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Legge

L.R. Piemonte 19/2021

Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 19/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese disciplina prevenzione, cura, informazione, limitazioni orarie e distanze minime per sale gioco, sale scommesse e punti gioco, con sanzioni e incentivi per chi disinstalla gli apparecchi. Prevede un piano triennale, campagne nelle scuole, un logo regionale e obblighi di monitoraggio. Le norme transitorie del 2021 per reinstallazione e adeguamenti entro il 31 dicembre 2021 sono ormai esaurite.

Contrasto e prevenzione del gioco d'azzardo patologico (GAP) in Piemonte

Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)

La legge della Regione Piemonte istituisce una disciplina organica per prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico, tutelare i minori e i soggetti vulnerabili, sostenere il trattamento e il recupero delle persone affette e limitare l'impatto sociale del gioco lecito sul territorio regionale.

Finalità e ambito di tutela

La normativa mira a:

  • prevenire e ridurre il rischio di dipendenza da GAP;
  • rafforzare il gioco misurato, responsabile e consapevole;
  • sostenere le persone affette da dipendenza e le loro famiglie;
  • proteggere minori, giovani e fasce deboli della popolazione;
  • contenere gli effetti negativi del gioco lecito su educazione, formazione e tessuto sociale.

Destinatari e definizioni rilevanti

Gli interventi sono rivolti ai soggetti con dipendenza da GAP, a chi manifesta dipendenza da nuove tecnologie e social network con vincite in denaro e ai soggetti a rischio, in particolare minori, giovani e anziani. Ai fini della legge rilevano, tra gli altri:

  • il gioco lecito, comprensivo degli apparecchi ex art. 110, comma 6, TULPS e delle altre forme di gioco con concessione statale;
  • il gioco d'azzardo patologico come dipendenza comportamentale da gioco con vincita in denaro, reale o virtuale;
  • sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco;
  • le strutture ricettive per categorie protette, rilevanti come luoghi sensibili.

Compiti della Regione e strumenti di programmazione

La Regione esercita funzioni di programmazione, monitoraggio, formazione e coordinamento. In particolare:

  • elabora la programmazione regionale di prevenzione e contrasto, anche tramite il piano integrato e la sezione tematica GAP presso l’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche;
  • assicura il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza;
  • promuove informazione, formazione e aggiornamento di esercenti, lavoratori, operatori pubblici e del terzo settore;
  • disciplina i corsi di formazione con deliberazione della Giunta regionale, ponendo i costi dei corsi per esercenti e dipendenti a carico dei datori di lavoro e prevedendone lo svolgimento in orario lavorativo;
  • sostiene enti del terzo settore, gruppi di auto-aiuto e attività di progettazione sociosanitaria con ASL ed enti locali;
  • promuove protocolli d’intesa e iniziative educative, anche nelle scuole;
  • favorisce il logo “Slot, no grazie!” e le attività di sensibilizzazione.

Piano integrato regionale e monitoraggio

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un Piano integrato triennale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio GAP. Il piano prevede interventi di sensibilizzazione, informazione, assistenza telefonica e contenimento dell’impatto del gioco lecito sul territorio. Le azioni sono costantemente monitorate e raccolte in un report a disposizione del Consiglio regionale.

Tutela dei minori e prevenzione scolastica

La legge rafforza il divieto di accesso e di partecipazione dei minori di 18 anni ai giochi con vincita in denaro e ad alcune aree di gioco. Il titolare deve verificare l’età, salvo maggiore età manifesta; nei punti gioco l’accesso avviene tramite lettore di codice fiscale o tessera sanitaria. Le scuole primarie e secondarie devono attivare iniziative didattiche sul senso del gioco e sui rischi dell’abuso, anche con lezioni tematiche e metodologia peer education.

Logo regionale, giornata tematica e informazione territoriale

È istituito il logo regionale “Slot, no grazie!” e la relativa giornata regionale, finalizzata a sensibilizzare le giovani generazioni. Gli enti locali distribuiscono il logo agli esercenti che non installano o disinstallano apparecchi da gioco e tengono un albo aggiornato degli aderenti. La Regione trasmette materiale informativo agli enti locali, che devono pubblicarlo in una sezione web dedicata al contrasto al GAP.

Sezione tematica GAP presso l’Osservatorio

Presso l’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche è istituita una sezione tematica sul GAP con funzioni consultive e di monitoraggio, riunita almeno due volte l’anno. Vi partecipano Regione, enti locali, ASL, terzo settore, imprese, consumatori, IRES Piemonte e Ser.D. La partecipazione è gratuita. La sezione informa la Giunta sui risultati del monitoraggio e formula proposte e pareri.

Regole per sale gioco, sale scommesse e punti gioco

Sono previste limitazioni strutturali e territoriali per le nuove aperture:

  • divieto di attività e di nuova installazione entro distanze minime da luoghi sensibili: 300 metri nei comuni fino a 5.000 abitanti e 400 metri in quelli sopra tale soglia;
  • tra i luoghi sensibili: scuole secondarie, università, istituti di credito e ATM, attività di compravendita di preziosi e oro usato, ospedali e strutture sanitarie o sociosanitarie, strutture ricettive per categorie protette;
  • vetrine non oscurate;
  • nelle nuove aperture limiti al numero di apparecchi in base alla superficie degli esercizi;
  • equiparazione a nuova apertura dell’installazione di apparecchi aggiuntivi e del trasferimento in altro locale. Sono previste anche fasce orarie di sospensione obbligatoria del gioco e ulteriori limiti orari fissati dai titolari.

Pubblicità, materiali informativi e concessione di benefici

La legge vieta la pubblicità del gioco lecito sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale e vieta, in generale, la pubblicità relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e sale scommesse, nonché l’esposizione esterna di messaggi che richiamino vincite. La Regione, tramite ASL ed enti locali, rende disponibile materiale informativo e un decalogo di gioco sicuro, da esporre in luogo visibile. Nella concessione di patrocini, benefici e finanziamenti valuta come titolo di preferenza l’assenza di apparecchi e pubblicità del gioco, e può negare o revocare patrocinio e contributi a eventi che ospitino o promuovano attività idonee a favorire la dipendenza.

Sostegno sociale, contrasto all’usura e terzo settore

La Regione promuove attività di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento connessi alla dipendenza da gioco, anche tramite campagne nelle scuole e presso gli esercenti. Sostiene inoltre le organizzazioni del terzo settore con spazi dedicati all’informazione e al supporto di persone fragili e famiglie, e riserva una quota minima dei contributi a progetti di reinserimento sociale.

Sanzioni, vigilanza e controlli

Le violazioni delle norme su distanze e nuove aperture sono punite con sanzione amministrativa e chiusura temporanea dell’apparecchio. Ulteriori sanzioni colpiscono la mancata formazione obbligatoria, l’inosservanza delle fasce orarie e del divieto pubblicitario. I comuni esercitano vigilanza, controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni e incassano le somme. È prevista anche la chiusura definitiva in caso di reiterazione nel biennio.

Valutazione dell’attuazione e abrogazione precedente

La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sui risultati ottenuti, sull’offerta di servizi, sulla diffusione delle iniziative locali e sulle criticità applicative. I soggetti attuatori forniscono dati e informazioni alla Regione. La legge regionale 2 maggio 2016, n. 9, è abrogata.

Disposizioni transitorie ed efficacia temporale

La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Alcune norme transitorie hanno consentito, entro il 31 dicembre 2021, la reinstallazione di apparecchi dismessi in base alla previgente disciplina, nel rispetto di specifici limiti e delle distanze; tali previsioni hanno ormai esaurito la loro efficacia pratica. Restano inoltre richiamati limiti applicativi fissati dal decreto MEF 25 luglio 2017.

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