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Risoluzione

Risoluzione n. 68 del 9/06/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando l’F24 con compensazioni deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, soprattutto per i titolari di partita IVA dopo il D.L. n. 50/2017. Allega gli elenchi dei codici tributo già soggetti a invio telematico, di quelli interessati dal nuovo obbligo e delle compensazioni interne che non fanno scattare il vincolo, oltre a richiamare le regole generali per gli altri contribuenti.

Deleghe F24 e crediti compensabili: obbligo di invio telematico tramite Agenzia delle entrate

Deleghe F24 e compensazioni di crediti: quadro normativo e regole di invio telematico

La risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017 chiarisce l’impatto dell’art. 3 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 sulle deleghe di pagamento F24 contenenti compensazioni di crediti tributari. Il documento distingue tra obblighi già esistenti, nuovi obblighi per i titolari di partita IVA e casi di compensazione interna che non impongono l’uso dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Ambito e finalità

L’Agenzia risponde a richieste di chiarimento sulle novità introdotte dal D.L. n. 50/2017 in materia di utilizzo in compensazione di crediti tributari. Viene precisato che, già prima della modifica normativa, tutti i contribuenti erano tenuti a usare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per alcune tipologie di crediti, elencati nell’allegato 1.

Soggetti obbligati e novità per i titolari di partita IVA

Per i soggetti titolari di partita IVA, richiamando l’art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 con modalità telematiche. Con l’art. 3 del D.L. n. 50/2017 è stato però modificato il comma 49-bis del medesimo articolo, imponendo a tali soggetti l’uso esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate quando intendano compensare, per qualsiasi importo:

  • crediti IVA annuali o relativi a periodi inferiori;
  • crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
  • crediti relativi alle ritenute alla fonte;
  • crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • crediti relativi all’IRAP;
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

La risoluzione precisa che, a seguito della modifica, sono stati individuati specifici codici tributo per i quali, se utilizzati in compensazione dai soli titolari di partita IVA, è obbligatorio il ricorso ai servizi telematici dell’Agenzia.

Compensazioni interne e casi esclusi dall’obbligo

Il documento distingue le compensazioni “orizzontali” o “esterne” dalle compensazioni “verticali” o “interne”. Non sussiste l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia quando, nella stessa delega, i codici elencati nell’allegato 3, colonna 2, sono utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi indicati nella colonna 4 del medesimo allegato, poiché in tal caso la compensazione è considerata interna.

Se, tuttavia, al netto delle compensazioni interne, residua un saldo positivo, per stabilire se occorra usare i servizi telematici dell’Agenzia restano applicabili le regole generali.

Esempi operativi forniti nella risoluzione

La risoluzione offre esempi per distinguere i casi soggetti all’obbligo da quelli esclusi.

Nel primo esempio, un modello F24 espone:

  • debito con codice tributo 2002 per euro 10.000;
  • crediti in compensazione con codici 2003 e 6099, ciascuno per euro 5.000.

In questa ipotesi, devono essere utilizzati i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, perché il pagamento dell’acconto IRES con codice 2002 avviene, almeno in parte, mediante compensazione di un credito IVA con codice 6099, quindi con compensazione orizzontale o esterna.

Nel secondo esempio, se nella medesima delega è esposto il solo codice 2003 in compensazione e il saldo positivo di euro 5.000 è versato con mezzi diversi dalla compensazione, possono essere utilizzati servizi telematici alternativi, come l’home banking.

La risoluzione indica inoltre che è comunque compensazione orizzontale, e quindi soggetta all’invio tramite i servizi telematici dell’Agenzia, l’operazione con cui un credito IRES di euro 10.000, codice 2003, è usato per pagare un debito IRES di euro 5.000, codice 2002, e un debito di euro 5.000 relativo a un tributo diverso dall’IRES, come IVA o contributi INPS.

Crediti già soggetti ai servizi telematici dell’Agenzia: allegato 1

L’allegato 1 elenca numerosi codici tributo già utilizzabili solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Tra i principali figurano codici relativi a crediti d’imposta, agevolazioni territoriali, bonus settoriali, contributi e misure speciali, tra cui:

  • 3884, contributi della Provincia autonoma di Trento;
  • 6836, credito per pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere;
  • 6843 e 6844, crediti per soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
  • 6845, agevolazioni per piccole e micro imprese della ZFU di L’Aquila;
  • 6847, credito per assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato;
  • 6848, credito per imprese di autotrasporto per acquisizione di beni capitali;
  • 6849-6855, vari tax credit nel settore cultura, musica, audiovisivo e digitalizzazione;
  • 6857-6876, crediti per ricerca e sviluppo, assunzioni di detenuti, commercio elettronico agricolo, gratuito patrocinio, investimenti nel Mezzogiorno, videosorveglianza, sostituzione autocaravan, credito ceduto per riqualificazione energetica condominiale;
  • codici PPAA, Z100-Z147, relativi a crediti verso pubbliche amministrazioni e numerose agevolazioni per zone franche urbane in varie regioni.

L’allegato riporta anche una lunga serie di ulteriori codici tributo afferenti a imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, IRAP e IVA, tutti classificati come già utilizzabili solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Crediti interessati dal nuovo obbligo per i titolari di partita IVA: allegato 2

L’allegato 2 individua i codici tributo che, per effetto delle modifiche normative, richiedono ai soli titolari di partita IVA l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia quando sono compensati. Tra essi figurano numerosi crediti del quadro RU, imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, IRAP e IVA.

Tra i codici richiamati vi sono, a titolo esemplificativo:

  • 3887, 6604, 6606, 6700, 6701, 6705, 6708, 6709 e seguenti, relativi a crediti quadro RU;
  • 1792, 1795, 1800, 1830, 1842 e altri, relativi a imposte sostitutive;
  • 4001, 4005, 4722, 3800, 3883, relativi a imposte sui redditi, addizionali e IRAP;
  • 6036, 6037, 6038, 6099, relativi ai crediti IVA trimestrali e annuali.

L’allegato è molto esteso e comprende numerose fattispecie, tutte collegate all’obbligo di trasmissione tramite i canali dell’Agenzia quando il soggetto è titolare di partita IVA.

Compensazioni interne: allegato 3

L’allegato 3 elenca le combinazioni di codici tributo che costituiscono compensazione interna e, per questo, non fanno scattare l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia. L’impostazione è duplice:

  • nella colonna 2 sono indicati i codici del credito utilizzato in compensazione;
  • nella colonna 4 sono indicati i codici dei pagamenti che possono essere estinti tramite tale compensazione.

Tra gli abbinamenti riportati figurano, ad esempio:

  • per il codice 1792, compensazione con i pagamenti 1790, 1791, 1792;
  • per il codice 1795, compensazione con 1793, 1794, 1795;
  • per il codice 1800, compensazione con 1798, 1799, 1800;
  • per il codice 1830, compensazione con 1829, 1830;
  • per il codice 1842, compensazione con 1840, 1841, 1842;
  • per il codice 2003, compensazione con 2001, 2002, 2003;
  • per il codice 2006, compensazione con 2004, 2005, 2006;
  • per il codice 2114, compensazione con 2114, 2115, 2116;
  • per il codice 3844, compensazione con 3843, 3844;
  • per il codice 4001, compensazione con 4001, 4033, 4034;
  • per il codice 4005, compensazione con 4003, 4004, 4005;
  • per il codice 4041, compensazione con 4041, 4044, 4045;
  • per il codice 4043, compensazione con 4043, 4047, 4048;
  • per il codice 4722, compensazione con 4722, 4723, 4724;
  • per il codice 3800, compensazione con 3800, 3812, 3813;
  • per il codice 3883, compensazione con 3800, 3812, 3813;
  • per il codice IVA 6099, compensazione con una serie molto ampia di codici IVA, tra cui 6001-6013, 6031-6035, 6099 e 6720-6727.

Crediti esclusi dai nuovi obblighi

La risoluzione precisa che non rientrano tra i codici assoggettati ai nuovi obblighi i crediti rimborsati dai sostituti d’imposta a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 66/2014 e dell’art. 1, commi 12 e seguenti, della L. n. 190/2014, ossia il c.d. bonus Renzi. Tale esclusione vale però solo se la delega non contiene anche altri importi a credito per i quali sia richiesto il rispetto dell’art. 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223/2006.

Regole generali per i contribuenti non titolari di partita IVA

Per la generalità dei contribuenti, anche se non titolari di partita IVA, restano operative le regole dell’art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014. In base a tale disposizione:

  • se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello F24 è pari a zero, il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • se sono effettuate compensazioni e il saldo finale è positivo, il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

Monitoraggio e aggiornamento dei codici tributo

La risoluzione segnala che i codici tributo riportati negli allegati 2 e 3 potranno essere oggetto di revisione periodica in ragione dell’evoluzione normativa e del necessario monitoraggio sul loro utilizzo, anche sentite le Associazioni di categoria e le Associazioni professionali.

Vigilanza sulle istruzioni impartite

In chiusura, il documento dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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