel caso di specie, il decreto stabilisce che la validità del provvedimento si estende fino al 19 febbraio 2029, data di scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 02254 Ispection REV. 000 del 20 febbraio 2025.

Per il rinnovo della qualifica, l’organismo deve presentare domanda secondo le modalità del DD n. 37 del 28 giugno 2019, almeno due mesi prima della scadenza.

Sospensione, revoca e conseguenze in caso di perdita dei requisiti

Il decreto disciplina in modo puntuale le conseguenze delle violazioni o della perdita dei requisiti:

  • diffida nei casi di minore gravità;
  • sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o quando sia già stata inflitta una diffida;
  • revoca nei casi di reiterate gravi violazioni;
  • ritiro della sospensione dopo l’accertata rimozione delle irregolarità;
  • revoca della qualifica se l’organismo non ottempera, nei modi e tempi indicati, al provvedimento di sospensione;
  • sospensione immediata se viene accertata la perdita dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 402/2013.

Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento posto a base della qualifica, l’organismo deve sospendere immediatamente l’attività di certificazione e informare senza ritardo MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche ad ACCREDIA, all’ERA e, se necessario, alla Commissione europea.

Pubblicazione del provvedimento

Il decreto dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito di ANSFISA.

Punti principali

Qualifica concessa a ISALAB S.r.l.

Il Ministero qualifica ISALAB S.r.l., con sede in Genova, quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013. La qualifica copre i sottosistemi strutturali materiale rotabile, controllo-comando e segnalamento a terra e di bordo, oltre alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Base normativa e presupposti istruttori

Il provvedimento richiama il quadro europeo e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, inclusi i regolamenti (CE) n. 765/2008 e n. 402/2013, i regolamenti (UE) 2016/796, le direttive 2016/798 e 2016/797, i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, nonché il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi. La decisione si fonda inoltre sull’avvenuta estensione dell’accreditamento da parte di ACCREDIA e sulla completezza della documentazione prodotta da ISALAB S.r.l.

Obblighi dell’organismo qualificato

ISALAB deve svolgere le attività secondo il Regolamento (UE) n. 402/2013, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come documentate, e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA eventuali variazioni. Deve conservare atti e rapporti di prova per almeno dieci anni e metterli a disposizione del MIT e di ANSFISA.

Vigilanza, durata e rinnovo

La vigilanza è affidata ad ACCREDIA, che verifica la sussistenza dei requisiti e la regolarità delle operazioni. La validità della qualifica è collegata alla validità del certificato di accreditamento e, nel caso di specie, arriva fino al 19 febbraio 2029. Per il rinnovo, l’istanza deve essere presentata secondo il DD n. 37 del 28 giugno 2019 almeno due mesi prima della scadenza.

Sospensione, revoca e comunicazioni

Il decreto disciplina diffida, sospensione e revoca in caso di violazioni delle disposizioni vigenti, perdita dei requisiti o mancata ottemperanza ai provvedimenti di sospensione. In caso di sospensione o revoca dell’accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere immediatamente l’attività e informare MIT e ANSFISA. I provvedimenti sono comunicati anche ad ACCREDIA, ERA e, se necessario, alla Commissione europea.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza ferroviariainteroperabilità ferroviariaaccreditamento e notificazionefinanziamenti e contributi

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