L.R. Piemonte 16/2021
Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) e istituzione delle giornate in memoria del Grande Torino, del Quadrilatero piemontese e delle Vittime dell'Heysel
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 16/2021 modifica la l.r. 23/2020 su promozione e impiantistica sportiva, aggiornando limiti e strumenti finanziari, con richiami alla tutela dei beni culturali. Istituisce inoltre, in via annuale, le giornate del Grande Torino (4 maggio), del Quadrilatero piemontese (2 ottobre) e delle Vittime dell’Heysel (29 maggio). Entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale sull’impiantistica sportiva e istituzione di tre giornate commemorative piemontesi
Modifiche alla disciplina regionale sull’impiantistica sportiva e istituzione di giornate commemorative
La legge regionale del Piemonte n. 16 del 2021 interviene sulla legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23 in materia di promozione e impiantistica sportiva, introducendo precisazioni su attività ammesse, tutela dei beni culturali e strumenti di sostegno finanziario. Contestualmente istituisce tre giornate commemorative di rilievo regionale dedicate a figure e vicende della storia sportiva piemontese.
Interventi sulla legge regionale n. 23 del 2020
La legge modifica alcuni articoli della disciplina regionale sull’impiantistica sportiva, incidendo sia sulle attività finanziabili sia sui profili autorizzativi e patrimoniali. Le modifiche mirano ad aggiornare il testo e a coordinare gli interventi con la normativa statale di settore, in particolare quella sui beni culturali e sulla contabilità pubblica.
Attività e impianti sportivi agevolabili
Nell’ambito delle disposizioni sulla promozione sportiva viene precisato che l’intervento regionale riguarda le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23/2020. Viene inoltre chiarito che il riferimento al servizio al pubblico comprende anche forme gratuite o comunque offerte al pubblico secondo la disciplina regionale.
Profili di tutela dei beni culturali e paesaggistici
Per talune previsioni relative alla realizzazione di impianti e alla valorizzazione di beni di interesse storico, la legge inserisce un espresso richiamo al rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Il coordinamento con tale normativa vale sia per gli interventi di realizzazione sia per i profili connessi al valore storico degli impianti o delle strutture considerate.
Strumenti attuativi, convenzioni e sostegno finanziario
La Giunta regionale è autorizzata a utilizzare diversi strumenti per rendere operativi gli interventi in materia di impiantistica sportiva:
- può stipulare convenzioni con l’Istituto per il credito sportivo, Finpiemonte S.p.a., Cassa depositi e prestiti S.p.a., Banca europea degli investimenti o altri istituti di credito, nel rispetto della normativa vigente e di quella sui contratti pubblici;
- tali convenzioni sono finalizzate a promuovere finanziamenti agevolati per l’impiantistica sportiva, anche mediante contributi a fondo perduto o in conto interessi;
- può inoltre stipulare convenzioni con istituti di credito, società di assicurazione e consorzi-fidi iscritti nell’albo ex articolo 106 del TUB, per garantire l’accesso al credito dei soggetti che promuovono attività sportive o realizzano investimenti nei settori previsti dalla legge;
- può promuovere la costituzione di un fondo di rotazione presso Finpiemonte S.p.a. per la concessione di finanziamenti e garanzie fideiussorie.
Tutti questi strumenti devono rispettare la disciplina contabile del decreto legislativo n. 118 del 2011, inclusi i vincoli di indebitamento.
Giornate commemorative regionali
La legge istituisce tre ricorrenze annuali, con finalità di memoria storica e promozione dei valori sportivi:
- il 4 maggio di ogni anno, giornata in memoria del “Grande Torino”, per preservarne la memoria storica e omaggiarne il valore etico-sportivo;
- il 2 ottobre di ogni anno, giornata dedicata al “Quadrilatero piemontese”, per preservarne la memoria storica, diffonderne la conoscenza e renderne omaggio al valore etico-sportivo;
- il 29 maggio di ogni anno, giornata in memoria delle “Vittime dell’Heysel”, per ricordare la tragedia e promuovere i più alti valori dello sport, contrastando ogni forma di violenza nelle competizioni sportive.
Clausola finanziaria e entrata in vigore
Dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
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