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Legge

L.R. Umbria 6/2023

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).

Normativa regionaleL.R. Umbria 6/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna il Testo unico agricoltura dell’Umbria sulla disciplina delle fattorie sociali: ridefinisce finalità, requisiti, elenco regionale, SCIA, logo, sostegni, osservatorio e sanzioni. Prevede un regolamento attuativo entro 120 giorni e un termine transitorio di 18 mesi per le attività già in essere per chiedere l’iscrizione all’elenco.

Modifiche alla disciplina umbra dell’agricoltura sociale e delle fattorie sociali

Modifiche alla disciplina delle fattorie sociali in Umbria

La legge regionale Umbria 26 maggio 2023, n. 6 interviene sul Testo unico in materia di agricoltura, riorganizzando la disciplina dell’agricoltura sociale e delle fattorie sociali. Il provvedimento aggiorna finalità, requisiti, procedura di riconoscimento, elenco regionale, strumenti di promozione, controlli, sanzioni e regime transitorio.

Finalità e definizioni

La Regione riconosce, sostiene e promuove l’agricoltura sociale come espressione della multifunzionalità dell’impresa agricola, in coerenza con la normativa statale di settore. L’obiettivo è favorire interventi e servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, con particolare attenzione alle aree rurali e all’accesso uniforme alle prestazioni essenziali.

Ai fini della disciplina regionale:

  • per agricoltura sociale si intendono le attività svolte da imprenditori agricoli, singoli o associati, e da cooperative sociali, nei limiti previsti dalla normativa statale, dirette a realizzare gli interventi e i servizi riconosciuti dalla legge statale;
  • per fattorie sociali si intendono i soggetti che esercitano tali attività e risultano iscritti nell’elenco regionale.

Le attività di agricoltura sociale svolte dall’imprenditore agricolo costituiscono attività connesse nei casi previsti dalla legge statale. Le attività possono essere svolte anche in accordo con cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel RUNTS, nonché con altri soggetti previsti dalla legge statale.

Svolgimento delle attività e requisiti dei luoghi

Le attività possono essere realizzate, ove previsto dalle normative di settore, in collaborazione con servizi socio-sanitari, enti pubblici competenti e altri soggetti individuati dalla normativa statale.

Gli edifici e i luoghi in cui si svolgono le attività di fattoria sociale devono possedere requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e igienico-sanitari previsti dalle norme di settore ed essere conformi alla disciplina su sicurezza del lavoro, accessibilità, eliminazione delle barriere architettoniche e gestione delle risorse ambientali.

La somministrazione di pasti e bevande nell’ambito della fattoria sociale è consentita solo ai destinatari delle attività e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Devono essere usati, di regola, prodotti del territorio regionale, salvo obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti o esigenze alimentari specifiche degli ospiti.

Riconoscimento e iscrizione nell’elenco regionale

Possono essere riconosciute come operatori di agricoltura sociale le fattorie sociali esercitate da:

  • imprenditori agricoli, in forma singola o associata, che svolgano o programmino di svolgere attività di agricoltura sociale e che abbiano almeno un soggetto qualificato formato o riconosciuto dalla Regione;
  • cooperative sociali che rispettino i limiti previsti dalla normativa statale e che abbiano almeno un soggetto qualificato formato o riconosciuto dalla Regione.

Per il riconoscimento occorrono anche i requisiti soggettivi previsti dalla disciplina regionale e gli ulteriori requisiti stabiliti dal regolamento attuativo.

L’interessato presenta istanza alla struttura regionale competente; la Regione verifica i requisiti, riconosce la fattoria sociale e la iscrive nell’Elenco regionale.

Elenco regionale, SCIA e avvio delle attività

È istituito presso la struttura regionale competente l’Elenco regionale delle fattorie sociali, pubblicato sul sito della Regione e aggiornato annualmente.

Sono iscritte nell’elenco le fattorie sociali riconosciute ai sensi della disciplina regionale. Dopo l’iscrizione, prima di avviare l’attività, la fattoria sociale presenta al Comune la SCIA. Il Comune trasmette copia della SCIA alla struttura regionale competente entro 60 giorni.

Le fattorie sociali devono comunicare alla Regione ogni variazione dei dati dell’elenco entro 30 giorni dalla variazione.

Le attività devono rispettare i requisiti del decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550 e, se richiesto dalle singole discipline di settore, le professionalità, le autorizzazioni o gli accreditamenti per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. In alternativa, quando consentito, possono operare tramite accordi di partenariato almeno quinquennali con enti pubblici, cooperative sociali o altri soggetti autorizzati/accreditati.

Se l’attività non inizia entro 3 anni dall’iscrizione, la fattoria è cancellata dall’elenco; il termine può essere prorogato di ulteriori 12 mesi in caso di lavori di recupero o ristrutturazione degli immobili.

Identità esterna e comunicazione

La fattoria sociale utilizza il logo distintivo “Fattoria Sociale dell’Umbria”, definito dalla Giunta regionale, da esporre all’esterno e da impiegare nei materiali promozionali. Il logo e la denominazione sono utilizzabili solo dopo iscrizione nell’elenco regionale e presentazione della SCIA.

La Giunta disciplina anche cartellonistica e altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.

Interventi di sostegno e valorizzazione

La Regione sostiene l’agricoltura sociale mediante:

  • valorizzazione dei beni immobili regionali a supporto delle fattorie sociali, tramite procedure ad evidenza pubblica;
  • promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari delle fattorie sociali, anche per l’uso nelle mense pubbliche, in particolare scolastiche e sanitarie;
  • inserimento di misure e criteri di priorità nelle politiche di sviluppo rurale, con attenzione a imprenditoria femminile e giovani agricoltori;
  • promozione delle attività e informazione sui prodotti, anche tramite piattaforme informatiche regionali.

I comuni, nell’assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli, possono prevedere modalità idonee di presenza e valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura sociale nelle aree pubbliche.

Nel Programma triennale di politica patrimoniale possono essere introdotti criteri di priorità per favorire insediamento e sviluppo dell’agricoltura sociale, anche per valorizzare terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e beni e terreni confiscati.

ADiSU, aziende sanitarie territoriali ed enti locali che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere nelle gare elementi di valutazione coerenti con la normativa statale sui servizi di ristorazione.

Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale

È istituito presso l’Assessorato alle politiche agricole e agroalimentari l’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale.

I compiti principali sono:

  • proporre iniziative per la diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale;
  • monitorare le attività e favorire la diffusione di modelli efficaci;
  • coordinarsi con l’Osservatorio nazionale e con altri osservatori regionali pertinenti;
  • proporre iniziative di coordinamento con le politiche regionali di sviluppo rurale;
  • proporre azioni di semplificazione amministrativa, assistenza tecnica, formazione, sostegno alle imprese e definizione di percorsi formativi riconosciuti.

L’Osservatorio è composto da rappresentanti della Regione, dei comuni, delle organizzazioni professionali agricole, della rete nazionale fattorie sociali, del Forum nazionale dell’agricoltura sociale, del terzo settore, della cooperazione sociale e dell’Università degli studi di Perugia. Può parteciparvi, previo accordo statale, anche un rappresentante del sistema penitenziario.

La segreteria è svolta dalla struttura regionale competente; il funzionamento avviene senza nuovi o maggiori oneri e senza compensi o rimborsi per i componenti. La Giunta disciplina nomina/designazione e l’Osservatorio adotta un proprio regolamento.

Controlli, sanzioni e proventi

La disciplina rinvia alla regolamentazione attuativa regionale per diversi profili operativi del riconoscimento e dell’attività delle fattorie sociali.

È introdotta una sanzione amministrativa da 3.000 a 10.000 euro per chi opera come fattoria sociale senza iscrizione nell’Elenco regionale. In tali casi è disposta anche l’immediata chiusura dell’esercizio.

I proventi derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica sui beni immobili regionali sono destinati, nei limiti dell’accertamento delle relative entrate, al finanziamento degli interventi di promozione dei prodotti agroalimentari delle fattorie sociali.

Regolamento attuativo e disciplina transitoria

La Giunta regionale deve adottare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, il regolamento di attuazione relativo alla disciplina delle fattorie sociali.

Gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali già operanti alla data di entrata in vigore del regolamento devono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco regionale entro 18 mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso, dopo essersi adeguati alla nuova disciplina regionale e al regolamento attuativo.

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