Cassazione Penale, Sentenza n. 10958/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato l'incidente di esecuzione relativo al cumulo di pene. Sosteneva che il giudice dell'esecuzione aveva errato nella motivazione: nel provvedimento di unificazione la detrazione di mesi 8 di reclusione e di euro 100,00 di multa era stata effettuata non a titolo di presofferto, ma per effetto del riconoscimento della continuazione con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 19 gennaio 2023; pertanto quella riduzione non poteva far ritenere già computato il periodo di presofferto anteriormente indicato (mesi 8 e giorni 11) e la Corte d'appello non aveva adeguatamente verificato né risposto alla specifica richiesta del condannato di considerare l'intero presofferto ai fini della determinazione della pena residua e della decorrenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, quando è necessario accertare periodi di presofferto per determinare la pena residua e la decorrenza, non può delegare tale accertamento al pubblico ministero ma deve provvedervi direttamente (eventualmente avvalendosi dei poteri di cui all'art. 666, comma 5, c.p.p.) e, se occorre, formare un nuovo cumulo aggiornato. Nel caso di specie la Corte d'appello non ha dato adeguata risposta alle specifiche censure del ricorrente e ha confuso una detrazione per riconoscimento della continuazione con il computo di presofferto; perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione dispone dei poteri di accertamento necessari per determinare i periodi di presofferto e non può demandare tale incombenza al pubblico ministero; può utilizzare tali poteri per formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 48726 del 22/10/2019 (Macrì, Rv. 277912 - 01)
Richiamato precedente orientamento che conferma il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve procedere direttamente all'accertamento del presofferto quando necessario per la determinazione della pena da espiare.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di accertare i periodi di presofferto necessari per determinare la pena residua e la decorrenza, e non può limitarsi a rinviare tale verifica al pubblico ministero.
- Una detrazione nel provvedimento di cumulo motivata dal riconoscimento della continuazione non equivale automaticamente al computo del presofferto: occorre verificare titolo e causa della riduzione.
- Se il provvedimento dell'esecuzione non risponde in modo adeguato e motivato alle specifiche istanze del condannato circa il presofferto, è possibile l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio.
- Per correggere errori sul cumulo delle pene il giudice dell'esecuzione può e deve utilizzare i poteri istruttori (art. 666, comma 5, c.p.p.) e, se necessario, formare un nuovo cumulo aggiornato.
- Nelle impugnative relative al cumulo è cruciale distinguere tra detrazioni per continuazione e computo di presofferto; la corretta qualificazione incide sulla determinazione della pena residua e della decorrenza.
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