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Provvedimento

Deliberazione n. 249 del 08/06/2023

Provvedimento dell’8 giugno 2023

Garante Privacy249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati il 1° giugno 2023 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a possibile diffusione, senza consenso, di contenuti sessualmente espliciti tramite Instagram e Telegram. Le misure dispongono l’immediata adozione di strumenti per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi, a soli fini probatori e con accorgimenti idonei a non rendere direttamente identificabili gli interessati.

Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti urgenti adottati il 1° giugno 2023 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento nasce da una segnalazione dell’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito tramite Instagram e Telegram.

Quadro normativo e presupposti dell’intervento

L’Autorità richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto per contrastare il c.d. revenge porn, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione di immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La norma impone al Garante di decidere entro 48 ore secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.

È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità collegiale.

Segnalazione e piattaforme interessate

L’interessato ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Il materiale segnalato è stato trasmesso in formato hash, secondo quanto riportato nel provvedimento.

Misure urgenti disposte

A seguito della verifica preliminare, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 65 e 66 del 1° giugno 2023, con cui ha:

  • ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram;
  • prescritto la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • richiesto l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e la tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica dei provvedimenti d’urgenza

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Collegio ratifica i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non contiene irrogazione di sanzioni, ma conferma la validità delle misure adottate per prevenire la diffusione illecita del materiale segnalato e per conservarlo, ove necessario, ai fini probatori.

Punti principali

Contesto normativo e competenza del Garante

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, senza consenso dell’interessato. La norma prevede una decisione entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire la diffusione del materiale, salvo ratifica successiva.

Segnalazione dell'interessato e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, rappresentando di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis e chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Instagram e Telegram. Il procedimento riguarda quindi un caso di presunto revenge porn veicolato tramite servizi digitali di Meta e Telegram.

Provvedimenti urgenti adottati il 1° giugno 2023

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 65 e 66/2023. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash. Ha inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni formulate, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza n. 65/2023 e 66/2023 adottati nei confronti delle tre società. Il testo non riporta una sanzione pecuniaria, ma conferma l’efficacia delle misure preventive e conservative disposte per evitare la diffusione illecita dei contenuti segnalati.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenti del garanteconservazione a fini probatoridiritti dell'interessato

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