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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 3559 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Fermo amministrativo - Beni mobili registrati - Natura strumentale del bene - Efficacia - Condizioni - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità del fermo amministrativo sostenendo che il bene mobile registrato, presumibilmente un veicolo, fosse strumentale allo svolgimento della propria attività lavorativa. Secondo il principio richiamato, il fermo amministrativo è una misura discrezionale con funzione conservativa, assimilabile a un sequestro, e non costituisce un passaggio obbligatorio dell'esecuzione forzata né richiede il successivo compimento di atti esecutivi. Tuttavia, il fermo non può essere applicato a un bene strumentale quando ciò impedisca o pregiudichi il regolare esercizio dell'attività del contribuente, purché tale natura sia concretamente dimostrata.

La decisione

La sentenza ha ritenuto illegittimo il fermo amministrativo in ragione della natura strumentale del bene. La mera possibilità di pignorare il bene non consente comunque di compromettere lo svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente. Il fermo, pur essendo una misura discrezionale ed efficace autonomamente, deve quindi rispettare il limite derivante dalla strumentalità del bene e dalla necessità di preservare l'attività professionale o imprenditoriale.

Norme richiamate

  • D.L. n. 69/2013

    La normativa è richiamata in relazione ai limiti applicabili alle misure esecutive e cautelari sui beni strumentali; la strumentalità del bene deve essere valutata in concreto e non può essere ignorata quando il fermo comprometta l'attività lavorativa.

  • Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 22240/2014

    Il fermo amministrativo è una misura discrezionale e conservativa, non necessariamente prodromica all'esecuzione forzata e non subordinata al successivo compimento di atti esecutivi.

  • Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 10089/2012

    La natura strumentale del bene può impedire l'applicazione di misure che ne rendano impossibile o significativamente compromettano l'utilizzo per l'attività professionale o imprenditoriale; tale natura deve essere dimostrata dal contribuente.

Massime di principio

  • Il fermo amministrativo non è automaticamente illegittimo solo perché non è seguito da un pignoramento: può avere autonoma funzione cautelare e conservativa.
  • Il fermo può essere contestato quando riguarda un bene mobile registrato effettivamente indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa o d'impresa.
  • La strumentalità del bene non si presume: il contribuente deve dimostrarla con elementi concreti, come la tipologia dell'attività, l'uso effettivo del bene e l'assenza di valide alternative.
  • La tutela opera soprattutto quando il fermo impedisce o pregiudica in modo rilevante il regolare esercizio dell'attività; la semplice utilità del bene potrebbe non essere sufficiente.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra la legittimità astratta del fermo come misura cautelare e la legittimità concreta del fermo applicato a quello specifico bene strumentale.

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