Circolare numero 60 del 22-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori criteri applicativi, in seguito a precisazioni del Ministero del Tesoro, per la gestione delle cessioni di credito effettuate da enti non aventi fini di lucro che erogano prestazioni sanitarie e sono sovvenzionati dallo Stato, dalle Regioni o dalle USL. Vengono chiarite le condizioni di efficacia della cessione, gli adempimenti amministrativi delle sedi INPS, le modalità di gestione delle risposte dell’ente debitore e il trasferimento dei crediti al Ministero del Tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria. La circolare tratta inoltre le cessioni pregresse effettuate ai sensi dell’art. 6, comma 26, del D.L. n. 536/1987, abrogato, stabilendo quando possano essere archiviate e quando, invece, debba riprendere l’azione di recupero contributivo.
Istruzioni sulle cessioni di credito degli enti non profit verso amministrazioni pubbliche e sul relativo trasferimento al Tesoro
Cessioni di credito e trasferimento al Tesoro: criteri applicativi e adempimenti
La circolare interviene per chiarire, dopo precedenti disposizioni e precisazioni del Ministero del Tesoro, il regime delle cessioni di credito effettuate da enti non aventi fini di lucro che erogano prestazioni sanitarie e sono sovvenzionati dallo Stato, dalle Regioni o dalle USL. Vengono inoltre impartite istruzioni operative provvisorie per la verifica delle cessioni, la gestione dei rapporti con le amministrazioni debitrici e il successivo trasferimento del credito al Ministero del Tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria.
Ambito della disciplina e finalità
La circolare richiama la circolare n. 63 del 2/3/1992 e il messaggio n. 14514 del 14/10/1992, precisando che le nuove indicazioni derivano da ulteriori puntualizzazioni del Ministero del Tesoro. Le istruzioni sono formulate in via transitoria, nelle more dell’emanazione delle norme operative e contabili definitive e della disponibilità della procedura automatizzata in corso di predisposizione.
Efficacia giuridica delle cessioni di credito
Secondo il Ministero del Tesoro, le cessioni di credito poste in essere dai soggetti indicati hanno efficacia "pro-soluto" e con effetto "ex tunc", cioè dalla data della notifica della cessione. Una volta che il credito sia trasferito al Ministero del Tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria, l’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per la mancata realizzazione del credito.
Tale efficacia, tuttavia, opera solo se risultano integralmente rispettate le condizioni fissate dalle circolari ministeriali n. 9 del 16/2/1989 e n. 50 del 7/11/1989.
Condizioni che rendono valida la cessione
La validità della cessione è subordinata alla verifica di cinque requisiti essenziali:
- l’ente cedente deve rientrare tra i destinatari della normativa; per tale verifica devono essere seguiti i criteri richiamati nella circolare n. 63/1992;
- il credito ceduto deve appartenere originariamente all’ente cedente;
- deve pervenire entro 90 giorni dalla notifica della cessione la comunicazione di riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione pubblica ceduta, secondo i moduli 1/a e 1/b della circolare n. 9/1989;
- la comunicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dagli schemi ministeriali;
- l’amministrazione debitrice deve essere informata delle modalità di estinzione del debito indicate nella circolare n. 50/1989.
La circolare precisa inoltre che la comunicazione dell’ente ceduto deve considerarsi tempestiva anche quando rechi una dichiarazione conforme al modello ministeriale che attesti espressamente che l’atto è stato rilasciato entro il 90° giorno dalla data di notifica della cessione.
Verifiche da svolgere sulle cessioni ricevute
Le sedi devono riesaminare tutte le cessioni di credito pervenute dagli enti non profit al fine di accertare il rispetto delle condizioni sopra indicate. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, la cessione deve essere trasmessa al Ministero del Tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria, tenendo conto delle ulteriori precisazioni operative contenute nella circolare.
Se invece anche una sola delle condizioni manca, deve essere ripresa l’azione di recupero del credito contributivo nei confronti del debitore cedente.
Adempimenti amministrativi successivi alla notifica
Una volta ricevuta la notifica dell’atto di cessione, le sedi devono svolgere i seguenti adempimenti:
- fascicolare l’atto di cessione nel fascicolo Vig.4 della relativa pratica di regolarizzazione;
- verificare l’esistenza del credito attraverso le ordinarie modalità di ricerca, come la presenza nell’archivio recupero crediti o la presentazione di DM insoluti;
- quantificare le esposizioni debitorie, calcolando anche le eventuali sanzioni civili maturate fino alla data dell’atto di cessione;
- verificare se il credito riguarda contribuzione previdenziale oppure contribuzione per le prestazioni del SSN, poiché non è ammesso un unico atto di cessione a copertura di entrambe le tipologie di contribuzione.
Comunicazione alle amministrazioni debitrici
Dopo la verifica del credito e la quantificazione del debito, le sedi devono predisporre una lettera, secondo il fac-simile allegato, da inviare alle singole amministrazioni pubbliche debitrici e, per conoscenza, al Ministero del Tesoro.
Nella lettera devono essere indicati con precisione:
- l’importo del debito per contributi;
- l’importo degli eventuali accessori.
Deve inoltre essere specificato che il pagamento deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul conto corrente infruttifero n. 20351, intestato a "Direzione Generale del tesoro-crediti ceduti dall’INPS", istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
La circolare precisa che il fac-simile ricalca la modulistica già in uso nella precedente disciplina, con gli adattamenti resi necessari dalle nuove leggi e dalle precisazioni del Ministero del Tesoro.
Conferma, disconoscimento o mancata risposta dell’ente ceduto
Trascorsi 90 giorni dalla notifica della cessione, possono verificarsi tre situazioni:
- l’ente debitore conferma l’esistenza del credito;
- l’ente debitore disconosce l’esistenza o la cedibilità del credito;
- l’ente debitore non fornisce alcuna risposta.
Nel caso di conferma, le sedi devono verificare che la comunicazione sia conforme ai requisiti previsti dalla circolare ministeriale n. 9/1989, compresa la dichiarazione espressa che l’atto è stato reso entro il termine di 90 giorni. Solo in presenza di una comunicazione valida la cessione può ritenersi efficace.
Nel caso di disconoscimento, mancata risposta o conferma non valida, la cessione deve considerarsi inefficace e deve essere avviata o proseguita con tempestività l’azione di recupero del credito nei confronti del debitore.
Trasferimento del credito al Ministero del Tesoro
Il trasferimento del credito al Ministero del Tesoro avverrà tramite procedura automatizzata, ancora in fase di predisposizione. La procedura genererà automaticamente una lettera, secondo il fac-simile allegato, indirizzata al Ministero del Tesoro, all’amministrazione debitrice e all’ente cedente.
Cessioni di credito pregresse ex art. 6, comma 26, D.L. n. 536/1987
La circolare tratta anche le cessioni di credito effettuate ai sensi dell’art. 6, comma 26, del D.L. 30/12/1987, n. 536, convertito con modificazioni nella L. 29/2/1988, n. 48. Tali cessioni, già trasmesse al Ministero del Tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria, erano state tenute in evidenza per consentire l’eventuale prosecuzione del recupero contributivo in caso di mancata realizzazione del credito da parte del Tesoro.
Il Ministero del Tesoro ha ora precisato che l’Istituto può ritenersi esonerato da responsabilità per la mancata realizzazione del credito, e quindi non è più necessaria l’evidenziazione, quando siano state rispettate le condizioni di validità richiamate nelle circolari n. 9/1989 e n. 50/1989.
Riesame, archiviazione e recupero delle cessioni pregresse
Le sedi devono riesaminare le cessioni sino ad ora tenute in evidenza e archiviare quelle ormai definite, cioè quelle per le quali risultino rispettate le condizioni di validità.
La circolare precisa anche che devono considerarsi valide le cessioni già trasmesse al Ministero del Tesoro per le quali il riconoscimento del credito da parte dell’amministrazione ceduta sia pervenuto oltre il 90° giorno dalla notifica, tenuto conto del tempo trascorso e del fatto che le precisazioni ministeriali sono intervenute solo con la circolare n. 9/1989.
Per le cessioni non perfezionate, le sedi devono contattare la Direzione Generale del Tesoro - Serv. II, Div. IV, elencando le cessioni non risultate perfezionate e indicando per ciascuna:
- l’azienda cedente;
- l’ente ceduto;
- il residuo credito.
Nella richiesta va inoltre domandato se l’amministrazione debitrice abbia effettuato il pagamento o abbia comunque confermato al Ministero l’esistenza del credito. In caso di esito negativo comunicato dal Ministero, l’Istituto deve riprendere il recupero del credito contributivo e dei relativi accessori con ogni possibile sollecitudine.
Aspetti contabili
Per le cessioni pregresse di cui al punto 2, considerate ormai definite, la circolare rinvia a successive istruzioni per gli eventuali casi in cui sia necessario riproporre l’azione di recupero del credito. Inoltre, viene anticipato che le ulteriori indicazioni contabili saranno emanate separatamente.
Punti principali
Oggetto e finalità dell’intervento
La circolare segue le precedenti n. 63 del 2/3/1992 e il messaggio n. 14514 del 14/10/1992 e fornisce, alla luce di puntualizzazioni del Ministero del Tesoro, criteri ulteriori per l’applicazione della disciplina sulle cessioni di credito. Le istruzioni hanno carattere provvisorio, in attesa delle norme operative e contabili definitive e della procedura automatizzata in corso di predisposizione.
Efficacia delle cessioni di credito degli enti non profit
Le cessioni di credito poste in essere dagli enti non aventi fini di lucro che erogano prestazioni sanitarie, e che siano sovvenzionati direttamente o convenzionalmente dallo Stato, dalle Regioni o dalle USL, hanno efficacia pro-soluto con effetto ex tunc dalla data di notifica della cessione. Tale effetto comporta l’esonero dell’Istituto da ogni responsabilità per la mancata realizzazione del credito, ma solo se risultano integralmente rispettate le condizioni richiamate nelle circolari del Ministero del Tesoro n. 9 del 16/2/1989 e n. 50 del 7/11/1989.
Condizioni di validità della cessione
L’efficacia della cessione è subordinata a specifici controlli: verifica che l’ente cedente rientri tra i soggetti destinatari della norma; verifica che il credito ceduto sia originariamente dell’ente cedente; ricezione, entro 90 giorni dalla notifica, della comunicazione di riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione ceduta, redatta secondo i moduli 1/a e 1/b della circolare n. 9/1989; controllo che la comunicazione contenga tutti gli elementi richiesti dagli schemi ministeriali; segnalazione all’amministrazione debitrice delle modalità di estinzione del debito previste dalla circolare n. 50/1989.
Riesame delle cessioni pervenute
Le sedi devono riesaminare tutte le cessioni di credito ricevute per verificare la sussistenza delle condizioni di validità. Se tutte le condizioni risultano soddisfatte, la cessione deve essere trasmessa al Ministero del Tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria. In caso contrario deve essere ripresa l’azione di recupero del credito contributivo nei confronti del debitore cedente.
Adempimenti amministrativi dopo la notifica
Ricevuta la notifica della cessione, le sedi devono: fascicolare l’atto nel fascicolo Vig.4 della pratica di regolarizzazione; ricercare il credito negli archivi e nelle risultanze contributive; quantificare le esposizioni debitorie, includendo le sanzioni civili maturate fino alla data dell’atto; verificare se il credito riguarda contribuzione previdenziale o contributi per prestazioni del SSN, poiché non è ammesso un unico atto di cessione a copertura di entrambe le tipologie di contribuzione.
Comunicazione all’ente debitore
Dopo la quantificazione del debito, deve essere predisposta una lettera all’amministrazione pubblica ceduta e, per conoscenza, al Ministero del Tesoro. La lettera deve indicare esattamente l’importo del debito per contributi e accessori e precisare che il pagamento deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul conto corrente infruttifero n. 20351 intestato a "Direzione Generale del Tesoro - crediti ceduti dall’INPS" presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
Gestione della conferma, del disconoscimento o del silenzio dell’ente ceduto
Trascorsi 90 giorni dalla notifica, possono verificarsi tre ipotesi: conferma del credito, disconoscimento del credito o mancata risposta. Se arriva una conferma, occorre verificarne la conformità agli schemi ministeriali; è valida anche la dichiarazione che attesti espressamente di essere resa entro il termine di 90 giorni dalla notifica. Se il credito è disconosciuto, o non arriva alcuna risposta, oppure la conferma non è valida secondo i criteri ministeriali, la cessione si considera invalida e inefficace e deve riprendere tempestivamente il recupero contributivo.
Trasferimento al Ministero del Tesoro
Il trasferimento del credito al Ministero del Tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria avverrà tramite procedura automatizzata in corso di predisposizione. In tale fase verrà generata automaticamente la lettera da inviare al Ministero del Tesoro, all’amministrazione debitrice e all’ente cedente, secondo il fac-simile allegato.
Cessioni ex art. 6, comma 26, D.L. n. 536/1987
Per le cessioni effettuate ai sensi dell’art. 6, comma 26, del D.L. n. 536/1987, convertito dalla L. n. 48/1988, già trasmesse al Ministero del Tesoro, le sedi devono mantenere un’apposita evidenza. Il Ministero del Tesoro ha precisato che l’Istituto è esonerato da responsabilità per la mancata realizzazione del credito, e quindi non è necessaria l’evidenziazione, quando siano state rispettate le condizioni di validità previste dalle circolari n. 9/1989 e n. 50/1989.
Archiviazione e recupero delle cessioni pregresse
Le sedi devono riesaminare le cessioni pregresse e archiviare quelle perfezionate in base ai criteri di validità. Sono considerate valide anche le cessioni già trasmesse al Tesoro per le quali la conferma del credito dell’amministrazione ceduta sia pervenuta oltre il 90° giorno, in considerazione del tempo trascorso e del fatto che le precisazioni ministeriali sono intervenute solo con la circolare n. 9/1989. Per le cessioni non perfezionate le sedi devono contattare la Direzione Generale del Tesoro - Serv. II, Div. IV, chiedendo se il pagamento sia avvenuto o se sia stata confermata l’esistenza del credito; se il Ministero comunica la mancata realizzazione delle condizioni, l’Istituto deve riprendere il recupero del credito contributivo e degli accessori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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