Cassazione Civile, Ordinanza n. 04579/2026 del 01/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto dalla Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001, un indennizzo per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare. Tuttavia la liquidazione era stata fissata in euro 200,00 per ciascuno dei sei anni di ritardo riconosciuti, quindi sotto il minimo legale di euro 400,00 annui previsto dall'art. 2-bis, comma 1, L. 89/2001. I ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2-bis, comma 1, L. 89/2001, in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale CEDU e agli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che la forbice 400-800 euro annui sarebbe vincolante per il giudice e non derogabile in peius. La Corte d'appello aveva giustificato la riduzione con la circostanza che, durante la procedura, i crediti di lavoro erano stati soddisfatti in gran parte dal Fondo di Garanzia INPS entro un tempo contenuto nel termine ragionevole, nonché con la complessità del fallimento presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il decreto impugnato. Ha affermato che l'art. 2-bis, comma 1, L. 89/2001 consente al giudice, con adeguata motivazione, di discostarsi dai parametri ordinari di liquidazione, poiché la formula "di regola" esprime una regola tendenziale e non assoluta. Nel caso concreto, la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta sufficiente: l'intervento del Fondo di Garanzia INPS, che aveva soddisfatto quasi integralmente i crediti entro un tempo ragionevole, aveva ridotto la penosità dell'attesa e quindi giustificato la liquidazione sotto il minimo edittale. La Corte ha richiamato anche il limite del valore della causa e la peculiarità della procedura fallimentare, in cui il soddisfacimento del credito può avvenire per fasi. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89
"di regola"; importo non inferiore a euro 400,00 annui
i parametri minimi e massimi dell'equa riparazione sono regole tendenziali e derogabili dal giudice con adeguata motivazione, anche in diminuzione rispetto al minimo legale
art. 2-bis, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
il limite massimo dell'indennizzo va coordinato con il valore della causa o, se inferiore, con il valore del diritto accertato dal giudice; nella procedura fallimentare occorre tener conto della sua peculiarità
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
norma processuale richiamata quale base dell'opposizione definita dalla Corte d'appello
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato dai ricorrenti a sostegno della necessità di parametri vincolanti per l'equa riparazione
art. 1 del Primo Protocollo Addizionale CEDU
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure di violazione convenzionale
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di violazione dei principi del giusto processo
art. 117 Cost.
richiamato dai ricorrenti quale parametro interposto di conformità alla CEDU
art. 380 bis c.p.c.
la decisione è stata resa in conformità alla proposta accelerata; ciò ha consentito l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la mancata adesione alla proposta confermata dalla decisione finale è stata letta come indice di abuso del processo, con condanna equitativa a favore della controparte e della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, i parametri di liquidazione dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 hanno natura tendenziale e possono essere derogati dal giudice di merito, anche al di sotto del minimo edittale, purché la scelta sia sorretta da motivazione adeguata e specifica.
- Nella valutazione del danno da ritardo relativo a una procedura fallimentare, il giudice deve considerare la peculiarità del procedimento concorsuale e il fatto che il soddisfacimento del creditore possa avvenire per fasi, incidendo sulla concreta penosità dell'attesa.
- Il soddisfacimento, nel tempo ragionevole, di una parte rilevante o della quasi totalità del credito insinuato può giustificare una riduzione dell'indennizzo annuale, perché diminuisce il pregiudizio derivante dalla durata eccedente.
- Ai fini dei limiti massimi dell'indennizzo nel processo fallimentare, il valore della causa va correlato all'ammontare del credito azionato in sede di ammissione, mentre il valore del diritto accertato coincide con il credito ammesso al passivo.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo una valutazione legale tipica di possibile abuso del processo.
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