Circolare numero 61 del 22-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la procedura di ricostituzione delle pensioni PGM 480 per consentire l’attivazione della fase di calcolo nell’esercizio 1994, precisando però che non è ancora gestibile il calcolo per pensioni ai superstiti e pensioni dirette tassate congiuntamente. Vengono disciplinati il calcolo dei conguagli, le segnalazioni relative agli uffici pagatori particolari e ai trasferimenti di residenza, l’acquisizione dei dati reddituali del coniuge per l’integrazione al minimo, il nuovo calendario per la chiusura del calcolo arretrati e la nuova modulistica prodotta. Sono inoltre introdotti due nuovi codici errore e pubblicato l’elenco dei programmi disponibili per l’AS/400.
Aggiornamento della procedura di ricostituzione pensioni PGM 480 per il calcolo dei conguagli e nuove funzionalità
Aggiornamento della procedura di ricostituzione PGM 480
La circolare illustra l’aggiornamento della procedura di ricostituzione delle pensioni PGM 480 per consentire l’avvio della fase di calcolo nell’esercizio 1994. Vengono disciplinate varie casistiche operative, con particolare attenzione alla determinazione dei conguagli, ai dati reddituali per le prestazioni integrate al minimo, alla gestione di specifici uffici pagatori e alla produzione degli elaborati di esito.
Ambito di applicazione e limitazioni
L’aggiornamento consente l’attivazione della fase di calcolo per l’esercizio 1994, ma non riguarda ancora:
- le pensioni ai superstiti;
- le pensioni dirette tassate congiuntamente.
Calcolo dei conguagli
La procedura di ricostituzione è impostata per calcolare i conguagli a decorrere dal 1 gennaio 1984, purché:
- la decorrenza della pensione sia anteriore a tale data;
- nel campo 98 del pannello PB1 non venga indicata una diversa decorrenza di calcolo dei conguagli.
Se la Sede deve ottenere un calcolo con effetto da una data anteriore o successiva al 1 gennaio 1984, deve segnalarlo nel campo 98 del pannello PB1. La circolare precisa inoltre che, al momento, non è possibile segnalare una decorrenza di calcolo degli arretrati successiva al 1 gennaio 1991.
Variazioni di ufficio pagatore con codici AAA, Z01 e Z03
Nel campo 30 del pannello PB1 è possibile segnalare variazioni di ufficio pagatore quando il codice registrato in archivio o il nuovo codice sia uno tra:
- AAA;
- Z01;
- Z03.
In tali ipotesi la procedura:
- calcola i conguagli IRPEF, positivi o negativi, limitatamente all’anno in corso;
- modifica automaticamente i codici operativi registrati in archivio ai fini del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- determina i relativi conguagli solo per l’anno in corso.
Gli eventuali conguagli relativi ad anni precedenti restano a carico delle Sedi.
Trasferimento di residenza del pensionato
Quando nel campo 94 del pannello PB1, relativo a "RESIDENTE ALL’ESTERO SI/NO", viene segnalata la variazione dello Stato di residenza del pensionato, la procedura:
- determina i conguagli del contributo al Servizio Sanitario Nazionale solo per l’anno in corso;
- provvede automaticamente alla variazione dei relativi codici operativi in archivio.
Anche in questo caso, i conguagli di anni precedenti devono essere gestiti dalle Sedi. La circolare specifica inoltre che, per tali fattispecie, non è più necessario acquisire i codici operativi ai fini del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, superando le istruzioni richiamate al punto 4 della circolare n. 66 del 3 marzo 1992.
Dati reddituali del coniuge per l’integrazione al minimo e per gli assegni di invalidità
La procedura di acquisizione delle ricostituzioni è stata modificata per consentire la segnalazione dei dati reddituali del coniuge necessari:
- per l’integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1994, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- per l’integrazione degli assegni di invalidità, ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per tali prestazioni è obbligatorio acquisire il codice di stato civile del pensionato, mediante uno dei seguenti codici nel campo dedicato del pannello RED:
- 1 = celibe/nubile;
- 2 = coniugato/a;
- 3 = vedovo/a;
- 4 = separato/a;
- 5 = divorziato/a.
L’acquisizione del reddito del coniuge è necessaria quando il codice di stato civile è "2", anche se il reddito del coniuge è irrilevante o pari a zero. Se per il pensionato è indicato il reddito non dichiarato pari a 99.999.000, il reddito del coniuge non deve essere acquisito.
La circolare precisa che risultano superate le istruzioni contenute nel punto 12 della circolare n. 50 del 23 febbraio 1993 e, per gli assegni di invalidità, nel punto 1.2 della circolare n. 973 E.A.D. del 20 novembre 1984 e successive integrazioni.
Determinazione della data di fine calcolo dei conguagli
Il calendario utilizzato per stabilire la data di fine calcolo dei conguagli, e di conseguenza il primo bimestre del nuovo ordinativo di pagamento, è stato modificato in considerazione del crescente numero di pensioni pagate tramite istituti di credito collegati telematicamente.
Il nuovo calendario è riportato nell’allegato 1 e distingue le pensioni in pagamento nei mesi dispari e nei mesi pari, definendo per ciascun periodo di attivazione:
- la data di fine calcolo degli arretrati;
- il bimestre di emissione delle nuove cedole.
È anche indicato che il periodo 1/12 - 10/02 corrisponde a un intervallo di indisponibilità degli archivi per le operazioni di rinnovo, con possibili variazioni in relazione all’andamento delle operazioni medesime.
Elaborati emessi dalla procedura
Per agevolare la gestione dei conguagli derivanti dalle ricostituzioni, viene predisposta una nuova stampa su carta bianca denominata TCONG.01, che riporta:
- gli importi lordi dei conguagli, positivi o negativi;
- la suddivisione per anno di competenza;
- la distinzione tra conguagli di pensione e conguagli per trattamenti di famiglia.
Viene inoltre modificata la data di fine calcolo dei conguagli riportata nel modello TE.08, quadro E:
- coincide con la fine del bimestre di elaborazione solo se vi sono variazioni di importo fino a tale data;
- se le variazioni riguardano periodi anteriori alla data di riferimento della fine calcolo, viene riportato l’ultimo giorno del mese con variazioni di importo della pensione.
Nuovi codici di errore
Sono introdotti due nuovi codici di errore:
- 496: prima di procedere alla localizzazione della pensione presso un ufficio pagatore AAA, Z01 o Z03, occorre richiedere il disabbinamento delle pensioni ai fini delle ritenute IRPEF; il caso va segnalato via fax al n. 06-59054485.
- 497: la procedura non gestisce più di tre codici operativi diversi, e relative decorrenze, ai fini del contributo al Servizio Sanitario Nazionale; anche in questo caso la segnalazione va inviata via fax al n. 06-59054485.
Programmi disponibili
La circolare elenca infine i programmi disponibili per la ricezione e il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’Area prestazioni, con indicazione di livello e versione. Tra questi figurano i programmi TNGP 3135, 0491, 3136, 3137, 3138, 3139, 3221, 3223, 3827, 3828, 3829, 3830, 4091, 4093, 4096 e i programmi TNAP 0480, 3267, 3271, 3277, 3280, 3281, con date di rilascio comprese tra il 15 febbraio 1994 e il 17 febbraio 1994.
Punti principali
Attivazione della procedura e limiti attuali
La procedura di ricostituzione PGM 480 è stata aggiornata per consentire l’attivazione della fase di calcolo in competenza dell’esercizio 1994. Per il momento resta esclusa la possibilità di attivare il calcolo delle ricostituzioni relative alle pensioni ai superstiti e alle pensioni dirette tassate congiuntamente.
Calcolo dei conguagli
La procedura è strutturata per calcolare i conguagli a partire dal 1 gennaio 1984, purché la decorrenza della pensione sia anteriore a tale data e salvo diversa segnalazione nel campo 98 del pannello PB1. Se occorre un calcolo con decorrenza anteriore o successiva al 1 gennaio 1984, la Sede deve indicarlo nel campo 98. Non può comunque essere segnalata, per il momento, una decorrenza di calcolo degli arretrati successiva al 1 gennaio 1991.
Uffici pagatori AAA, Z01 e Z03
Nel campo 30 del pannello PB1 possono essere segnalate variazioni di ufficio pagatore quando il codice registrato o il nuovo codice è uno tra AAA, Z01 o Z03. In tali casi la procedura calcola solo per l’anno in corso i conguagli IRPEF positivi o negativi e modifica automaticamente i codici operativi ai fini del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, sempre con riferimento al solo anno corrente. I conguagli relativi ad anni precedenti restano a carico delle Sedi.
Trasferimento di residenza all’estero o in Italia
Quando nel campo 94 del pannello PB1 viene segnalata la variazione dello Stato di residenza del pensionato, la procedura calcola i conguagli del contributo al Servizio Sanitario Nazionale solo per l’anno in corso e aggiorna automaticamente i relativi codici operativi in archivio. Gli eventuali conguagli di anni precedenti devono essere gestiti dalle Sedi. In questi casi non è più necessario acquisire i codici operativi ai fini del contributo al SSN, superando quanto previsto dalla circolare n. 66 del 3 marzo 1992.
Dati reddituali per integrazione al minimo e assegni di invalidità
La procedura di acquisizione delle ricostituzioni è stata modificata per consentire la segnalazione dei dati reddituali del coniuge necessari per l’integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1994, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per l’integrazione degli assegni di invalidità ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222. È obbligatoria l’acquisizione del codice di stato civile del pensionato e, in caso di codice 2 (coniugato/a), va acquisito il reddito del coniuge anche se ininfluente o pari a zero. Se il pensionato è segnalato con reddito non dichiarato 99.999.000, il reddito del coniuge non deve essere acquisito.
Nuovo calendario per la fine del calcolo e documentazione emessa
Il calendario per determinare la data di fine calcolo dei conguagli e quindi il primo bimestre del nuovo ordinativo di pagamento è stato modificato, in ragione del crescente numero di pensioni pagate tramite istituti di credito collegati telematicamente. Il nuovo calendario è contenuto nell’allegato 1. Inoltre, viene introdotta la stampa del modulo TCONG.01, su carta bianca, con gli importi lordi dei conguagli suddivisi per anno di competenza e distinti tra conguagli di pensione e trattamenti di famiglia. È anche modificata la data di fine calcolo riportata nel modello TE.08, quadro E.
Nuovi codici di errore
Sono stati istituiti i codici di errore 496 e 497. Il codice 496 segnala che, prima della localizzazione della pensione all’ufficio pagatore AAA, Z01 o Z03, occorre richiedere il disabbinamento delle pensioni ai fini delle ritenute IRPEF, da segnalare via fax al numero 06-59054485. Il codice 497 indica che la procedura non gestisce più di tre codici operativi diversi, con le relative decorrenze, ai fini del contributo al Servizio Sanitario Nazionale; anche in questo caso il caso va segnalato via fax al numero 06-59054485.
Programmi disponibili per AS/400
Sono elencati i programmi disponibili per la ricezione e il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’Area prestazioni, tra cui i livelli TNGP e TNAP con versioni e date di rilascio comprese tra il 15/02/94 e il 17/02/94.
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