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Circolare

Circolare numero 63 del 24-2-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, in primo luogo, che ai fini dell’applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale la cittadinanza va verificata anche con riferimento al periodo in cui sono stati maturati i periodi assicurativi, non solo alla data della domanda. Tale criterio si applica sia alle pratiche in corso sia, su domanda, a quelle già definite, salvo situazioni ormai intangibili come le sentenze passate in giudicato che abbiano negato il diritto. In secondo luogo, vengono fornite precisazioni sul rilascio del formulario E 101 nei distacchi: nei casi ordinari il formulario non può superare i 12 mesi, mentre nei distacchi autorizzati in deroga ai sensi dell’art. 17 il formulario va comunque rilasciato per l’intero periodo autorizzato, anche oltre l’anno, dopo comunicazione ministeriale.

Criteri per il riconoscimento della cittadinanza e per il rilascio del formulario E 101 nei casi di distacco

Accertamento della cittadinanza e rilascio del formulario E 101 nei distacchi

La circolare interviene su due profili applicativi del Regolamento CEE n. 1408/71: da un lato, il criterio di valutazione del requisito della cittadinanza ai fini dell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale; dall’altro, le modalità di rilascio del formulario E 101 nei casi di distacco, ordinario o in deroga.

Requisito della cittadinanza ai fini delle prestazioni comunitarie

Richiamando l’art. 2, n. 1, del Regolamento CEE n. 1408/71, la circolare ricorda che i regolamenti comunitari di sicurezza sociale si applicano, in linea di principio, ai lavoratori cittadini di uno Stato membro. Viene però precisato, in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee n. 10/78, che il requisito della cittadinanza non va verificato soltanto al momento della domanda di prestazione, ma anche con riguardo ai periodi in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta e i contributi sono stati maturati.

Casi in cui il lavoratore non è più cittadino di uno Stato membro

La circolare chiarisce che, se un lavoratore non possiede più la cittadinanza di uno Stato membro al momento della domanda, ma la possedeva quando ha maturato i periodi assicurativi che intende far valere, la domanda deve essere istruita comunque secondo le disposizioni comunitarie. L’accertamento della cittadinanza deve essere effettuato con riferimento all’epoca cui i periodi si riferiscono, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato.

Estensione del principio alle pratiche pendenti e già definite

Il principio indicato deve essere applicato d’ufficio a tutte le pratiche ancora in corso di istruttoria, nonché a quelle nelle quali sia pendente un ricorso amministrativo o un’azione giudiziaria. Le pratiche già definite alla data della circolare possono essere riesaminate su domanda, purché non sia scaduto il termine per proporre azione giudiziaria. Rimangono invece escluse le situazioni ormai consolidate e non più modificabili, in particolare le sentenze passate in giudicato che abbiano negato il diritto alla prestazione.

Formulario E 101 nei distacchi ordinari

Per quanto riguarda gli artt. 14 e 17 del Regolamento CEE n. 1408/71, la circolare ribadisce, richiamando le precedenti istruzioni, che nei distacchi ordinari disciplinati dall’art. 14 il formulario E 101 non può avere durata superiore a un anno. Il limite massimo di validità è quindi di 12 mesi. Oltre tale termine occorre fare ricorso, se del caso, al formulario E 102 per la proroga del distacco oppure all’accordo tra le Autorità ministeriali degli Stati interessati previsto dall’art. 17.

Distacchi in deroga ex art. 17 e obbligo di E 101

La circolare precisa poi che l’art. 17 consente alle Autorità ministeriali competenti di autorizzare distacchi in deroga rispetto alle regole ordinarie. In tali casi, il Ministero del Lavoro ha richiesto che gli interessati siano comunque muniti del formulario E 101, in coerenza con l’art. 11 del Regolamento n. 574/72. Di conseguenza, le S.A.P., una volta ricevuta la comunicazione dell’accordo ministeriale ex art. 17, devono rilasciare il formulario E 101 barrando le caselle previste al punto 4. In questa ipotesi non opera il limite annuale: il formulario deve riportare l’intero periodo autorizzato, anche se eccede i 12 mesi.

Punti principali

Accertamento del requisito della cittadinanza ai fini dei regolamenti CEE

La circolare richiama l’art. 2, n. 1, del Regolamento CEE n. 1408/71 e precisa che, se un lavoratore non possiede più la cittadinanza di uno Stato membro al momento della domanda, ma l’aveva quando ha maturato i periodi di assicurazione invocati, la domanda deve essere esaminata ugualmente secondo la normativa comunitaria. Il requisito della cittadinanza va quindi verificato con riferimento al momento in cui l’attività lavorativa è stata svolta e i periodi contributivi sono stati maturati, sulla base della certificazione presentata dall’interessato.

Applicazione del principio alle pratiche pendenti e ai procedimenti definiti

Il principio derivante dalla sentenza della Corte di Giustizia n. 10/78 si applica d’ufficio a tutte le pratiche ancora in istruttoria, nonché a quelle per le quali sia pendente ricorso amministrativo o azione giudiziaria. Le pratiche già definite alla data della circolare devono essere riesaminate su domanda, purché non sia decorso il termine per proporre azione giudiziaria. Restano escluse le situazioni giuridiche ormai intangibili, in particolare le sentenze passate in giudicato che abbiano negato il diritto alla prestazione.

Durata massima del formulario E 101 nei distacchi ordinari

Con riferimento agli artt. 14 e 17 del Regolamento CEE n. 1408/71 e alle precedenti circolari in materia di distacchi, viene ribadito che nei casi ordinari disciplinati dall’art. 14 il formulario E 101 non deve essere rilasciato per periodi superiori a 12 mesi. L’anno rappresenta infatti il limite massimo di validità del formulario; oltre tale limite, si può ricorrere alla proroga del distacco mediante formulario E 102 oppure all’accordo tra le Autorità ministeriali degli Stati interessati ai sensi dell’art. 17.

Rilascio del formulario E 101 nei distacchi autorizzati in deroga ex art. 17

Per i distacchi autorizzati in deroga ai sensi dell’art. 17, le competenti Autorità ministeriali possono concedere condizioni diverse da quelle ordinarie previste dall’art. 14. Il Ministero del Lavoro richiede che anche in questi casi gli interessati siano muniti di formulario E 101, come previsto dall’art. 11 del Regolamento n. 574/72. Pertanto le S.A.P., ricevuta la comunicazione ministeriale dell’accordo concluso ex art. 17, devono rilasciare comunque il formulario E 101, barrando le apposite caselle del punto 4. In questa ipotesi non vale il limite annuale, poiché sul formulario va riportato l’intero periodo autorizzato, anche se superiore a dodici mesi.

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