Sentenza del 08/04/2016 n. 6884 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto ai legatari, in solido con gli eredi, le imposte di successione calcolate anche su crediti indicati nella dichiarazione di successione come esclusi dall'attivo ereditario perché oggetto di giudizio civile. La CTR aveva inizialmente ritenuto imponibili tali crediti e aveva affermato la responsabilità dei legatari per i debiti ereditari e tributari. Successivamente aveva accolto la revocazione proposta dai contribuenti, qualificando come errore revocatorio l'errata valutazione dei documenti e riconoscendo che i legatari rispondevano soltanto dell'imposta relativa ai rispettivi legati. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la revocazione, poiché essa riguardava sia una questione controversa di fatto sia una questione di diritto, non censurabile ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Tuttavia, esaminando il ricorso originario dei contribuenti, ha stabilito che i legatari non sono obbligati in solido con gli eredi per l'intera imposta di successione.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di revocazione, cassandola senza rinvio perché la revocazione era inammissibile. Ha però accolto anche il terzo motivo del ricorso dei contribuenti contro la sentenza originaria, cassando quest'ultima e decidendo nel merito con l'accoglimento dei ricorsi dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione. In applicazione dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 346/1990, i legatari sono obbligati soltanto al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati e non sono responsabili in solido con gli eredi per l'imposta riferita all'intero asse ereditario. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
revocazione per errore di fatto
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per un'errata percezione immediata di un fatto risultante dagli atti e non può essere utilizzata per riesaminare questioni già controverse né per contestare interpretazioni o statuizioni giuridiche.
Art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia richiede che il giudice non abbia deciso su una domanda o eccezione; la mancata dichiarazione dell'inammissibilità per difetto dei presupposti processuali costituisce invece un errore processuale diverso dalla violazione dell'art. 112 c.p.c.
Art. 36, comma 5, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati
La responsabilità fiscale del legatario è limitata all'imposta riferibile al legato ricevuto. Il legatario non risponde in solido con gli eredi dell'imposta dovuta sull'intero asse ereditario o su beni estranei al proprio legato.
Art. 46, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637
La norma è stata richiamata nel motivo di ricorso relativo alla responsabilità tributaria dei legatari, ma la decisione è stata fondata principalmente sul chiaro disposto dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 346/1990.
Art. 11, D.P.R. n. 637/1972 e disposizione corrispondente del D.Lgs. n. 346/1990
La questione dell'inclusione nell'attivo ereditario di crediti contestati giudizialmente era stata affrontata dalla CTR in sede di revocazione; la Cassazione ha però dichiarato inammissibile tale revocazione, senza confermare nel merito quella specifica valutazione sui crediti.
Massime di principio
- Il legatario, ai fini dell'imposta di successione, è normalmente responsabile per l'imposta relativa al proprio legato e non per l'intero debito tributario successorio degli eredi.
- La revocazione per errore di fatto non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio: non è utilizzabile per rivalutare prove già esaminate, risolvere questioni controverse o correggere errori di interpretazione giuridica.
- Quando una sentenza viene cassata per ragioni processuali, la Corte può comunque decidere nel merito sulla controversia originaria se il motivo accolto consente di definire integralmente la causa.
- La responsabilità fiscale deve essere collegata alla specifica qualità del soggetto e al bene o diritto ricevuto: la posizione del legatario va distinta da quella dell'erede.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando vi è reciproca soccombenza o una vicenda processuale particolarmente complessa.
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