Risoluzione n. 67 del 9/06/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce come compilare il modello 730/2017 e il modello Redditi PF 2017 quando premi di risultato e benefit sono stati trattati come agevolati dal datore di lavoro pur mancando i requisiti di legge. In tali casi, i benefit vanno sommati alle somme soggette a imposta sostitutiva e l’intero importo deve essere assoggettato a tassazione ordinaria, con indicazioni specifiche sui righi e sulle colonne da compilare, anche nella dichiarazione precompilata.
Tassazione ordinaria dei premi di risultato e dei benefit in assenza dei requisiti agevolativi
Tassazione dei premi di risultato e dei benefit in assenza dei requisiti agevolativi
La risoluzione affronta il caso in cui somme erogate a titolo di premio di risultato, incluse quelle riconosciute sotto forma di benefit, siano state trattate come agevolate nonostante il contribuente non avesse i requisiti richiesti dalla normativa. L’obiettivo è fornire istruzioni pratiche per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e per ricondurre a tassazione ordinaria l’intero importo percepito.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama le misure fiscali agevolative previste dall’articolo 1, commi 182-190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tali misure consistono:
- nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme percepite a titolo di premio di risultato;
- nella detassazione delle somme erogate sotto forma di benefit, come opere o servizi in natura, entro il limite di euro 2.000, elevabile a euro 2.500 in casi particolari.
Viene inoltre richiamata la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, secondo cui, se il contribuente non possiede i requisiti per accedere al regime agevolato, il sostituto d’imposta deve assoggettare a tassazione ordinaria tutte le somme percepite, inclusi i benefit.
Presupposto della non spettanza dell’agevolazione
La risoluzione precisa che le misure di favore non spettano quando mancano i requisiti previsti dalla norma, ad esempio se nel 2015 il contribuente ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 50.000 euro. Se, nonostante ciò, il datore di lavoro abbia comunque applicato la detassazione, il contribuente deve regolarizzare la propria posizione in dichiarazione dei redditi, tassando ordinariamente sia le somme monetarie sia i benefit.
Modalità di compilazione del modello 730/2017
Nel modello 730/2017 i premi di risultato e i benefit sono esposti in campi distinti. La distinzione è rilevante perché, qualora il contribuente scelga in dichiarazione la tassazione ordinaria ritenendola più favorevole, la procedura di liquidazione del 730 farà confluire nel reddito complessivo solo i compensi, lasciando detassati i benefit.
Nel caso specifico in cui il datore di lavoro abbia erroneamente riconosciuto la detassazione dei benefit, occorre invece ricondurre a tassazione ordinaria anche tali importi. A tal fine:
- l’importo dei benefit, risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017, va indicato nel quadro C, rigo C4, colonna 3, denominata "Somme imposta sostitutiva";
- il medesimo importo non va inserito nella colonna 5, denominata "Benefit";
- va barrata la colonna 6, denominata "Tassazione ordinaria", per rendere ordinario l’intero importo esposto nella casella "Somme imposta sostitutiva", comprensivo del benefit.
Modalità di compilazione del modello Redditi Persone Fisiche 2017
Le stesse regole valgono per il modello Redditi PF 2017. In particolare:
- l’importo dei benefit risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017 va indicato nel quadro RC, rigo RC4, colonna 3, denominata "Somme imposta sostitutiva";
- va barrata la colonna 6 del medesimo rigo RC4, denominata "Tassazione ordinaria".
Dichiarazione precompilata e correzioni
Per i contribuenti che utilizzano la dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate inserisce i dati presenti nelle certificazioni uniche trasmesse dai datori di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia riconosciuto la detassazione dei benefit senza che ve ne fossero i presupposti, il contribuente deve intervenire manualmente sulla precompilata:
- eliminando gli importi presenti nella colonna 5 di ciascun rigo C4, oppure RC4 nel modello Redditi;
- inserendoli nella colonna 3, "Somme imposta sostitutiva", dello stesso rigo, o aggiungendoli a quelli eventualmente già presenti;
- barrando la colonna 6, "Tassazione ordinaria".
Termine per l’annullamento del 730 già trasmesso
La risoluzione ricorda infine che, per correggere un modello 730 già trasmesso tramite l’applicazione web, è possibile annullare l’invio dal 29 maggio al 20 giugno e presentare una nuova dichiarazione entro il 24 luglio 2017.
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