Cassazione Civile, Ordinanza n. 15468/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una creditrice cessionaria per il pagamento di euro 2.300.000, somma dovuta in relazione all'esposizione bancaria di una società debitrice, rispetto alla quale i ricorrenti avevano prestato garanzia. In primo e secondo grado gli opponenti hanno sostenuto che le garanzie da loro rilasciate non fossero fideiussioni, ma contratti autonomi di garanzia, e che quindi non potessero trasferirsi automaticamente alla cessionaria del credito ai sensi dell'art. 1263 c.c.; hanno inoltre censurato la motivazione della sentenza d'appello, ritenuta apparente e contraddittoria per aver assimilato fideiussione e garanzia autonoma. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto, da un lato, violazione degli artt. 1263 e 1406 c.c. per mancata corretta qualificazione del rapporto di garanzia e per l'erroneo assunto dell'irrilevanza della distinzione tra fideiussione e garanzia autonoma; dall'altro, vizio di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente e illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva fondato la decisione su una duplice autonoma ragione: da un lato aveva reputato irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 1263 c.c., la qualificazione della garanzia; dall'altro aveva comunque accertato in fatto che i contratti erano fideiussioni specifiche e non omnibus, riferite a uno specifico rapporto già sorto. Poiché i ricorrenti non avevano adeguatamente censurato tale seconda ratio, la doglianza risultava inammissibile; da ciò è derivata l'inammissibilità dell'intero ricorso. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1263 c.c.
La Corte richiama la norma sulla successione del cessionario nelle garanzie del credito, osservando che la censura non coglie la ratio della decisione di merito e che, comunque, la qualificazione della garanzia non era stata utilmente e specificamente censurata nella parte decisiva della sentenza d'appello.
art. 1406 c.c.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che il trasferimento del rapporto non poteva operare come ritenuto in appello; la Corte rileva che il motivo non incide sulla reale motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare violazione di legge in relazione alla qualificazione della garanzia e all'applicazione dell'art. 1263 c.c.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È la norma invocata per censurare il preteso vizio di motivazione/violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
art. 132 n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza, che i ricorrenti assumevano apparente o contraddittoria.
art. 1362 ss. c.c.
La Corte osserva che la censura, per come formulata, non denuncia la violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto e dunque non è adeguatamente sviluppata.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la proposta di definizione anticipata del ricorso e per la richiesta di decisione da parte dei ricorrenti.
art. 96, 3° co., c.p.c.
La Corte condanna i ricorrenti al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenendo integrati i presupposti di legge.
art. 96, 4° co., c.p.c.
La Corte condanna uno dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la sentenza impugnata; se una ratio resta intatta, le altre doglianze diventano prive di interesse.
- Quando la decisione di merito si fonda su più ragioni autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il dispositivo, l'infondatezza o l'omessa specifica censura di una sola di esse determina l'inammissibilità delle ulteriori doglianze per difetto di interesse.
- La censura di violazione di legge sulla qualificazione di una garanzia contrattuale deve misurarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e, se rileva l'interpretazione del contratto, deve investire specificamente i criteri legali di cui agli artt. 1362 ss. c.c.
- La dedotta motivazione apparente o contraddittoria non è configurabile quando la sentenza d'appello rechi una motivazione sufficiente e, soprattutto, quando il ricorrente non attacchi la parte decisiva della ratio su cui la decisione si fonda.
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