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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 246 del 08/06/2023

Provvedimento dell'8 giugno 2023

Garante Privacy246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento posto in essere da RCS Mediagroup S.p.a. con la raccolta e la diffusione, su una rivista a larga tiratura e online, di fotografie che ritraevano la segnalante all’interno della propria abitazione. Le immagini sono state considerate ottenute con tecniche invasive e pubblicate in modo eccedente rispetto alla finalità giornalistica dichiarata, in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, nonché dell’essenzialità dell’informazione. Il Garante ha quindi vietato l’ulteriore diffusione delle fotografie e ha irrogato una sanzione amministrativa di euro 40.660,00.

RCS Mediagroup S.p.a. sanzionata e vietata dall’ulteriore diffusione di fotografie relative alla vita privata della segnalante pubblicate su "Oggi"

RCS Mediagroup S.p.a. - diffusione di fotografie riprese all’interno dell’abitazione della segnalante

Il Garante ha esaminato una segnalazione relativa alla pubblicazione, sulla rivista "Oggi" edita da RCS Mediagroup S.p.a., di fotografie che ritraevano la segnalante in un momento di vita privata all’interno della propria abitazione. Il procedimento è stato avviato in relazione a un servizio giornalistico e alla successiva diffusione online e nell’archivio storico delle immagini.

Origine della segnalazione e contestazioni dell’interessata

La segnalante ha lamentato che le fotografie fossero state scattate ad insaputa e senza consenso, mediante strumenti idonei a riprendere l’interno dell’abitazione da notevole distanza. Ha sostenuto che le immagini consentissero di riconoscere i soggetti e che la pubblicazione avesse creato una indebita esposizione della sua vita privata, anche per via del lancio promozionale precedente alla distribuzione della rivista, ritenuto idoneo a far percepire il contenuto come attuale e sensazionalistico.

Difese del titolare del trattamento

RCS Mediagroup S.p.a. ha replicato che gli scatti erano stati effettuati dalla strada, dall’interno di un’auto parcheggiata, con un obiettivo 70-200 mm, e che non vi era stato ricorso a strumenti invasivi come teleobiettivi eccezionali o droni. Ha inoltre sostenuto che le immagini ritraevano soggetti visibili anche dal piano strada e che la loro pubblicazione fosse lecita perché funzionale a un’informazione completa su una relazione sentimentale, peraltro già oggetto di attenzione mediatica.

Valutazioni del Garante sulla raccolta dei dati

L’Autorità ha ritenuto che le fotografie fossero state acquisite e memorizzate con un dispositivo a distanza e riguardassero momenti di vita privata svolti in ambienti interni dell’abitazione della segnalante, collocata al quarto piano di un edificio. In tale contesto, il Garante ha qualificato la modalità di acquisizione come ricorso a tecniche invasive, in violazione dell’art. 3 delle Regole deontologiche, e ha ravvisato un trattamento non conforme ai principi di correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR.

Valutazioni del Garante sulla diffusione e sul bilanciamento con la libertà di informazione

Sotto il profilo della pubblicazione, il Garante ha escluso che la finalità giornalistica invocata potesse giustificare la compressione del diritto alla riservatezza dell’interessata. Ha valorizzato il fatto che le immagini si riferissero a fatti risalenti di alcuni mesi rispetto alla diffusione del servizio e che, al momento della pubblicazione, la situazione personale della segnalante non fosse sovrapponibile alla rappresentazione veicolata dal servizio. Ne ha dedotto che il trattamento, pur in astratto riconducibile a un interesse giornalistico, fosse eccedente e sproporzionato rispetto alla finalità perseguita.

Violazioni accertate e norme richiamate

Il Garante ha ravvisato la violazione:

  • dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) GDPR;
  • dell’art. 137, comma 3, Codice privacy, in tema di essenzialità dell’informazione;
  • degli artt. 2, 3 e 6 delle Regole deontologiche;
  • dell’art. 2 quater del Codice, che attribuisce alle Regole deontologiche il valore di condizione essenziale di liceità del trattamento.

Ha inoltre richiamato l’art. 12 GDPR in relazione ai riscontri ai diritti esercitati dall’interessata e ha precisato che la possibile rilevanza penale della condotta ai sensi dell’art. 615-bis c.p. non rientrava nella propria competenza, spettando all’autorità giudiziaria.

Divieto di ulteriore diffusione

In applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. f) GDPR, il Garante ha disposto nei confronti di RCS Mediagroup S.p.a. il divieto di ulteriore diffusione delle fotografie, anche online e nell’archivio storico, consentendo soltanto la mera conservazione delle immagini ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Accertata la violazione, il Garante ha adottato ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, GDPR. Nella quantificazione ha considerato:

  • la gravità della violazione, per la natura strettamente privata dei dati e per le modalità di acquisizione;
  • la durata del trattamento illecito, anche in ragione della perdurante reperibilità delle immagini;
  • la presenza di precedenti violazioni in materia di attività giornalistica;
  • le condizioni organizzative, economiche e professionali del contravventore;
  • come attenuanti, le finalità generali di informazione e la cooperazione nel corso dell’istruttoria.

Il massimo edittale è stato determinato in euro 20.329.539, sulla base del fatturato 2021 della società. La sanzione irrogata è stata fissata in euro 40.660,00, pari allo 0,2% del massimo edittale.

Ulteriori effetti del provvedimento

Il Garante ha disposto l’annotazione del caso nel registro interno dell’Autorità e ha ricordato la possibilità, per il contravventore, di definire la controversia mediante pagamento in misura ridotta entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 166, comma 8, Codice. Ha inoltre indicato l’obbligo di comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento, nonché i rimedi giurisdizionali esperibili avverso l’atto.

Punti principali

Origine del procedimento e doglianze della segnalante

Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144 Codice privacy, con cui la segnalante ha lamentato la pubblicazione, sul numero 18 della rivista "Oggi" edita da RCS Mediagroup S.p.a., di fotografie che la ritraevano mentre si trovava nella propria abitazione. La segnalante ha chiesto di vietarne l’ulteriore diffusione, sostenendo che gli scatti fossero stati acquisiti senza consenso, mediante strumenti idonei a superare la naturale distanza tra fotografo e soggetto ripreso, e che la pubblicazione fosse lesiva della sua riservatezza e priva di reale interesse pubblico.

Difese dell’editore

RCS Mediagroup S.p.a. ha contestato l’illiceità dell’acquisizione e della diffusione. Ha sostenuto che le foto erano state scattate dalla strada, dall’interno di un’auto parcheggiata, con un obiettivo 70-200 mm, quindi non con strumenti particolarmente invasivi, e che i soggetti erano visibili anche dal piano strada. Quanto alla pubblicazione, l’editore ha affermato che la data di scatto era stata indicata nel servizio e che l’uso delle immagini rispondeva a un interesse giornalistico, in quanto utile a corroborare la notizia di una relazione sentimentale ancora in corso. Ha inoltre richiamato precedenti pubblicazioni sulla vita privata della segnalante, per sostenere un consenso implicito o comunque una minore aspettativa di riservatezza.

Valutazione del Garante sulla raccolta delle immagini

Il Garante ha accertato che le fotografie erano state acquisite e memorizzate con un dispositivo a distanza e ritraevano momenti di vita privata svolti all’interno dell’appartamento della segnalante, sito al quarto piano. Ha ritenuto che, per tali caratteristiche, il servizio fotografico rivelasse un uso non corretto di tecniche invasive ai sensi dell’art. 3 delle Regole deontologiche, integrando una raccolta di dati personali in violazione dei principi di correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR.

Valutazione sulla diffusione e sull’essenzialità dell’informazione

Sul piano della diffusione, l’Autorità ha osservato che la finalità dichiarata dall’editore – corroborare l’ipotesi di una relazione sentimentale – poteva al più essere ricondotta a un interesse giornalistico, ma non era idonea a giustificare la compressione del diritto al rispetto della vita privata dell’interessata. Il Garante ha valorizzato lo scarto temporale di circa quattro mesi tra lo scatto delle fotografie e la pubblicazione, nonché il fatto che, nel periodo di uscita del servizio, la situazione personale della reclamante non corrispondeva ai fatti rappresentati. Ha quindi ritenuto il trattamento eccedente e sproporzionato rispetto alla finalità perseguita, in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. c) GDPR, l’art. 137, comma 3, Codice privacy e l’art. 6 delle Regole deontologiche, che richiedono l’"essenzialità dell’informazione".

Norme applicate e poteri esercitati

Il Garante ha richiamato i principi generali di cui all’art. 5 GDPR, le disposizioni del Codice privacy dedicate all’attività giornalistica (artt. 136-139), l’art. 2 quater del Codice, che rende essenziale il rispetto delle Regole deontologiche, e l’art. 12 GDPR sul riscontro ai diritti dell’interessato. In esito all’istruttoria ha dichiarato fondata la segnalazione, disponendo ex art. 58, par. 2, lett. f) GDPR il divieto di ulteriore diffusione delle fotografie, anche online e nell’archivio storico, salvo la mera conservazione per eventuale uso in giudizio.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Accertata la violazione, l’Autorità ha adottato ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 166, comma 7, Codice e dell’art. 83 GDPR. Nella determinazione dell’importo ha considerato come aggravanti la gravità della violazione, la durata del trattamento e della reperibilità delle immagini, la presenza di precedenti violazioni in materia di attività giornalistica e le condizioni organizzative ed economiche del contravventore; come attenuanti, le finalità generali di libertà di informazione e la cooperazione con l’Autorità. Il massimo edittale è stato individuato in euro 20.329.539 e la sanzione irrogata è stata pari a euro 40.660,00, corrispondente allo 0,2% del massimo edittale.

Come è indicizzato

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