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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14115/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa presentazione delle dichiarazioni IRES e IVA per l'anno 2015). Il ricorrente deduce: (i) erronea applicazione dell'art. 5 perché la condanna sarebbe fondata su presunzioni tributarie semplici e non su elementi probatori idonei; mancata considerazione della "prova positiva" offerta dalla difesa (ulteriori costi sostenuti dalla società); erronea determinazione del superamento della soglia di punibilità e carenza del dolo specifico, che sarebbe stato confuso con mera consapevolezza/omissione e con valutazioni colpose o di mera inerzia, tenuto conto della gestione decennale senza precedenti omissioni e della dismissione della carica nel 2017; (ii) erronea applicazione dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 in ordine alla confisca per equivalente: contestata affidabilità della quantificazione del profitto, omissione di distinzione tra diverse operazioni soggette ad aliquote differenti, stima dei costi basata solo su anagrafe tributaria e mancata effettuazione delle variazioni in diminuzione nell'imponibile IRES.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, fissato in euro 3.000,00. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello (confermata rispetto al G.I.P.) adeguata: la responsabilità è stata fondata su elementi oggettivi e congrui (dati forniti dalla società, certificazioni uniche, modello 770, verifiche incrociate con fornitori e calcolo ai sensi dell'art. 41 D.P.R. n. 600/1973) che hanno consentito di ricostruire l'imponibile e l'imposta dovuta (omissione complessiva di 159.113 euro, di cui 63.941 euro di IRES e 95.172 euro di IVA). Le censure del ricorrente sono state considerate generiche e non sufficientemente specifiche da invertire la valutazione del giudice di merito; la valutazione circa il dolo specifico e la congruità della confisca per equivalente è stata ritenuta non viziata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    La norma che sanziona l'omessa presentazione delle dichiarazioni tributarie richiede dolo specifico; la Corte ha ritenuto che tale dolo possa desumersi dalle modalità concrete della condotta (omissione delle dichiarazioni IRES e IVA per l'anno 2015) e dallo scostamento non modesto rispetto alla soglia di punibilità

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12‑bis

    Consente la confisca per equivalente nei casi di incapienza del soggetto giuridico; la Corte ha ritenuto legittima la quantificazione del profitto quando fondata su accertamenti obiettivi e verifiche incrociate, anche se basata su stime tecnico‑tributarie, purché supportata da elementi concreti

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della soglia di punibilità; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione e che la determinazione del superamento della soglia fosse adeguatamente motivata

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    Norma utilizzata per la determinazione del reddito d'impresa: la Corte ha fatto riferimento al calcolo effettuato ai sensi di tale articolo come base per la ricostruzione del reddito e del valore di produzione utili ai fini dell'accertamento fiscale

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede conseguenze economiche per i ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende, ritenendo assente colpa grave nella proposizione del ricorso ma dovendosi comunque irrogare la sanzione sostanziale indicata

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai presupposti per l'applicazione delle conseguenze economiche dell'inammissibilità: la Corte ha ritenuto non sussistere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque applicato l'onere economico previsto dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In reati tributari per omissione dichiarativa, la responsabilità può essere desunta da una valutazione complessiva dei dati aziendali, delle certificazioni e delle verifiche incrociate con i soggetti terzi (fornitori), non solo da presunzioni isolate
  • Le censure difensive generiche e prive di precisi richiami probatori o computistici difficilmente ottengono accoglimento: la difesa deve indicare chiaramente prove alternative o errori specifici nelle stime del fisco
  • Il dolo specifico richiesto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 può essere ricavato dalle concrete modalità della condotta (omissione delle dichiarazioni e scostamento significativo rispetto alla soglia di punibilità) e non va automaticamente sostituito da una mera valutazione di superficialità o negligenza se gli elementi indicano consapevolezza e rilevanza economica
  • La confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12‑bis può essere confermata anche quando il profitto è determinato attraverso stime tecnico‑tributarie, purché tali stime siano fondate su elementi oggettivi e verificabili; l'attacco a tali misure richiede contestazioni puntuali e dati alternativi precisi
  • Per contestare con successo gli accertamenti fiscali in sede penale è necessario fornire calcoli e documentazione specifici che scardinino le ricostruzioni del fisco: deduzioni generiche sui "ulteriori costi" o sulla "natura tecnica" delle stime non sono sufficienti

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