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Circolare

Circolare numero 59 del 22-2-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra come le nuove disposizioni del D.Lgs. n. 503/1992 incidano sul Fondo di previdenza per il personale di volo, richiamando quanto già esposto per i fondi sostitutivi nella circolare n. 243/1993. Vengono chiariti, in particolare, i limiti di età per la vecchiaia, l’adeguamento dei requisiti contributivi, le regole di calcolo della retribuzione pensionabile e la disciplina delle pensioni di anzianità, oltre ad alcuni casi particolari come invalidità e importo massimo della prestazione. Sono inoltre forniti esempi numerici e tabelle di supporto per l’applicazione pratica delle regole transitorie.

Applicazione del D.Lgs. n. 503/1992 al Fondo Volo

Applicazione del D.Lgs. n. 503/1992 al Fondo Volo

La circolare chiarisce in modo specifico l’impatto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 sul Fondo di previdenza per il personale di volo, richiamando i principi già illustrati nella circolare n. 243 del 27 ottobre 1993 per i fondi sostitutivi. Il documento si concentra sulle pensioni di vecchiaia e di anzianità, sui lavoratori che esercitano opzioni per la prosecuzione del rapporto di lavoro, sui criteri di determinazione della retribuzione pensionabile e su alcuni casi particolari di liquidazione della pensione.

Pensioni di vecchiaia

Per gli iscritti al Fondo Volo non si applica l’elevazione generalizzata dell’età pensionabile introdotta dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 503/1992. Restano invece fermi i limiti di età previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 1992, in particolare quelli stabiliti dall’art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato dall’art. 7 della medesima legge.

Sul piano contributivo, la circolare precisa che nel Fondo Volo si applica l’elevazione del requisito minimo contributivo fino a 20 anni, secondo l’art. 2 del D.Lgs. n. 503/1992 richiamato dall’art. 6, comma 1, dello stesso decreto. L’adeguamento opera con gradualità, di un anno ogni due anni a partire dal 1 gennaio 1993, fino al regime definitivo indicato nell’allegato 1. La regola vale per chi matura il diritto a pensione con i requisiti di età previsti dalla legge n. 480/1988 e dall’art. 7 della stessa legge.

La circolare richiama anche la deroga già illustrata nella parte prima della circolare n. 243, con un esempio concreto: un iscritto nato il 30 settembre 1943, con 14 anni e 5 mesi di contribuzione al 31 dicembre 1992, che compie 50 anni nel settembre 1993, può maturare il diritto con 15 anni e 2 mesi di anzianità contributiva al 30 settembre 1993, in deroga al minimo di 16 anni previsto per il 1993.

Opzioni per la prosecuzione del rapporto di lavoro

Nel Fondo Volo trovano applicazione le opzioni previste dall’art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dall’art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Tuttavia, tali opzioni possono essere esercitate solo da chi risulta iscritto al Fondo prima del 27 novembre 1988, data di entrata in vigore della legge n. 480/1988.

La circolare evidenzia infatti che per gli iscritti per la prima volta dopo tale data opera il limite massimo di 60 anni di età per l’iscrivibilità al Fondo, introdotto dall’art. 1 della legge n. 480/1988 e non derogabile neppure dall’art. 6 della legge n. 407/1990.

Per i lavoratori che optano ai sensi dell’art. 6 della legge n. 54/1982 o dell’art. 4 della legge n. 903/1977, non spettano i benefici dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 503/1992, perché tali benefici riguardano soltanto la permanenza in servizio oltre i nuovi limiti di età, limiti che nel Fondo Volo non si applicano.

Per gli optanti ex art. 6 della legge n. 407/1990, la circolare conferma in linea di principio la maggiorazione della pensione calcolata secondo le norme del Fondo. Tuttavia, una volta raggiunto il massimo dell’anzianità contributiva utile, l’ulteriore permanenza in servizio non determina alcun aumento del trattamento, poiché la pensione è già pari al 100% della retribuzione pensionabile e non può comunque essere superata, in forza dell’art. 8 della legge n. 480/1988.

Determinazione della retribuzione pensionabile

La circolare dedica ampio spazio al criterio di calcolo della retribuzione pensionabile da utilizzare per la quota B delle pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993. Se al 31 dicembre 1992 l’iscritto aveva meno di 15 anni di anzianità contributiva, la retribuzione pensionabile si determina prendendo a riferimento gli ultimi 5 anni di servizio previsti dalla vecchia normativa, incrementati dei periodi intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione.

Per tali soggetti si applicano anche gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 373, che escludono le retribuzioni relative ad anzianità contributive acquisite dal 1 gennaio 1993 di importo inferiore al 10% rispetto alla media delle retribuzioni considerate. L’esclusione non può comunque superare il 35% del numero di anni coperti da contribuzione.

Se invece l’iscritto aveva almeno 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile si determina sugli ultimi 10 anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. In via transitoria, per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993, il periodo di riferimento si ottiene incrementando del 50% i mesi intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza, fino al raggiungimento del massimo di 10 anni.

La circolare rinvia alla parte prima della circolare n. 243 per la rivalutazione delle pensioni e precisa che l’art. 12 del D.Lgs. n. 503/1992, relativo alla modifica delle aliquote di rendimento per le retribuzioni eccedenti un certo limite, non trova concreta applicazione nel Fondo Volo.

Calcolo per quote ante e post 31 dicembre 1992

L’art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992 introduce un sistema di calcolo graduale, applicabile alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992. La circolare spiega che la pensione deve essere determinata separando le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 da quelle maturate successivamente, con riferimento alla quota A e alla quota B.

Per una pensione con decorrenza dal 1 agosto 1993, ad esempio, in favore di un lavoratore con 14 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 e 7 mesi dal 1 gennaio 1993 al 31 luglio 1993, la quota A si calcola sugli ultimi 5 anni antecedenti la decorrenza, mentre la quota B si calcola sul periodo previsto dalla previgente normativa aumentato dei 7 mesi intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza.

Se invece il lavoratore aveva 16 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992, la quota A si calcola sugli ultimi 5 anni antecedenti la decorrenza; la quota B si determina con il periodo previsto dalla normativa precedente incrementato della metà dei mesi intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e il 31 luglio 1993, con arrotondamento. La somma delle quote costituisce l’importo della pensione.

La circolare riporta anche un esempio complesso di pensione con decorrenza 1 settembre 1996, nel quale vengono illustrati:

  • la ripartizione dell’anzianità contributiva ante e post 27 novembre 1988;
  • la suddivisione dell’anzianità ai fini delle aliquote di rendimento del 3% e del 2,50%;
  • la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili;
  • il calcolo delle quote A e B;
  • l’importo finale della pensione annua e mensile.

Pensioni di anzianità

La circolare conferma che l’art. 8 del D.Lgs. n. 503/1992 si applica anche al Fondo Volo, pur essendo il Fondo caratterizzato da requisiti più favorevoli rispetto al nuovo limite generale dei 35 anni. Viene ricostruita la disciplina previgente della legge n. 480/1988, distinguendo tre situazioni:

  • chi al 27 novembre 1988 aveva già maturato il diritto alla pensione di anzianità secondo le norme precedenti, per il quale sono sufficienti almeno 25 anni di contribuzione, di cui almeno 15 obbligatoria e volontaria al Fondo;
  • chi è stato iscritto per la prima volta dopo il 27 novembre 1988, per il quale sono necessari 30 anni di contribuzione, di cui almeno 20 obbligatoria e volontaria;
  • chi al 27 novembre 1988 non aveva ancora maturato il diritto, per il quale i periodi mancanti vanno rideterminati con il coefficiente 1,20.

Il meccanismo transitorio viene spiegato con un esempio: un iscritto con 9 anni, 3 mesi e 20 giorni al 27 novembre 1988, a fronte di un periodo mancante di 15 anni, 8 mesi e 10 giorni per raggiungere i 25 anni, deve moltiplicare il periodo mancante per 1,20, ottenendo 18 anni e 10 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 anni, 1 mese e 20 giorni richiesti per il diritto a pensione.

Per l’applicazione dell’art. 8 del decreto, la circolare distingue poi i seguenti casi:

  • comma 1: restano ferme le norme del Fondo per chi al 31 dicembre 1992 aveva già maturato i requisiti preesistenti;
  • comma 2: chi al 1 gennaio 1993 aveva una anzianità contributiva non superiore a 8 anni consegue il diritto con 35 anni di anzianità;
  • comma 3: per le altre posizioni assicurative, il periodo mancante si calcola applicando i coefficienti della tabella C del decreto agli anni mancanti secondo la disciplina del Fondo.

La circolare fornisce due esempi applicativi del comma 3. Nel primo, per un iscritto entrato nel Fondo dopo il 27 novembre 1988, con 13 anni, 7 mesi e 12 giorni di anzianità al 31 dicembre 1992, il periodo mancante al raggiungimento dei 30 anni viene moltiplicato per il coefficiente 1,2273, ottenendo un nuovo periodo mancante di 20 anni, 1 mese e 18 giorni. Nel secondo, per un iscritto che al 27 novembre 1988 non aveva ancora acquisito il diritto, si deve prima determinare l’anzianità richiesta dalla legge n. 480/1988 e poi moltiplicare il periodo mancante per il coefficiente corrispondente all’anno intero individuato con arrotondamento per difetto; nell’esempio proposto il coefficiente è 1,3500, con risultato finale di 19 anni, 10 mesi e 10 giorni di periodo mancante al 31 dicembre 1992.

Integrazione al minimo e casi particolari

La nuova disciplina sull’integrazione al trattamento minimo di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 503/1992 non si applica al Fondo Volo, in quanto il Fondo non prevede tale integrazione.

Per le pensioni di invalidità ordinaria e di invalidità per causa di servizio, l’art. 25 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall’art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, impone che l’importo non sia inferiore al 50% della retribuzione pensionabile. Se necessario, l’anzianità contributiva dell’iscritto va incrementata con anzianità convenzionale idonea a raggiungere tale misura. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, l’eventuale maggiorazione deve essere imputata alla quota B.

Infine, la circolare ricorda che l’importo massimo della pensione non può superare la retribuzione pensionabile. Anche in questo caso, per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, l’eventuale riduzione dell’anzianità eccedente deve essere effettuata con riferimento alla quota B.

Tabelle allegate

La circolare include due allegati di interesse operativo:

  • l’allegato 1 con il calendario dell’elevazione graduale dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia: 16 anni per il periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1994, 17 anni per il biennio 1995-1996, 18 anni per il biennio 1997-1998, 19 anni per il biennio 1999-2000, 20 anni dal 1 gennaio 2001 in poi;
  • l’allegato 2 con la tabella dei coefficienti di moltiplicazione dell’anzianità contributiva mancante, da utilizzare nei casi di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 503/1992, dal valore 3,8571 per 15 anni mancanti fino a 1,0385 per 34 anni mancanti.

Punti principali

Pensioni di vecchiaia

Per gli iscritti al Fondo Volo restano fermi i limiti di età previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 1992, senza applicazione dell’innalzamento introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 503/1992. Si applica invece l’elevazione del requisito contributivo minimo fino a 20 anni, con gradualità dal 1 gennaio 1993, ai soggetti che maturano il diritto con i requisiti previsti dalla legge n. 480/1988. La circolare chiarisce anche un’ipotesi derogatoria con esempio pratico sul perfezionamento del diritto a pensione in presenza di anzianità contributiva inferiore al nuovo minimo a regime.

Opzioni per la prosecuzione del rapporto di lavoro

Nel Fondo Volo trovano applicazione le opzioni previste dalle leggi n. 54/1982, n. 903/1977 e n. 407/1990, ma solo per i soggetti iscritti prima del 27 novembre 1988. Per chi si è iscritto successivamente resta fermo il limite massimo di 60 anni di età per l’iscrizione. Per gli optanti ex leggi n. 54/1982 e n. 903/1977 non spettano i benefici del comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 503/1992; per gli optanti ex legge n. 407/1990 la maggiorazione di pensione è confermata, ma non può comunque portare il trattamento oltre il 100% della retribuzione pensionabile.

Retribuzione pensionabile e quote di pensione

La circolare disciplina il passaggio al nuovo sistema di calcolo della retribuzione pensionabile per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993. Per chi aveva meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992, la base di calcolo della quota B è data dagli ultimi 5 anni di servizio incrementati dei periodi successivi al 1 gennaio 1993 fino alla decorrenza; per chi aveva almeno 15 anni, il riferimento è agli ultimi 10 anni antecedenti la pensione, con regola transitoria di incremento del 50% dei mesi intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza fino a un massimo di 10 anni. La circolare richiama inoltre le regole di rivalutazione e l’esclusione delle retribuzioni inferiori al 10% rispetto alla media, entro il limite del 35% degli anni coperti da contribuzione.

Calcolo misto per anzianità ante e post 31 dicembre 1992

L’art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992 impone che il nuovo sistema operi solo per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992. La pensione va quindi calcolata in quote distinte, riferite alle anzianità ante e post 1992, con criteri di arrotondamento specifici richiamati dalla circolare. Viene fornito un esempio dettagliato con determinazione delle quote A e B, rivalutazione delle retribuzioni annue e calcolo della pensione totale e mensile.

Pensioni di anzianità

La circolare precisa che l’art. 8 del D.Lgs. n. 503/1992 si applica anche al Fondo Volo, pur in presenza di regole originarie più favorevoli. Viene ricostruita la disciplina precedente alla riforma per gli iscritti al 27 novembre 1988 e per gli iscritti successivi, nonché il meccanismo di rideterminazione del periodo mancante tramite i coefficienti della tabella C del decreto. Sono illustrati i casi di chi aveva già maturato il diritto, di chi aveva anzianità non superiore a otto anni al 1 gennaio 1993 e di chi rientra in posizioni assicurative diverse, con esempi numerici di applicazione dei coefficienti.

Esclusioni e casi particolari

La nuova disciplina dell’integrazione al trattamento minimo non si applica al Fondo Volo perché il Fondo non la prevede. Per le pensioni di invalidità ordinaria e per causa di servizio resta fermo il minimo del 50% della retribuzione pensionabile, con eventuale incremento convenzionale dell’anzianità contributiva. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, tale maggiorazione va riferita alla quota B. Inoltre, l’importo massimo della pensione non può superare la retribuzione pensionabile e l’eventuale eccedenza di anzianità va tagliata con riferimento alla quota B.

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