Decreto dirigenziale n. 38 del 19/05/2025
Qualifica della Società ISALAB S.r.l., con sede in Corso Europa n.1334/1-2, 16166 GENOVA, quale organismo designato ai sensi dell’art. 15 comma 8 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi: di natura strutturale Materiale Rotabile, CCS di terra e CCS a bordo ed al sottosistema di natura funzionale Manutenzione, di cui all’allegato II del decreto medesimo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica ISALAB S.r.l. come organismo designato (Designated Body - DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 57/2019 per specifici sottosistemi ferroviari strutturali e funzionali. L’atto prende atto dell’estensione dell’accreditamento Accredia secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e disciplina durata, vigilanza, obblighi di conservazione documentale, comunicazioni dovute al Ministero e ad ANSFISA, nonché cause di diffida, sospensione e revoca della qualifica.
Qualifica di ISALAB S.r.l. come organismo designato (DeBo) per sottosistemi ferroviari ai sensi del d.lgs. n. 57/2019
Qualifica di ISALAB S.r.l. come organismo designato DeBo
Il decreto dirigenziale della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica ISALAB S.r.l. come organismo designato (Designated Body - DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57. L’atto si colloca nel quadro dell’interoperabilità e della sicurezza ferroviaria di matrice europea e nazionale, attuando le disposizioni del d.lgs. n. 57/2019 sulla base dell’accreditamento rilasciato da Accredia.
Base normativa e presupposti del provvedimento
Il decreto richiama il sistema normativo di riferimento, includendo:
- il regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e la vigilanza del mercato;
- il regolamento (UE) 2016/796, istitutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA);
- le direttive 2016/798 sulla sicurezza ferroviaria e 2016/797 sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea;
- il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50, e il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57;
- il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi per l’analisi dei rischi in ambito ferroviario;
- la convenzione MIT-ACCREDIA del 18 settembre 2024 in materia di accreditamento degli organismi che effettuano valutazioni di conformità nel settore ferroviario.
Sono inoltre richiamati gli atti di organizzazione e programmazione amministrativa del Ministero per il 2025, oltre ai riferimenti all’incarico della Direttore generale e al nuovo regolamento di organizzazione del MIT.
Istanza di ISALAB S.r.l. e istruttoria svolta
La società ISALAB S.r.l., con sede in Corso Europa n. 1334/1-2, 16166 Genova, ha presentato istanza di qualifica quale organismo designato con nota acquisita al prot. n. 2347 del 2 aprile 2025. L’istanza riguarda i seguenti sottosistemi:
- materiale rotabile;
- controllo-comando e segnalamento a terra;
- controllo-comando e segnalamento di bordo;
- manutenzione, quale sottosistema di natura funzionale.
Il Ministero ha acquisito la comunicazione degli esiti del Comitato Settoriale di Accreditamento CSAAR di Accredia del 20 febbraio 2025, prot. DC2025MGE021 del 21 febbraio 2025, dalla quale risulta l’estensione dell’accreditamento alla società ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, con rilascio del certificato di accreditamento n. 02254 Products/Services/Processes REV. 000 del 20 febbraio 2025. È stata inoltre inviata una richiesta di integrazione documentale con prot. n. 2538 del 9 aprile 2025, cui la società ha dato riscontro con atti acquisiti al prot. n. 3179 del 13 maggio 2025.
Qualifica concessa e perimetro operativo
Con l’art. 1 il decreto dispone che ISALAB S.r.l. è qualificata come organismo designato (DeBo) per:
- sottosistemi strutturali: materiale rotabile;
- sottosistemi strutturali: controllo-comando e segnalamento a terra;
- sottosistemi strutturali: controllo-comando e segnalamento di bordo;
- sottosistema funzionale: manutenzione.
L’organismo è quindi abilitato a operare nell’ambito delle procedure di valutazione di conformità previste dalla disciplina ferroviaria europea e nazionale per i sottosistemi indicati.
Obblighi di esercizio, conservazione documentale e comunicazioni
L’art. 2 stabilisce che le attività devono essere svolte secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 57/2019. L’organismo deve inoltre:
- mantenere la struttura, l’organizzazione, il personale e le risorse strumentali, comprese le scelte relative a laboratori e consulenti esterni, come risultanti dalla documentazione agli atti;
- sottoporre ogni variazione alla preventiva approvazione di ACCREDIA;
- conservare gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, per non meno di dieci anni;
- tenere tale documentazione a disposizione del MIT e di ANSFISA.
È inoltre previsto un obbligo di comunicazione al Ministero, relativamente a:
- ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- qualsiasi circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
- eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
- su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, durata della designazione e rinnovo
Ai sensi dell’art. 3, la vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA, quale Ente Unico di Accreditamento, per verificare la permanenza dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte. La designazione ha durata collegata alla validità del certificato di accreditamento.
Per il rinnovo della designazione o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare apposita domanda secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 57/2019 e dal DD n. 37 del 28 giugno 2019. Nel caso di rinnovo, l’istanza deve essere presentata almeno due mesi prima della scadenza.
Diffida, sospensione e revoca
L’art. 4 disciplina il regime sanzionatorio e di vigilanza in caso di irregolarità. Se, nel corso dell’attività di certificazione, l’organismo opera in difformità dalle disposizioni vigenti, può essere soggetto a:
- diffida, per i casi di minore gravità;
- sospensione da 15 giorni a 6 mesi, per i casi di maggiore gravità o se sia già stata inflitta la diffida;
- revoca, nei casi di reiterate gravi violazioni.
Il provvedimento di sospensione è ritirato dopo la rimozione delle irregolarità o carenze accertate. La qualifica è revocata se l’organismo non ottempera, nei tempi e con le modalità indicate, alle prescrizioni del provvedimento di sospensione. È prevista la sospensione immediata quando si accerti la perdita dei requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. n. 57/2019.
In caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione al MIT e ad ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche a ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, ove necessario, alla Commissione europea.
Durata del provvedimento e pubblicità
L’art. 5 precisa che la validità del decreto è collegata alla scadenza dell’Allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 02254 Products/Services/Processes REV. 000, cioè fino al 19 febbraio 2029. Il provvedimento deve essere pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su quello di ANSFISA.
Punti principali
Qualifica dell’organismo designato
La società ISALAB S.r.l., con sede in Genova, è qualificata come organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 57/2019 per i sottosistemi di materiale rotabile, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, e per il sottosistema funzionale manutenzione.
Presupposti normativi e istruttori
Il decreto richiama il quadro europeo e nazionale in materia di interoperabilità e sicurezza ferroviaria, tra cui i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) 2016/796, le direttive 2016/797 e 2016/798, i d.lgs. n. 50/2019 e n. 57/2019, il DD n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi e la convenzione MIT-ACCREDIA del 18 settembre 2024.
Accreditamento e verifica della documentazione
La qualifica è fondata sull’estensione dell’accreditamento deliberata da Accredia in esito alla riunione del CSAAR del 20 febbraio 2025, con certificato n. 02254 Products/Services/Processes REV. 000 del 20 febbraio 2025. Il Ministero ha richiesto integrazioni documentali e ha quindi attestato la completezza e conformità degli atti prodotti rispetto al DD n. 37/2019.
Obblighi operativi dell’organismo
ISALAB deve svolgere le attività secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 57/2019, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse come risultanti dagli atti istruttori, e sottoporre ad approvazione preventiva di Accredia eventuali variazioni. Deve inoltre conservare per almeno dieci anni gli atti di certificazione e i rapporti di prova, tenendoli a disposizione del MIT e di ANSFISA.
Vigilanza, durata e regime sanzionatorio
La vigilanza è demandata ad Accredia e la designazione dura quanto il certificato di accreditamento, fino al 19 febbraio 2029. Sono previste diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca in caso di violazioni; la sospensione è immediata se vengono meno i requisiti di notifica. Il provvedimento impone inoltre comunicazioni al Ministero, ad ANSFISA, all’ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- decreto_dirigenziale · 16 mag 2025Decreto dirigenziale n. 37 del 16/05/2025
- decreto_dirigenziale · 22 mag 2025Decreto dirigenziale n. 26 del 22/05/2025
- decreto_dirigenziale · 15 mag 2025Decreto dirigenziale n. 77 del 15/05/2025
- decreto_dirigenziale · 23 mag 2025Decreto dirigenziale n. 42 del 23/05/2025
- decreto_dirigenziale · 13 mag 2025Decreto dirigenziale n. 23 del 13/05/2025
- decreto_dirigenziale · 9 mag 2025Decreto dirigenziale n. 22 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →