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Risoluzione

Risoluzione n. 66 del 8/06/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la minusvalenza generata in sede di trasformazione agevolata in società semplice non può compensare la plusvalenza realizzata con l’assegnazione agevolata ai soci. La società istante, pertanto, deve applicare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da assegnazione senza abbatterne la base imponibile con le minusvalenze emerse nella trasformazione.

Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione in società semplice: indeducibilità delle minusvalenze

Assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice

La risoluzione n. 66/E del 8 giugno 2017 affronta il trattamento fiscale delle operazioni di assegnazione agevolata di immobili ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice previste dall’articolo 1, commi 115-120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il documento chiarisce se le minusvalenze emerse nella trasformazione possano essere compensate con le plusvalenze derivanti dall’assegnazione agevolata.

Fatti rappresentati nell’interpello

La società istante riferisce di aver:

  • assegnato ai soci, in data 27 settembre 2016, parte degli immobili detenuti;
  • contestualmente trasformato la società in società semplice;
  • realizzato, in sede di assegnazione, una plusvalenza di euro 106.229;
  • rilevato, in sede di trasformazione, una minusvalenza sugli immobili pari a euro 244.955.

Sulla base delle circolari n. 26/E del 1° giugno 2016 e n. 37/E del 16 settembre 2016, la società chiede se sia possibile compensare le plusvalenze dell’assegnazione con le minusvalenze della trasformazione, in modo da non dover versare l’imposta sostitutiva.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che le minusvalenze sugli immobili rimasti nella società possano compensare integralmente le plusvalenze derivanti dall’assegnazione ai soci. Di conseguenza, secondo la tesi del contribuente, non sarebbe dovuta alcuna imposta sostitutiva, poiché le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015, che ha introdotto un regime fiscale agevolato temporaneo per:

  • l’assegnazione agevolata ai soci di determinati beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri;
  • la cessione agevolata ai soci di tali beni;
  • la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione.

Viene inoltre evidenziato che l’ultimo periodo del comma 115 estende le agevolazioni anche alle società che si trasformano in società semplici, purché abbiano come oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili, cioè immobili diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che la questione riguarda la possibilità di dedurre la minusvalenza realizzata in sede di trasformazione dalla plusvalenza generata con l’assegnazione agevolata.

Richiamando la circolare n. 37/E del 16 settembre 2016, l’Amministrazione precisa che la minusvalenza derivante dall’assegnazione di beni diversi dai beni merce non assume rilevanza ai fini del reddito d’impresa.

Il chiarimento si fonda sull’articolo 101, comma 1, del T.U.I.R., secondo cui sono deducibili solo le minusvalenze dei beni relativi all’impresa realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2. Il richiamo alle sole lettere a) e b) comporta che la deduzione sia ammessa unicamente nei casi di:

  • cessione a titolo oneroso di beni merce;
  • risarcimento per perdita o danneggiamento dei medesimi beni.

Non rientrano invece tra i casi deducibili:

  • l’assegnazione di beni ai soci;
  • la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ipotesi riconducibile alla lettera c) del medesimo articolo 86.

Effetti sulla trasformazione agevolata

Secondo l’Agenzia, la trasformazione in società semplice comporta, per i beni diversi dai beni merce delle società immobiliari di gestione, l’uscita dal regime d’impresa e la loro riconduzione nel novero dei beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera c), del T.U.I.R.

In coerenza con quanto già affermato per l’assegnazione, anche la minusvalenza realizzata in sede di trasformazione agevolata non assume rilevanza fiscale.

Principio di diritto e conclusione

La risoluzione conclude che la società istante:

  • non può utilizzare la minusvalenza sugli immobili realizzata in sede di trasformazione agevolata per ridurre le plusvalenze derivanti dall’assegnazione agevolata;
  • deve quindi assoggettare a imposta sostitutiva le plusvalenze emerse nell’assegnazione, senza compensarle con le minusvalenze della trasformazione.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015 resta pertanto integralmente riferita alle plusvalenze da assegnazione.

Indicazioni finali

Il documento si chiude con la consueta previsione secondo cui le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Testo integrale

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