Cassazione Penale, Sentenza n. 14115/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa presentazione delle dichiarazioni IRES e IVA per l'anno 2015). Il ricorrente deduce: (i) erronea applicazione dell'art. 5 perché la condanna sarebbe fondata su presunzioni tributarie semplici e non su elementi probatori idonei; mancata considerazione della "prova positiva" offerta dalla difesa (ulteriori costi sostenuti dalla società); erronea determinazione del superamento della soglia di punibilità e carenza del dolo specifico, che sarebbe stato confuso con mera consapevolezza/omissione e con valutazioni colpose o di mera inerzia, tenuto conto della gestione decennale senza precedenti omissioni e della dismissione della carica nel 2017; (ii) erronea applicazione dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 in ordine alla confisca per equivalente: contestata affidabilità della quantificazione del profitto, omissione di distinzione tra diverse operazioni soggette ad aliquote differenti, stima dei costi basata solo su anagrafe tributaria e mancata effettuazione delle variazioni in diminuzione nell'imponibile IRES.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, fissato in euro 3.000,00. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello (confermata rispetto al G.I.P.) adeguata: la responsabilità è stata fondata su elementi oggettivi e congrui (dati forniti dalla società, certificazioni uniche, modello 770, verifiche incrociate con fornitori e calcolo ai sensi dell'art. 41 D.P.R. n. 600/1973) che hanno consentito di ricostruire l'imponibile e l'imposta dovuta (omissione complessiva di 159.113 euro, di cui 63.941 euro di IRES e 95.172 euro di IVA). Le censure del ricorrente sono state considerate generiche e non sufficientemente specifiche da invertire la valutazione del giudice di merito; la valutazione circa il dolo specifico e la congruità della confisca per equivalente è stata ritenuta non viziata.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
La norma che sanziona l'omessa presentazione delle dichiarazioni tributarie richiede dolo specifico; la Corte ha ritenuto che tale dolo possa desumersi dalle modalità concrete della condotta (omissione delle dichiarazioni IRES e IVA per l'anno 2015) e dallo scostamento non modesto rispetto alla soglia di punibilità
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12‑bis
Consente la confisca per equivalente nei casi di incapienza del soggetto giuridico; la Corte ha ritenuto legittima la quantificazione del profitto quando fondata su accertamenti obiettivi e verifiche incrociate, anche se basata su stime tecnico‑tributarie, purché supportata da elementi concreti
codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della soglia di punibilità; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione e che la determinazione del superamento della soglia fosse adeguatamente motivata
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
Norma utilizzata per la determinazione del reddito d'impresa: la Corte ha fatto riferimento al calcolo effettuato ai sensi di tale articolo come base per la ricostruzione del reddito e del valore di produzione utili ai fini dell'accertamento fiscale
codice di procedura penale, art. 616
Prevede conseguenze economiche per i ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende, ritenendo assente colpa grave nella proposizione del ricorso ma dovendosi comunque irrogare la sanzione sostanziale indicata
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai presupposti per l'applicazione delle conseguenze economiche dell'inammissibilità: la Corte ha ritenuto non sussistere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque applicato l'onere economico previsto dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In reati tributari per omissione dichiarativa, la responsabilità può essere desunta da una valutazione complessiva dei dati aziendali, delle certificazioni e delle verifiche incrociate con i soggetti terzi (fornitori), non solo da presunzioni isolate
- Le censure difensive generiche e prive di precisi richiami probatori o computistici difficilmente ottengono accoglimento: la difesa deve indicare chiaramente prove alternative o errori specifici nelle stime del fisco
- Il dolo specifico richiesto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 può essere ricavato dalle concrete modalità della condotta (omissione delle dichiarazioni e scostamento significativo rispetto alla soglia di punibilità) e non va automaticamente sostituito da una mera valutazione di superficialità o negligenza se gli elementi indicano consapevolezza e rilevanza economica
- La confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12‑bis può essere confermata anche quando il profitto è determinato attraverso stime tecnico‑tributarie, purché tali stime siano fondate su elementi oggettivi e verificabili; l'attacco a tali misure richiede contestazioni puntuali e dati alternativi precisi
- Per contestare con successo gli accertamenti fiscali in sede penale è necessario fornire calcoli e documentazione specifici che scardinino le ricostruzioni del fisco: deduzioni generiche sui "ulteriori costi" o sulla "natura tecnica" delle stime non sono sufficienti
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