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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/545

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta la disciplina operativa della procedura unica europea di autorizzazione dei veicoli ferroviari e dei tipi di veicolo, con l’obiettivo di ridurre tempi, costi e duplicazioni di valutazione. Definisce ruoli, competenze, scambi informativi, classificazione delle criticità, gestione dell’impegno preliminare, valutazione delle conformità e contenuti delle decisioni finali. Disciplina inoltre la registrazione nei registri europei, il riesame, la sospensione/revoca/modifica delle autorizzazioni e il regime transitorio tra vecchia e nuova disciplina. Sono allegati dettagliati il contenuto della domanda e gli elementi di valutazione a carico dell’ente autorizzatore e delle autorità nazionali di sicurezza.

Stabilisce le modalità pratiche e procedurali per l’autorizzazione dei veicoli ferroviari e dei tipi di veicoli ferroviari nell’Unione, ai sensi della direttiva (UE) 2016/797.

Ambito di applicazione

Si applica ai richiedenti che presentano, tramite lo sportello unico, domande di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all’immissione del veicolo sul mercato; all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza quando esaminano tali domande e gestiscono l’impegno preliminare; all’ente autorizzatore quando rilascia o rifiuta le autorizzazioni; e ai gestori dell’infrastruttura per le condizioni di prova sulla rete e le informazioni sul settore di impiego. Si applica fatti salvi gli articoli 21, paragrafi 16 e 17, della direttiva (UE) 2016/797; contiene un regime transitorio per il passaggio dal sistema della direttiva 2008/57/CE e prevede applicazione dal 16 giugno 2019, con piena applicazione in tutti gli Stati membri dal 16 giugno 2020, salvo alcune disposizioni operative anticipatamente applicabili dal 16 febbraio 2019.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545: autorizzazione dei veicoli ferroviari e dei tipi di veicoli

Il regolamento attua l’articolo 21, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797 e definisce le modalità pratiche della procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e dei tipi di veicolo. La finalità dichiarata è semplificare la procedura, ridurne durata e costi, evitare duplicazioni valutative e garantire uniformità nell’intero spazio ferroviario dell’Unione.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’articolo 1 assoggetta alle regole del regolamento il richiedente, l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, le autorità nazionali preposte alla sicurezza, l’ente autorizzatore e i gestori dell’infrastruttura. Il cuore della disciplina riguarda la presentazione e l’esame delle domande di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all’immissione del veicolo sul mercato tramite lo sportello unico istituito dal regolamento (UE) 2016/796.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 contiene definizioni operative fondamentali per la prassi applicativa: ente autorizzatore, caratteristiche essenziali di progettazione, gestione della configurazione, data di ricezione della domanda, entità che gestisce le modifiche, detentore dell’autorizzazione del tipo di veicolo, dubbio giustificato, NSA per il settore di impiego, impegno preliminare, documento di riferimento per l’impegno preliminare, fissazione dei requisiti, integrazione in condizioni di sicurezza, variante e versione del tipo di veicolo. Particolare rilievo ha la nozione di data pertinente, fissata al 16 giugno 2019, o al 16 giugno 2020 per gli Stati membri che abbiano notificato la proroga del recepimento.

Riparto di ruoli e responsabilità

Gli articoli 3-8 ripartiscono in modo dettagliato gli obblighi tra le parti. Il richiedente deve identificare e soddisfare i requisiti applicabili al momento della domanda; l’ente autorizzatore coordina il procedimento, valuta il fascicolo e decide in modo aperto, trasparente, non discriminatorio e motivato; le autorità nazionali di sicurezza svolgono la loro parte di valutazione sulle norme nazionali e trasmettono il fascicolo di valutazione; i gestori dell’infrastruttura forniscono supporto per le prove sulla rete e le relative condizioni; l’Agenzia predispone linee guida, modelli e procedure di scambio informazioni.

Impegno preliminare

Il capo 3 disciplina una fase facoltativa di pre-valutazione, attivabile su richiesta del richiedente. La domanda di impegno preliminare, presentata tramite lo sportello unico, deve essere corredata da una documentazione minima descrittiva del progetto, del settore di impiego, delle condizioni di utilizzo, delle norme applicabili, della metodologia di fissazione dei requisiti, delle valutazioni di conformità, della lingua e dell’organizzazione del richiedente. Entro un mese si verifica la completezza del fascicolo; se completo, entro due mesi viene emesso un parere che costituisce il documento di riferimento per l’impegno preliminare. Il tempo tra tale parere e la domanda formale non può superare 84 mesi. Se intervengono modifiche rilevanti al progetto o al quadro normativo, il documento di riferimento deve essere aggiornato.

Preparazione della domanda: fissazione dei requisiti, norme applicabili e prove

Prima della presentazione della domanda, il richiedente deve svolgere il processo di fissazione dei requisiti, che deve coprire requisiti essenziali, compatibilità tecnica dei sottosistemi, integrazione sicura e compatibilità tra veicolo e rete. Per gli aspetti di sicurezza non coperti da STI o norme nazionali, il richiedente applica il metodo comune di sicurezza per la valutazione dei rischi di cui al regolamento (UE) n. 402/2013.

L’articolo 14 elenca i casi di autorizzazione: prima autorizzazione, rinnovo, estensione del settore di impiego, nuova autorizzazione e autorizzazione in conformità al tipo. Le modifiche a un tipo già autorizzato sono poi classificate dall’articolo 15 in quattro categorie, a seconda che incidano o meno sulla documentazione tecnica, sulle caratteristiche essenziali di progettazione e sulla necessità di una nuova autorizzazione. Per i veicoli già autorizzati, l’articolo 16 esclude l’autorizzazione per le sostituzioni manutentive con componenti equivalenti e rinvia alle stesse logiche di classificazione per le altre modifiche.

L’articolo 17 regola la determinazione delle norme applicabili, comprese STI, norme nazionali e casi di non applicazione delle STI ai sensi della direttiva 2016/797. È previsto l’uso di strumenti di conformità accettabili, anche in via transitoria, e la possibilità di selezionare requisiti da differenti versioni di una STI se la nuova versione lo consente espressamente. Il richiedente deve inoltre definire le misure necessarie per le prove sulla rete, le condizioni d’uso e le restrizioni del veicolo, e le valutazioni di conformità necessarie.

Presentazione e contenuto della domanda

Gli articoli 28-31 disciplinano la costruzione del fascicolo. La domanda va presentata formalmente tramite lo sportello unico e deve contenere tutte le informazioni dell’allegato I. Il richiedente deve raccogliere le dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi, indicare i punti di interazione non coperti dalle STI o dalle norme nazionali, predisporre la documentazione relativa alle modifiche, verificare la validità dell’autorizzazione esistente nei casi di rinnovo, estensione o nuova autorizzazione e scegliere l’ente autorizzatore secondo i criteri dell’articolo 21 della direttiva 2016/797.

L’allegato I dettaglia il contenuto della domanda: tipo di domanda, caso di autorizzazione, settore di impiego, autorità che rilascia l’autorizzazione, dati del richiedente e del contatto, dati del detentore dell’autorizzazione pregressa, organismi di valutazione, elementi dell’impegno preliminare, descrizione del tipo di veicolo, identificazione dei veicoli, autorizzazione attuale, modifiche, condizioni d’uso, norme applicabili, conferma e firma e documenti allegati. Tra gli allegati richiesti vi sono, a seconda del caso, le prove sulla fissazione dei requisiti, la mappa delle informazioni, le decisioni di non applicazione delle STI, le dichiarazioni di conformità al tipo, le dichiarazioni CE, le informazioni per l’ERATV e la documentazione di esercizio e manutenzione.

Trattamento della domanda, valutazione e criticità

Gli articoli 32-45 descrivono la fase istruttoria. L’ente autorizzatore verifica la completezza della domanda entro un mese dalla ricezione; se il fascicolo è completo, la decisione finale deve essere assunta entro quattro mesi dalla conferma di completezza. Le autorità nazionali di sicurezza verificano la correttezza del settore di impiego e l’adeguatezza della documentazione per le norme nazionali. Durante l’istruttoria possono essere richieste ulteriori informazioni senza sospendere il procedimento, salvo il caso di dubbio giustificato, che può comportare la sospensione e una proroga concordata con il richiedente.

Le comunicazioni e i documenti sono gestiti tramite lo sportello unico. L’ente autorizzatore e le NSA registrano tutte le fasi rilevanti, compresi ricezione, valutazione, conclusioni, decisione e documentazione finale. Il coordinamento serve a gestire questioni che possono richiedere modifiche alla domanda o informazioni integrative e a concordare condizioni d’uso, restrizioni ed eventuali esclusioni del settore di impiego.

La valutazione si basa sulla ragionevole certezza che richiedente e soggetti coinvolti abbiano adempiuto i rispettivi obblighi di progettazione, fabbricazione, verifica e convalida. L’ente autorizzatore valuta gli aspetti dell’allegato II, mentre le NSA valutano gli aspetti dell’allegato III, limitatamente alle norme nazionali pertinenti. Le criticità sono classificate in quattro tipi: dal semplice chiarimento alla non conformità che impedisce il rilascio. Il dubbio giustificato è sempre qualificato come tipo 4 ed è accompagnato da motivazione e descrizione chiara della questione. Se le valutazioni delle NSA non sono coerenti, l’ente autorizzatore richiede ulteriori indagini; in caso di disaccordo, opera l’arbitrato previsto dalla direttiva 2016/797.

Decisione di autorizzazione e contenuto del provvedimento

L’articolo 46 dispone che la decisione finale sia assunta entro una settimana dalla conclusione della valutazione, salvo i termini speciali previsti per il controllo di completezza. L’autorizzazione è rilasciata solo se l’esito della valutazione fornisce una ragionevole garanzia di conformità; in caso contrario la domanda è respinta. La decisione deve indicare condizioni d’uso, restrizioni, motivazioni e strumenti di ricorso. Le condizioni d’uso non possono essere limitate nel tempo salvo particolari ipotesi di conformità incompleta o di stime plausibili richieste dalle norme applicabili.

Gli articoli 47-49 disciplinano la forma del titolo autorizzativo, che assume la forma di un documento contenente le informazioni previste, con assegnazione di un numero unico europeo di identificazione (EIN). L’autorizzazione del tipo deve contenere, tra l’altro, base giuridica, dati dell’ente autorizzatore e del richiedente, caso di autorizzazione, identificazione del tipo, caratteristiche di progettazione essenziali, settore di impiego, condizioni d’uso, varianti e versioni, riferimenti alle dichiarazioni CE, diritto applicabile, motivazioni, data, luogo, firma e indicazioni sul ricorso. Analogo schema vale per l’autorizzazione all’immissione sul mercato, con riferimento anche al tipo registrato in ERATV e, nei casi pertinenti, alla dichiarazione di conformità al tipo.

Registri, archiviazione e pubblicità delle informazioni

L’articolo 50 attribuisce all’ente autorizzatore il compito di compilare l’ERATV e di assicurare l’aggiornamento dell’ERADIS prima del rilascio dell’autorizzazione. Il richiedente o il detentore dell’autorizzazione risponde dell’integrità dei dati forniti, mentre l’ente autorizzatore ne controlla la coerenza e rende pubblico il registro. In caso di nuova versione o variante del tipo, i veicoli modificati possono essere già utilizzati in attesa della registrazione. L’articolo 52 prevede la conservazione delle decisioni e del fascicolo nello sportello unico per almeno 15 giorni, quindi il trasferimento all’archivio storico per cinque anni dalla fine della vita del veicolo.

Riesame e tutela del richiedente

L’articolo 51 consente al richiedente di chiedere il riesame della decisione entro un mese dalla ricezione, presentando l’istanza tramite lo sportello unico e indicando gli elementi non correttamente considerati. Non sono ammesse come prove le informazioni ulteriori depositate dopo la data della decisione. L’ente autorizzatore deve garantire imparzialità e concludere il riesame entro due mesi, confermando o modificando la decisione.

Sospensione, revoca o modifica di autorizzazioni già rilasciate

Gli articoli 53 e 54 disciplinano le misure successive al rilascio. In caso di grave minaccia alla sicurezza, l’ente autorizzatore può sospendere temporaneamente un’autorizzazione e, dopo riesame, revocarla o modificarla. Le decisioni devono essere notificate all’Agenzia, che le comunica alle autorità nazionali di sicurezza. L’aggiornamento dell’ERATV, dell’ERADIS e dei registri nazionali è obbligatorio quando una decisione incide sull’autorizzazione già rilasciata.

Regime transitorio ed entrata in vigore

L’articolo 55 regola il passaggio dal regime della direttiva 2008/57/CE al nuovo sistema. Se un’NSA non è in grado di concludere la procedura entro la data pertinente, informa subito richiedente e Agenzia; il richiedente decide se proseguire con l’NSA o trasferire la pratica all’Agenzia, che accetta la valutazione già svolta. Se il settore di impiego non è limitato a uno Stato membro, l’ente autorizzatore è l’Agenzia. Tra il 16 giugno 2019 e il 16 giugno 2020 le autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia non riguardano le reti degli Stati membri che abbiano notificato il mancato recepimento; in tale periodo tali Stati devono trattare le autorizzazioni europee come equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2008/57/CE.

L’articolo 56 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, si applica dal 16 giugno 2019 negli Stati membri non notificanti e dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri, con talune disposizioni efficaci dal 16 febbraio 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Oggetto, destinatari e definizioni

L’articolo 1 individua i soggetti tenuti al rispetto delle regole procedurali: richiedente, Agenzia, autorità nazionali di sicurezza, ente autorizzatore e gestori dell’infrastruttura. L’articolo 2 introduce definizioni centrali, tra cui ente autorizzatore, gestione della configurazione, impegno preliminare, variante e versione del tipo di veicolo, autorizzazione del tipo di veicolo e autorizzazione all’immissione del veicolo sul mercato, nonché la data pertinente del 16 giugno 2019 o, per gli Stati membri che abbiano notificato la proroga, del 16 giugno 2020.

Responsabilità delle parti

Gli articoli 3-8 ripartiscono gli oneri tra richiedente, ente autorizzatore, detentore dell’autorizzazione del tipo, gestori dell’infrastruttura, autorità nazionali di sicurezza e Agenzia. Il richiedente deve garantire la conformità dei requisiti applicabili; l’ente autorizzatore coordina, valuta, decide e motiva; le NSA effettuano le valutazioni sulle norme nazionali e trasmettono il fascicolo di valutazione; i gestori dell’infrastruttura forniscono condizioni e misure per le prove sulla rete; l’Agenzia redige linee guida, modelli e protocolli di scambio informazioni.

Impegno preliminare

Gli articoli 22-24 disciplinano la fase facoltativa di impegno preliminare, avviata su richiesta del richiedente prima della domanda formale. La documentazione iniziale deve descrivere progetto, settore di impiego, condizioni d’uso, regole e valutazioni di conformità; entro 1 mese si verifica la completezza del fascicolo e, se completo, entro 2 mesi viene emesso un parere che costituisce il documento di riferimento per l’impegno preliminare. Il tempo tra tale parere e la domanda non può superare 84 mesi; eventuali modifiche rilevanti impongono un aggiornamento del documento di riferimento.

Preparazione della domanda e scelta del caso di autorizzazione

Gli articoli 13-21 stabiliscono che il richiedente deve fissare i requisiti di progettazione, sicurezza, compatibilità tecnica e integrazione sicura, individuare le norme applicabili (STI e norme nazionali), gestire eventuali non applicazioni delle STI ex articolo 7 della direttiva 2016/797, definire misure per le prove sulla rete, condizioni d’uso e restrizioni, e determinare le valutazioni di conformità necessarie. L’articolo 14 elenca i casi di autorizzazione: prima autorizzazione, rinnovo, estensione del settore di impiego, nuova autorizzazione e autorizzazione in conformità al tipo.

Modifiche ai tipi di veicolo e ai veicoli già autorizzati

Gli articoli 15 e 16 distinguono tra modifiche che non incidono sulla validità dell’autorizzazione, modifiche che richiedono aggiornamenti documentali, modifiche che generano una nuova versione o variante del tipo, e modifiche che richiedono una nuova autorizzazione. Le sostituzioni manutentive con componenti equivalenti non richiedono autorizzazione all’immissione sul mercato. Se il soggetto che gestisce la modifica non coincide con il detentore dell’autorizzazione, la modifica può determinare la creazione di un nuovo tipo di veicolo e il soggetto diviene richiedente.

Presentazione, completezza e termini della domanda

Gli articoli 28-34 disciplinano la composizione del fascicolo, la presentazione tramite sportello unico e il controllo di completezza. La domanda deve contenere le informazioni dell’allegato I; entro 1 mese si verifica la completezza; se il fascicolo è completo, la decisione finale deve intervenire entro 4 mesi dalla conferma di completezza. In caso di domanda incompleta, il termine decorre dalla trasmissione delle informazioni mancanti, salvo rigetto per incompletezza sostanziale. Per l’autorizzazione in conformità al tipo, la decisione deve essere resa entro 1 mese dalla ricezione della domanda.

Valutazione, criticità e dubbi giustificati

Gli articoli 35-45 disciplinano lo scambio di comunicazioni, la registrazione delle informazioni nello sportello unico, il coordinamento tra ente autorizzatore e NSA, la valutazione tecnica e la classificazione delle problematiche in tipi 1-4. Il dubbio giustificato è sempre qualificato come problema di tipo 4 e può condurre a richieste di ulteriori informazioni, prove sulla rete o condizioni di utilizzo più restrittive. In caso di incoerenze tra le valutazioni delle NSA, opera una procedura di verifica e, in caso di disaccordo, l’arbitrato previsto dalla direttiva 2016/797.

Decisione di autorizzazione e contenuto del titolo

L’articolo 46 impone all’ente autorizzatore di decidere entro una settimana dal completamento della valutazione. L’autorizzazione è rilasciata solo se sussiste una ragionevole garanzia di conformità; la decisione deve indicare condizioni d’uso, restrizioni, motivazioni e mezzi di ricorso. Gli articoli 47-49 disciplinano la forma documentale dell’autorizzazione, l’assegnazione di un numero unico europeo di identificazione (EIN) e il contenuto obbligatorio delle autorizzazioni per tipo e per immissione sul mercato.

Registri europei, archiviazione e riesame

L’articolo 50 disciplina l’aggiornamento dell’ERATV e dell’ERADIS e attribuisce al richiedente o al detentore dell’autorizzazione la responsabilità dell’esattezza dei dati forniti. L’articolo 51 prevede il riesame della decisione su istanza del richiedente entro 1 mese dalla ricezione, con conclusione entro 2 mesi. L’articolo 52 regola la conservazione della decisione e del fascicolo nello sportello unico per almeno 15 giorni e il successivo trasferimento all’archivio storico per 5 anni dopo la fine della vita del veicolo.

Sospensione, revoca o modifica di autorizzazioni già rilasciate

Gli articoli 53 e 54 consentono all’ente autorizzatore di adottare misure di sicurezza temporanee, sospendere, revocare o modificare autorizzazioni in caso di grave minaccia alla sicurezza e imporre l’aggiornamento dei registri europei e nazionali conseguenti. Le decisioni devono essere comunicate all’Agenzia, che informa tutte le autorità nazionali di sicurezza.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

L’articolo 55 disciplina il passaggio dal regime della direttiva 2008/57/CE: se l’NSA non è in grado di concludere la procedura entro la data pertinente, informa richiedente e Agenzia; il richiedente può scegliere se proseguire con l’NSA o trasferire la domanda all’Agenzia, che accetta la valutazione già svolta. Tra il 16 giugno 2019 e il 16 giugno 2020 coesistono due regimi per gli Stati membri che abbiano notificato la proroga. L’articolo 56 stabilisce l’entrata in vigore e l’applicazione progressiva, con efficacia generale dal 16 giugno 2020 e alcune previsioni operative dal 16 febbraio 2019.

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