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Sentenza

Sentenza n. 12157/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 32012 del 18.07.2024 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso.

Giustizia amministrativa202408627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, relativa a un percorso di abilitazione su una classe di concorso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 18 luglio 2024 con cui era stata rigettata l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, riferita a un percorso di abilitazione su una classe di concorso. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha depositato un nuovo provvedimento del 30 aprile 2025, adottato all'esito del riesame disposto dalla Sezione con ordinanza cautelare. La ricorrente, con memoria del 16 maggio 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda, in base al quale il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Pertanto, quando il ricorrente dichiara, prima della decisione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può esaminare la controversia nel merito. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro processuale della decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente può dichiarare, prima della decisione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta; in tal caso, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito della controversia.
  • Il principio della domanda implica che il sindacato giurisdizionale amministrativo sia attivato e mantenuto nella disponibilità della parte che si assume lesa; il giudice non può decidere nel merito una domanda di annullamento quando il ricorrente abbia validamente manifestato il venir meno dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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