Corte di giustizia, Sentenza C-348/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 dicembre 2022. — Procedimento penale a carico di HYA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di un imputato di presenziare al processo – Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un equo processo e diritti della difesa – Esame di testimoni a carico in assenza dell’imputato e del suo difensore nella fase predibattimentale del procedimento penale – Impossibilità di esaminare i testimoni a carico nella fase giudiziale di tale procedimento – Normativa nazionale che consente a un giudice penale di fondare la sua decisione sulla deposizione anteriore di detti testimoni. — Causa C-348/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il diritto di presenziare al processo non si riduce alla sola presenza fisica dell’imputato in udienza, ma include la possibilità effettiva di partecipare al giudizio e di controesaminare i testimoni a carico. Una normativa che consenta di utilizzare in decisione dichiarazioni testimoniali raccolte in fase predibattimentale senza il coinvolgimento della difesa è quindi compatibile con il diritto dell’Unione solo in presenza di garanzie strette, analoghe a quelle richieste dalla giurisprudenza sulla prova testimoniale non verificata. Spetta al giudice nazionale verificare caso per caso la sussistenza di un motivo serio dell’assenza del testimone, il carattere non esclusivo o decisivo della deposizione e l’esistenza di adeguati elementi di compensazione.
Diritto dell’imputato di controesaminare i testimoni a carico e limiti all’utilizzo, nel giudizio penale, di deposizioni raccolte in fase predibattimentale senza la partecipazione della difesa
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343, letti alla luce degli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta, ostino a una normativa nazionale che consente al giudice penale di fondare la decisione su deposizioni di testimoni a carico assunte in fase predibattimentale davanti a un giudice, ma senza partecipazione dell’imputato o del difensore, quando i testimoni non siano più esaminabili in giudizio.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta, osta a che il giudice penale basi la condanna o l’assoluzione su dichiarazioni di un testimone a carico assunte in fase predibattimentale senza la partecipazione dell’imputato o del difensore, salvo che vi sia un motivo serio che giustifichi l’assenza del testimone al dibattimento, la deposizione non sia l’unico o decisivo elemento per la condanna e vi siano elementi di compensazione sufficienti a garantire l’equità complessiva del processo. L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, invece, non disciplina le modalità di assunzione e contestazione della prova e non è di per sé ostativo alla normativa nazionale in questione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 2 della direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 6 della direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 8 della direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6 CEDU
Diritto di presenziare al processo e uso di deposizioni raccolte senza la difesa
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto da un giudice penale bulgaro in un procedimento per reati in materia di immigrazione clandestina. Il nodo centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina nazionale che consente di valorizzare, in sede di decisione, dichiarazioni di testimoni a carico raccolte nella fase predibattimentale davanti a un giudice, ma senza la partecipazione dell’imputato e del suo difensore, quando tali testimoni non possano poi essere esaminati nella fase dibattimentale.
Fatti e procedimento principale
Gli imputati erano persone, tra cui agenti della polizia di frontiera dell’aeroporto di Sofia, perseguite per reati legati all’immigrazione clandestina. Nella fase predibattimentale erano stati escussi diversi cittadini di paesi terzi, ritenuti persone il cui ingresso illegale sarebbe stato agevolato dagli imputati. Alcune escussioni erano avvenute dinanzi a un giudice, ma in assenza degli imputati e dei loro difensori; in un caso, alcuni imputati avevano chiesto l’audizione di un testimone, senza che il pubblico ministero desse seguito alla richiesta.
Il giudice del rinvio ha poi constatato che i testimoni non potevano più essere esaminati in dibattimento, perché irreperibili, allontanati dal territorio bulgaro o usciti volontariamente dal Paese. Il pubblico ministero ha chiesto che le loro dichiarazioni fossero lette in udienza e utilizzate ai fini della decisione. Il giudice nazionale ha dubitato della compatibilità di tale soluzione con la direttiva 2016/343 e con la Carta.
Normativa UE richiamata
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva (UE) 2016/343, soprattutto l’articolo 2, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafi 1 e 2;
- l’articolo 47, secondo comma, della Carta, sul diritto a un equo processo;
- l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, sui diritti della difesa;
- l’articolo 52 della Carta, per il regime delle limitazioni ai diritti fondamentali;
- l’articolo 267 TFUE, che delimita il ruolo della Corte nel rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 6 CEDU, richiamato come parametro interpretativo attraverso l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta.
Ragionamento della Corte
La Corte esclude anzitutto che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 sia decisivo: tale disposizione stabilisce che l’onere della prova della colpevolezza incombe alla pubblica accusa, ma non disciplina le modalità concrete di assunzione e contestazione della prova nel processo penale.
Diverso è il discorso per l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva. Alla luce del considerando 33 e del collegamento con l’articolo 47 della Carta e con l’articolo 6 CEDU, il diritto di presenziare al processo non equivale alla sola presenza fisica in aula. Esso implica una partecipazione reale ed effettiva al processo, comprensiva della possibilità di esercitare i diritti della difesa, tra cui il diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico.
La Corte osserva che, se l’imputato può solo assistere alla lettura di dichiarazioni testimoniali raccolte senza di lui e senza il suo difensore, il diritto di presenziare al processo perderebbe il suo contenuto essenziale. Per questo, la disciplina nazionale che consente l’utilizzo di tali dichiarazioni è, in linea di principio, idonea a violare il diritto di presenziare al processo.
Tuttavia, la Corte non afferma un divieto assoluto. Richiama l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e la giurisprudenza della Corte EDU: l’uso di deposizioni raccolte in precedenza non è di per sé incompatibile con il processo equo, purché la difesa abbia una possibilità adeguata e sufficiente di contestarle. Ne deriva che il giudice nazionale deve verificare tre condizioni cumulative:
- che vi sia un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone in dibattimento;
- che la deposizione non costituisca l’unico o il decisivo fondamento della condanna;
- che esistano elementi di compensazione sufficienti a riequilibrare le difficoltà per la difesa, come garanzie procedurali solide o la possibilità di aver partecipato all’escussione in una fase precedente.
La Corte specifica anche che l’impossibilità di rintracciare il testimone, specie se non più presente nel territorio dello Stato membro interessato e non reperibile nonostante ricerche ragionevoli, può costituire un motivo serio. La valutazione di questi profili spetta al giudice del rinvio.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta, osta alla normativa nazionale descritta, salvo che ricorrano cumulativamente un motivo serio dell’assenza del testimone, il mancato carattere unico o decisivo della deposizione e la presenza di sufficienti elementi di compensazione.
Implicazioni pratiche
Per la difesa penale, la pronuncia conferma che non basta che un testimone sia stato escusso davanti a un giudice in fase investigativa: conta anche la possibilità effettiva di partecipazione dell’imputato e del difensore. Per l’accusa e per il giudice, la decisione impone un controllo rigoroso sull’uso di prove testimoniali “non controesaminate”, soprattutto quando esse possono incidere in modo determinante sull’esito del processo.
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