Regolamento (UE) 2018/550
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/550 della Commissione, del 6 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei codici e delle descrizioni dei prodotti sottoposti ad accisa utilizzati nei messaggi elettronici per la circolazione in sospensione d’accisa. L’intervento si rende necessario per adeguare il regolamento (CE) n. 684/2009 alle modifiche della nomenclatura combinata e alla decisione di esecuzione (UE) 2018/552. La modifica interessa soprattutto prodotti energetici, carburanti e alcuni prodotti destinati a uso come combustibile o carburante per motori.
Modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 aggiornando i codici della nomenclatura combinata e la designazione di taluni prodotti energetici e altri prodotti soggetti ad accisa nei messaggi informatizzati di circolazione in sospensione d'accisa.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure informatizzate previste dagli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa. Riguarda in particolare gli operatori e le amministrazioni coinvolti nello scambio dei messaggi elettronici disciplinati dal regolamento (CE) n. 684/2009, limitatamente ai prodotti energetici e ad altri prodotti elencati nel punto 11 dell’allegato II. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 15 settembre 2018.
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 sui prodotti sottoposti ad accisa
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/550 della Commissione interviene sul sistema informatizzato di circolazione dei prodotti in sospensione d’accisa, aggiornando l’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009. La modifica è motivata dall’esigenza di allineare i codici della nomenclatura combinata ai riferimenti contenuti nella direttiva 2003/96/CE, come aggiornati dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/552, e di correggere alcune designazioni non più coerenti con il quadro normativo tecnico vigente.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si inserisce nell’attuazione della direttiva 2008/118/CE, in particolare degli articoli da 21 a 25 relativi alle procedure informatizzate per la circolazione in sospensione d’accisa. La Commissione richiama la funzione della nomenclatura combinata, utilizzata per completare taluni campi dati nei messaggi elettronici scambiati tra operatori e amministrazioni. La finalità è garantire coerenza tra i codici usati nelle procedure telematiche e quelli previsti per la tassazione dei prodotti energetici.
Aggiornamento dei codici e delle descrizioni dei prodotti
L’articolo 1 sostituisce le righe del punto 11 dell’allegato II relative ai codici E410, E420, E430, E440, E450, E460, E470, E480, E490, E910 ed E920. Le nuove descrizioni riguardano, tra gli altri:
- benzina con piombo e benzina senza piombo;
- gasolio marcato e non marcato;
- cherosene e cherosene marcato;
- olio combustibile pesante;
- prodotti distillati specifici per i movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
- FAMAE (esteri monoalchilici di acidi grassi);
- taluni prodotti destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori.
Per ciascuna voce vengono indicati i corrispondenti codici NC aggiornati. Alcune voci richiamano espressamente l’articolo 20, paragrafo 1, lettere c) e h), della direttiva 2003/96/CE, che costituisce il fondamento della classificazione dei prodotti energetici interessati.
Correzioni e precisazioni specifiche
Il considerando relativo alla direttiva 95/60/CE chiarisce che il codice NC 2710 19 21 non deve essere impiegato per designare il cherosene marcato, poiché per tale voce non è richiesto il marcatore fiscale comune. Inoltre, la designazione del codice E490 viene circoscritta ai soli codici NC pertinenti, evitando che la voce comprenda prodotti non effettivamente disciplinati dalla norma richiamata.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 15 settembre 2018. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con impatto immediato sui sistemi e sui messaggi informatizzati utilizzati nelle movimentazioni in sospensione d’accisa.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009
L’articolo 1 sostituisce, nella tabella del punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell’allegato II, le righe relative ai prodotti con codici E410, E420, E430, E440, E450, E460, E470, E480, E490, E910 ed E920. Le nuove formulazioni aggiornano i riferimenti ai codici NC e, per talune voci, restringono o chiariscono la designazione dei prodotti. Le categorie interessate includono benzina con piombo e senza piombo, gasolio marcato e non marcato, cherosene e cherosene marcato, olio combustibile pesante, taluni prodotti distillati sfusi, FAMAE e altri prodotti destinati a combustibile per riscaldamento o carburante per motori.
Allineamento alla direttiva 2003/96/CE e alla nomenclatura combinata aggiornata
La modifica assicura che i codici della nomenclatura combinata utilizzati per designare i prodotti energetici corrispondano a quelli richiamati dalla direttiva 2003/96/CE, aggiornati dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/552 alla luce delle modifiche della nomenclatura combinata. In particolare, viene precisato che il codice 2710 19 21 non deve essere usato per designare il cherosene marcato, poiché la direttiva 95/60/CE non richiede il marcatore fiscale comune per i carboturbi di quel codice.
Chiarimento della designazione del codice E490
Per il codice di prodotto sottoposto ad accisa E490, il regolamento limita la designazione ai soli codici NC pertinenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE, eliminando il rinvio a un insieme più ampio di codici non necessario ai fini della disciplina applicabile.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 15 settembre 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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