Ordinanza ingiunzione o revoca n. 245 del 08/06/2023
Provvedimento dell'8 giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accerta che Marcozzi Brand s.r.l., nell’ambito di una selezione per tirocinio/assunzione rivolta a un soggetto con disabilità, ha trattato dati relativi alla salute senza idonea base giuridica, senza adeguata informativa e per finalità non compatibili con quelle originarie. Inoltre, ha omesso o ritardato il riscontro alle richieste di accesso dell’interessato, fornendo riscontro effettivo solo dopo l’intervento dell’Autorità. Per tali violazioni, alcune riferite a disposizioni previgenti del Codice privacy e altre agli artt. 12 e 15 GDPR, il Garante rileva l’illiceità del trattamento e ingiunge il pagamento complessivo di 8.400 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Marcozzi Brand s.r.l.: trattamento illecito di dati sanitari di un candidato e mancato riscontro alle istanze di accesso nella selezione per tirocinio/assunzione ex l. 68/1999
Marcozzi Brand s.r.l. - trattamento illecito di dati sanitari e mancato riscontro a istanze di accesso
Il provvedimento riguarda Marcozzi Brand s.r.l. ed è stato adottato a seguito del reclamo di un candidato coinvolto in una procedura di selezione per tirocinio/assunzione collegata a misure per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. L’Autorità esamina il trattamento di dati relativi alla salute del reclamante, le modalità di acquisizione e trasmissione della documentazione sanitaria al medico competente, nonché il mancato/ritardato riscontro alle richieste di accesso ai dati personali.
Origine del reclamo e svolgimento dell’istruttoria
Il reclamo, presentato il 23 settembre 2019 ai sensi dell’art. 77 GDPR, contestava alla società di non aver indicato all’interessato il nominativo del medico competente che aveva espresso un giudizio di inidoneità, né le ragioni specifiche di tale valutazione, nonostante fossero state inoltrate richieste di accesso in data 26 gennaio 2018 e 15 maggio 2018.
Nel corso dell’istruttoria la società ha fornito varie versioni dei fatti. In sintesi ha sostenuto:
- che il medico competente fosse il dott. Doriano Duca;
- che la documentazione sanitaria del reclamante fosse stata inoltrata al medico solo per una valutazione preliminare di compatibilità con la posizione lavorativa;
- che non vi fosse stata conservazione di cartelle sanitarie o documentazione medica in azienda;
- che la mancata comunicazione del nominativo del medico fosse dovuta a un errore procedurale poi sanato;
- che il candidato avesse partecipato a un bando regionale per l’inserimento di persone con disabilità e che le informazioni necessarie fossero state in parte fornite durante il colloquio.
L’Autorità, all’esito degli approfondimenti, non ha ritenuto superati i rilievi contestati.
Trattamento di dati particolari senza base giuridica
Il Garante accerta che la società, in qualità di titolare, ha trattato dati appartenenti a categorie particolari di dati, in particolare dati relativi alla salute, nell’ambito della selezione del reclamante per tirocini formativi finalizzati all’assunzione ai sensi della l. 68/1999.
In particolare, la società:
- ha chiesto al reclamante di inviare la documentazione relativa al foglio visita/relazione conclusiva della commissione medica integrata;
- ha ricevuto via e-mail un link da cui era possibile scaricare documenti sanitari;
- ha inoltrato tale comunicazione al medico competente per ottenere un parere preliminare sulla compatibilità psicofisica del candidato con la mansione.
Secondo il Garante, questa condotta integra un trattamento di dati sanitari effettuato in assenza di idonea base giuridica. Non è stato ritenuto sufficiente il richiamo:
- al consenso del candidato ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a), GDPR, non idoneo nel contesto del rapporto di lavoro o della selezione;
- alla clausola dell’art. 9, par. 2, lett. h), GDPR, che può riguardare l’attività del medico competente, ma non legittima il trattamento svolto dalla società datrice di lavoro.
L’Autorità conclude quindi per la violazione:
- degli artt. 11 e 26 del Codice privacy, nella formulazione previgente al d.lgs. 101/2018;
- in corrispondenza degli attuali artt. 5, par. 1, lett. a), e 9 GDPR;
- anche in relazione alle norme di settore richiamate, tra cui d.lgs. 81/2008 e l. 68/1999.
Omessa informativa e violazione del principio di trasparenza
Il trattamento è stato considerato illecito anche perché non era stata fornita un’informativa adeguata all’interessato.
La società ha sostenuto di avere informato verbalmente il candidato durante il colloquio e di aver esposto l’informativa nei propri locali, ma non ha fornito prove documentali sufficienti. Il Garante ritiene quindi violato l’art. 13 del Codice privacy, corrispondente all’art. 13 GDPR, oltre al principio di trasparenza e correttezza sancito dall’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR.
La violazione riguarda, in particolare:
- le finalità effettive del trattamento;
- i soggetti destinatari dei dati;
- l’assenza di una comunicazione chiara, completa e documentata prima dell’avvio del trattamento.
Principio di limitazione delle finalità
L’Autorità evidenzia anche una violazione del principio di limitazione delle finalità. La documentazione sanitaria era stata richiesta dal medico del lavoro ai fini di una visita preassuntiva, ma poi è stata utilizzata e trasmessa per una pre-analisi preliminare e per la formulazione di un parere sul candidato, senza che tale ulteriore finalità fosse stata adeguatamente resa nota all’interessato.
Ne deriva la violazione dell’art. 11, comma 1, lett. b), del Codice privacy previgente, corrispondente all’art. 5, par. 1, lett. b), GDPR.
Violazione del diritto di accesso e degli obblighi di riscontro
Un ulteriore profilo di illiceità riguarda la gestione delle istanze di accesso ex art. 15 GDPR.
Il Garante rileva che:
- alla prima richiesta del 26 gennaio 2018 la società ha fornito un riscontro incompleto, senza indicare il nominativo del medico competente né fornire le informazioni dovute;
- alla seconda richiesta, del 24 aprile 2018 e reiterata il 15 maggio 2018, non è stato dato alcun riscontro;
- il riscontro effettivo è arrivato solo il 3 marzo 2021, dopo l’intervento dell’Autorità, ed è stato ricevuto dall’interessato il 20 marzo 2021.
Secondo il Garante, la condotta viola:
- l’art. 12, par. 2, GDPR, che impone di agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato;
- l’art. 12, par. 4, GDPR, che impone di informare tempestivamente l’interessato dei motivi del diniego e dei rimedi esperibili;
- l’art. 15 GDPR, che attribuisce il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni sui destinatari.
Valutazioni del Garante sulla gravità e sulla responsabilità
L’Autorità non considera la violazione “minore” ai sensi del Considerando 148 GDPR, tenuto conto della natura dei dati trattati, della pluralità delle violazioni e della durata del comportamento omissivo rispetto alle richieste di accesso.
Per la quantificazione della sanzione vengono richiamati i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR, con particolare riferimento a:
- natura, gravità e durata della violazione;
- grado di responsabilità del titolare;
- cooperazione con l’Autorità;
- circostanza che il trattamento abbia riguardato un solo interessato;
- condizioni economiche della società;
- sanzioni irrogate in casi analoghi.
Sanzione, criteri normativi e importi
Per le violazioni degli artt. 13 e 26 del Codice privacy previgente, il Garante applica le sanzioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, ridotte ai sensi dell’art. 164-bis, comma 1, in ragione della minore gravità.
Gli importi determinati sono:
- euro 2.400 per la violazione dell’art. 13 del Codice;
- euro 4.000 per la violazione dell’art. 26 del Codice;
- euro 2.000 per la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR.
L’importo complessivo ingiunto è quindi pari a euro 8.400.
Dispositivo finale e pubblicazione
Il Garante:
- rileva l’illiceità del trattamento effettuato da Marcozzi Brand s.r.l.;
- ordina il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 8.400 ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR;
- ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica;
- dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Autorità.
È inoltre indicata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice e dell’art. 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e istruttoria
Il procedimento nasce dal reclamo presentato nel 2019 da un candidato che lamentava di non aver ottenuto il nominativo del medico competente né le motivazioni specifiche del giudizio di inidoneità espresso nell’ambito di una procedura di selezione per tirocini formativi finalizzati all’assunzione ai sensi della l. 68/1999. Nel corso dell’istruttoria la società ha fornito più riscontri difensivi, sostenendo di aver agito solo per cortesia e di aver successivamente trasmesso il nominativo del medico, ma le ricostruzioni fornite non hanno convinto l’Autorità.
Trattamento di dati sanitari senza base giuridica
Il Garante ritiene accertato che la società abbia trattato dati appartenenti a categorie particolari, chiedendo al reclamante la documentazione sanitaria relativa all’invalidità e inoltrandola poi al medico competente per una valutazione di compatibilità con la posizione lavorativa. La società non poteva fondare il trattamento sul consenso del candidato né sulla sola attività del medico competente, perché il trattamento effettuato dal datore di lavoro non era coperto da una valida base giuridica. È quindi accertata la violazione dei principi di liceità e, in relazione alla normativa previgente, degli artt. 11 e 26 del Codice privacy, corrispondenti oggi agli artt. 5, par. 1, lett. a), e 9 GDPR, anche in rapporto alle discipline di settore richiamate (d.lgs. 81/2008 e l. 68/1999).
Omessa informativa e violazione della trasparenza
L’Autorità rileva che il trattamento è avvenuto senza un’informativa idonea ai sensi dell’art. 13 del Codice, oggi art. 13 GDPR. In particolare, non risultano comunicati in modo chiaro né le finalità effettive del trattamento né i destinatari dei dati, e la società non ha fornito elementi documentali adeguati a provare di aver assolto l’obbligo informativo. Ne deriva anche la violazione del principio di correttezza e trasparenza.
Mancato riscontro alle istanze di accesso
La società ha risposto in modo incompleto alla prima richiesta di accesso, non ha riscontrato la seconda istanza reiterata e ha fornito un riscontro effettivo solo il 3 marzo 2021, dopo l’intervento del Garante. Secondo l’Autorità, ciò contrasta con gli artt. 12 e 15 GDPR, perché il titolare deve agevolare l’esercizio dei diritti, rispondere nei termini e, in caso di diniego, informare l’interessato delle ragioni e dei rimedi esperibili.
Finale del provvedimento e sanzione
Il Garante dichiara l’illiceità del trattamento e, applicando l’art. 58, par. 2, lett. i) GDPR e i criteri dell’art. 83 GDPR, ingiunge a Marcozzi Brand s.r.l. il pagamento complessivo di 8.400 euro: 2.400 euro per la violazione dell’art. 13 del Codice, 4.000 euro per la violazione dell’art. 26 del Codice e 2.000 euro per la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR. Dispone inoltre la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 8 giu 2023Prescrizioni del Garante n. 255 del 08/06/2023
- Provvedimento · 8 giu 2023Prescrizioni del Garante n. 337 del 08/06/2023
- Provvedimento · 8 giu 2023Prescrizioni del Garante n. 252 del 08/06/2023
- Provvedimento · 8 giu 2023Deliberazione n. 250 del 08/06/2023
- Provvedimento · 8 giu 2023Deliberazione n. 249 del 08/06/2023
- Provvedimento · 8 giu 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 244 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →