Circolare numero 64 del 24-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le istruzioni già impartite sul trasferimento all’INPDAI delle contribuzioni riferite ai periodi "dirigenziali" e/o "pre-dirigenziali" per gli assicurati interessati, a seguito di segnalate incertezze operative. Viene distinto il trasferimento per annullamento di una posizione assicurativa indebitamente costituita o divenuta tale da quello disposto a domanda dell’iscritto. Sono inoltre precisate le modalità di compilazione del Mod. PM/GS02 e i dati che le SAP devono indicare alla Sede INPS di Roma EUR, nonché la diversa composizione dei contributi da trasferire a seconda del caso concreto.
Trasferimento all'INPDAI dei contributi relativi a periodi dirigenziali e pre-dirigenziali dei marittimi
Trasferimento all’INPDAI dei contributi per periodi dirigenziali e pre-dirigenziali dei marittimi
La circolare interviene per chiarire le modalità di trasferimento all’INPDAI delle contribuzioni relative ai periodi "dirigenziali" e/o "pre-dirigenziali" degli assicurati marittimi, alla luce di alcune difficoltà operative segnalate. Il documento conferma istruzioni già fornite in precedenza e precisa la distinzione tra trasferimento per annullamento della posizione assicurativa e trasferimento su domanda dell’interessato.
Ambito e precedenti istruzioni
La circolare richiama le precedenti circolari n. 40 del 13.2.1990 e n. 251 del 30.11.1990, nonché il messaggio n. 30654 del 14.6.1991 e la circolare n. 223 del 6.10.1993. Su tale base, ribadisce che il trasferimento all’INPDAI riguarda le contribuzioni riferite ai periodi in cui l’assicurato ha rivestito la qualifica dirigenziale o i periodi pre-dirigenziali collegati.
Distinzione tra annullamento d’ufficio e trasferimento a domanda
La precisazione centrale riguarda la diversa natura giuridica del trasferimento nei casi già individuati sub A) e sub B) della circolare n. 251 del 1990:
- nel primo caso, il trasferimento avviene in conseguenza dell’annullamento di una posizione assicurativa indebitamente costituita o divenuta tale per effetto di una sentenza oppure di un’opzione esercitata ai sensi dell’art. 6, comma 15-bis, della legge n. 236 del 19.7.1993;
- nel secondo caso, il trasferimento deriva dall’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli assicurati di spostare la propria posizione assicurativa ai fini pensionistici.
Posizioni dei marittimi e utilizzo del Mod. PM/GS02
Viene confermato che le posizioni dei marittimi costituite fino al 31.12.1979 continueranno a essere rilevate e comunicate alle SAP che ne facciano richiesta tramite il Mod. PM/GS02. Il modello, riportato in fac-simile come allegato n. 1, è stato opportunamente ampliato e adattato alle fattispecie di trasferimento disciplinate dalla circolare.
Modalità di compilazione e flusso operativo
Le SAP devono compilare il modulo con:
- le complete generalità dell’assicurato;
- la data dalla quale è stata rivestita la qualifica di "Dirigente" con iscrizione all’INPDAI;
- l’indicazione, nello spazio "comunicazioni", se si tratta di "annullamento d’ufficio" oppure di "trasferimento a domanda".
Il modulo va inviato alla Sede INPS di Roma EUR - Ufficio Fondi Speciali, in Via Chopin n. 49, con richiesta di completarne la compilazione. La Sede di Roma EUR integra il modulo indicando i periodi assicurativi e le relative interruzioni, le retribuzioni degli anni solari interessati, i contributi A.G.O. (base e integrativi) e i contributi affluiti alla ex "Gestione Speciale" della Cassa Nazionale PM, la quale ha avuto natura sostitutiva e poi integrativa dell’A.G.O. rispettivamente prima e dopo il 1.9.1967.
Importo dei contributi da trasferire nei casi di domanda dell’iscritto
Per i trasferimenti richiesti dall’iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 15.5.1973 n. 44, la circolare precisa che l’importo da trasferire comprende soltanto:
- i contributi base e integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria per la I.V.S.;
- i contributi confluiti alla "Gestione Speciale" della ex Cassa PM in quanto sostitutiva dell’A.G.O.
Restano esclusi dal trasferimento i contributi propri della "Gestione Speciale" relativi al periodo 1.9.1967 - 31.12.1979, durante il quale la gestione aveva natura integrativa dell’A.G.O.
Punti principali
Distinzione tra i diversi titoli del trasferimento
La circolare precisa che, nei casi già indicati nelle lettere A) e B) della circolare n. 251 del 30.11.1990, il trasferimento dei contributi all’INPDAI avviene a diverso titolo. Nel primo caso si tratta di annullamento di una posizione assicurativa indebitamente costituita o divenuta tale per effetto di sentenza ovvero di opzione esercitata ai sensi dell’art. 6, comma 15-bis, della legge n. 236 del 19.7.1993. Nel secondo caso, invece, il trasferimento avviene per esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge agli assicurati di trasferire la propria posizione assicurativa ai fini pensionistici.
Conferma della rilevazione delle posizioni dei marittimi
Viene confermato che le posizioni dei marittimi costituite fino al 31.12.1979 continueranno a essere rilevate e comunicate alle SAP che ne facciano richiesta tramite il Mod. PM/GS02. Il modulo è stato aggiornato e ampliato per adattarsi ai casi di trasferimento dei contributi oggetto della circolare.
Compilazione del Mod. PM/GS02 e invio alla Sede di Roma EUR
Le SAP devono inviare il modulo alla Sede INPS di Roma EUR - Ufficio Fondi Speciali, in Via Chopin n. 49, chiedendone il completamento della compilazione. Sul modulo devono essere indicate le complete generalità dell’assicurato, la data dalla quale è stata rivestita la qualifica di "Dirigente" con iscrizione all’INPDAI e, nello spazio riservato alle "comunicazioni", la precisazione se si tratti di "annullamento d’ufficio" oppure di "trasferimento a domanda".
Dati che la Sede di Roma EUR deve integrare
La Sede di Roma EUR completa il modulo indicando i periodi assicurativi e le relative interruzioni, le retribuzioni corrispondenti agli anni solari interessati, i contributi A.G.O. (base e integrativi) e i contributi della ex "Gestione Speciale" della Cassa Nazionale PM, che aveva natura prima sostitutiva e poi integrativa dell’A.G.O., rispettivamente per i periodi anteriori e posteriori al 1.9.1967.
Composizione dei contributi da trasferire nei trasferimenti a domanda
Per i casi di trasferimento su domanda dell’iscritto, presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 15.5.1973 n. 44, l’importo dei contributi da trasferire è limitato ai soli contributi base e integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria per la I.V.S. e a quelli affluiti alla "Gestione Speciale" della ex Cassa PM in quanto sostitutiva della stessa A.G.O. Non devono invece essere trasferiti i contributi propri della "Gestione Speciale" per il periodo dal 1.9.1967 al 31.12.1979, durante il quale essa aveva natura integrativa dell’A.G.O.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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