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Sentenza

Sentenza n. 3996/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza alla sentenza di accoglimento n. 1153/2025 pubblicata il 22.05.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 6210/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata.

Giustizia amministrativa202600751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico annuale di € 500,00 previsto per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, per tre anni scolastici e per complessivi € 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 maggio 2025; l'amministrazione non aveva proposto impugnazione e non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna dell'amministrazione all'adempimento, con accessori di legge, e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato il rispetto dei termini processuali applicabili, la rituale notificazione della sentenza ottemperanda e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora fosse ormai decorso il termine temporale previsto dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione dovrà corrisponderne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, non potendo avvantaggiarsi della propria inerzia. Il TAR ha nominato sin da subito quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'insufficienza dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine applicabile alla proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali riferiti al rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; tale termine è stato ritenuto decorso nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente, oggetto dell'obbligo di esecuzione derivante dal giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la decisione imponga all'amministrazione un obbligo di conformarsi al giudicato nel caso concreto.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione esatta e integrale entro il termine assegnato nella sentenza di ottemperanza.
  • Se il termine temporale stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario del beneficio, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L'amministrazione non può invocare la propria inerzia per sottrarsi all'esecuzione del giudicato né può opporre, quale impedimento legittimo, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato già con la sentenza, con il compito di compiere gli atti contabili e amministrativi necessari all'esecuzione, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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