Sentenza n. 9084/2026 - Roma, Sezione 3
per ottenere - l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 11235/2024, pubblicata in data 07.11.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 34468/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11235/2024, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di complessivi euro 1.500,00 sulla Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma passata in giudicato, nonostante la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l’inadempimento né fornire giustificazioni o prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione e la definitività della sentenza da eseguire, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l’inottemperanza del Ministero, poiché non risultava eseguito l’obbligo di accreditare al ricorrente le somme riconosciute dal giudice ordinario e l’Amministrazione non aveva dedotto né provato l’adempimento, né offerto giustificazioni. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza amministrativa o, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero e previa richiesta del ricorrente. Ha invece respinto, allo stato, la domanda di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e l’attuazione concreta delle statuizioni contenute nel titolo giudiziale.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza territoriale del giudice amministrativo adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lettera e), consente la richiesta di penalità di mora per successive violazioni o ritardi nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata allo stato, poiché il giudice ha ritenuto non ancora integrati i presupposti, salva la possibilità di provvedere in caso di ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito la proposizione dell’azione esecutiva.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio applicabile all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
Richiamato quale fondamento della verifica giudiziale della corretta attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dare piena e puntuale esecuzione al giudicato, assicurando al vincitore il risultato pratico e tangibile riconosciuto dal titolo giudiziale.
- L’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato per ragioni di opportunità, difficoltà pratica o finanziaria; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive.
- L’inerzia dell’amministrazione, protrattasi oltre il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e non accompagnata dalla prova dell’adempimento o da adeguate giustificazioni, integra inottemperanza e legittima l’accoglimento dell’azione ex artt. 112 e seguenti c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell’amministrazione in caso di inutile scadenza del termine.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, al momento della decisione, non siano ancora ravvisabili i presupposti per la sua applicazione, ferma la possibilità di richiederla successivamente in caso di perdurante inottemperanza.
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