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Risoluzione

Risoluzione n. 88 del 18/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che, in un’operazione di MLBO con prestito intercompany, la cessione del credito a titolo di garanzia agli obbligazionisti fa venir meno in capo ad Alfa la qualifica di beneficiario effettivo degli interessi. Di conseguenza, l’esenzione da ritenuta prevista dall’articolo 26-quater del DPR 600/1973 non si applica agli interessi del finanziamento.

Esenzione da ritenuta sugli interessi e beneficiario effettivo in caso di cessione del credito a garanzia

Esenzione sugli interessi e beneficiario effettivo in presenza di cessione del credito a garanzia

La risoluzione n. 88/E del 18 ottobre 2019 esamina un caso di operazione di acquisizione con indebitamento (MLBO) in cui una società italiana NewCo ha ricevuto un finanziamento intercompany dalla controllante non residente Alfa. Il nodo interpretativo riguarda la spettanza dell’esenzione da ritenuta sugli interessi prevista dall’articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla luce della cessione a titolo di garanzia del credito relativo a tale finanziamento in favore degli obbligazionisti di un prestito emesso dalla stessa NewCo.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973 disciplina l’esenzione dalle imposte sugli interessi e canoni corrisposti fra società consociate di Stati membri dell’Unione europea. La risoluzione richiama i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti per l’applicazione dell’agevolazione:

  • la società italiana che paga gli interessi deve avere una delle forme previste dall’allegato A al D.P.R. n. 600/1973 ed essere soggetta all’IRES senza regimi di esonero;
  • la società non residente percettrice deve avere una delle forme dell’allegato A, essere residente in uno Stato membro senza essere considerata, per convenzioni contro le doppie imposizioni con Stati terzi, residente fuori dall’Unione;
  • deve essere soggetta, senza esenzioni, a una delle imposte indicate nell’allegato B del D.P.R. n. 600/1973 o a imposta identica/sostanzialmente simile;
  • deve detenere direttamente almeno il 25% dei diritti di voto nella società che paga gli interessi;
  • tale partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente da almeno un anno.

La risoluzione precisa inoltre che l’esenzione richiede congiuntamente:

  • l’assoggettamento degli interessi, in capo al percettore non residente, a una delle imposte dell’allegato B, senza regimi di esenzione;
  • la qualità di beneficiario effettivo in capo al soggetto non residente che riceve gli interessi.

Nozione di beneficiario effettivo

Per essere considerata beneficiario effettivo, ai sensi dell’articolo 26-quater, comma 4, lettera c), una società deve ricevere i pagamenti come beneficiario finale e non come agente, delegato o fiduciario di altri soggetti. La risoluzione richiama la circolare n. 47/E del 2 novembre 2005, secondo cui l’esenzione opera solo se l’effettivo beneficiario soddisfa i requisiti richiesti, anche quando tra pagatore e percettore si interpone un intermediario.

Richiamando la prassi amministrativa, viene ribadito che la qualifica di beneficiario effettivo sussiste quando la società:

  • ha titolarità e disponibilità del reddito percepito;
  • trae un proprio beneficio economico dall’operazione di finanziamento;
  • svolge una reale e genuina attività economica;
  • è effettivamente radicata nel contesto economico del Paese di insediamento;
  • non opera come mera "conduit" rispetto alla singola transazione.

Indici di mancanza di sostanza economica

La risoluzione richiama la circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, che individua elementi sintomatici di una struttura priva di sostanza economica. In particolare, un’entità può essere considerata priva di sostanza economica quando ricorre almeno una delle seguenti situazioni:

  • struttura organizzativa leggera, con personale, locali e attrezzature eventualmente messi a disposizione da società domiciliatarie, senza effettiva attività, reale consistenza o autonomia decisionale;
  • struttura finanziaria passante, in cui fonti e impieghi dell’operazione presentano condizioni quasi speculari o comunque idonee a far coincidere quanto incassato con quanto pagato e a consentire la non applicazione di ritenute nello Stato di residenza.

Rilievi della Corte di Giustizia UE

Nel valutare la nozione di beneficiario effettivo, la risoluzione considera anche la sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 febbraio 2019 nelle cause riunite N Luxembourg 1, X Denmark A/S, C Danmark I e Z Denmark ApS. La Corte ha affermato che l’esenzione da tassazione sugli interessi è riservata ai soli beneficiari effettivi, ossia alle entità che beneficiano economicamente degli interessi e possono deciderne liberamente la destinazione.

La sentenza richiama alcuni indizi di costruzioni abusive o artificiose, tra cui:

  • il ritrasferimento, integrale o quasi e in tempi molto brevi, degli interessi a soggetti non aventi i requisiti della direttiva 2003/49;
  • la strutturazione del gruppo in modo tale che la società percettrice debba ritrasferire gli interessi a una terza società non qualificata, con utile imponibile insignificante;
  • il fatto che l’unica attività della beneficiaria consista nel percepire e trasferire gli interessi;
  • la presenza di più contratti e flussi infragruppo finalizzati a trasferire utili e ridurre il carico fiscale, nonché l’assenza del potere di disporre economicamente delle somme;
  • la coincidenza temporale tra nuove norme tributarie e l’attuazione di complesse operazioni di finanziamento infragruppo.

La risoluzione precisa che la verifica della qualifica di beneficiario effettivo può essere effettuata anche in via preventiva nell’ambito dell’interpello sui nuovi investimenti ex articolo 2 del D.Lgs. n. 147/2015.

Fattispecie esaminata: cessione del credito a titolo di garanzia

Nel caso concreto, Alfa, in qualità di cedente, il Security Representative/Bond Trustee e la NewCo, quale debitore ceduto, hanno stipulato un contratto di cessione a titolo di garanzia del credito derivante dal finanziamento intercompany. Il credito è stato ceduto a favore dei Secured Parties, ossia gli obbligazionisti originari e i loro aventi causa, per garantire il prestito obbligazionario emesso da NewCo.

Il contratto esaminato prevede, in sintesi:

  • cessione dei crediti agli obbligazionisti per garantire il completo adempimento del prestito obbligazionario;
  • trasferimento di privilegi, garanzie e diritti accessori ai crediti ceduti;
  • conferimento ad Alfa del mandato revocabile a gestire e incassare i crediti e i relativi pagamenti durante lo stato di default, con diligenza analoga a quella impiegata per i propri asset;
  • riassegnazione al cedente dei crediti e dei diritti accessori quando tutte le Secured Obligations saranno integralmente adempiute;
  • accredito degli importi dovuti dal debitore ceduto sul conto del cedente o su altro conto indicato dal Security Representative.

Effetti della cessione di garanzia sul credito e sugli interessi

La risoluzione richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessione a titolo di garanzia produce, di regola, un effetto traslativo immediato del credito al cessionario, salvo che dalle pattuizioni emerga chiaramente la volontà di attribuire effetti minori, come la sola legittimazione alla riscossione. È inoltre ricordato che, quando la cessione è effettuata esclusivamente a garanzia di una diversa obbligazione, il credito resta nella sfera del cessionario fino all’estinzione dell’obbligazione garantita, per poi ritornare al cedente.

Applicando tali principi, la risoluzione conclude che:

  • Alfa non mantiene la titolarità del credito derivante dal prestito intercompany;
  • il credito è trasferito ai Secured Parties per garantire il prestito obbligazionario;
  • gli interessi sono quindi nella disponibilità dei cessionari;
  • il successivo transito dei flussi ad Alfa è riconducibile soltanto alla sua qualità di mandataria all’incasso nell’interesse dei Secured Parties.

Conclusione dell’Agenzia

Poiché Alfa, fino all’integrale, definitivo e irrevocabile adempimento delle Secured Obligations, percepirebbe gli interessi solo come mandataria all’incasso e non come titolare e disponibile del credito, la stessa è priva della qualifica di beneficiario effettivo richiesta dall’articolo 26-quater, comma 4, lettera c), n. 1, del D.P.R. n. 600/1973. Di conseguenza, l’esenzione da ritenuta non si applica agli interessi dovuti in relazione al prestito intercompany previsto dal piano di investimento.

Indicazioni finali

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi espressi e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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