Regolamento (UE) 2018/553
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/553 della Commissione, del 3 aprile 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale di una specifica merce nella nomenclatura combinata dell’UE, al fine di garantire un’applicazione uniforme delle regole tariffarie. La Commissione individua il codice NC corretto sulla base delle regole generali di interpretazione e esclude classificazioni alternative in altri capitoli o voci. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per poter continuare a invocare informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo inquadramento.
Classificazione, nella nomenclatura combinata, di talune merci costituite da tubi saldati in lega di alluminio destinati al trasporto del liquido di raffreddamento nei veicoli a motore.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla classificazione doganale, nella nomenclatura combinata (NC), delle merci descritte nel relativo allegato, con effetti sull’intero territorio dell’Unione europea. Vincola le autorità doganali e gli operatori economici per la determinazione del codice NC delle merci interessate e incide sulle informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Non disciplina in generale tutti i prodotti analoghi, ma solo quelli corrispondenti alla descrizione tecnica riportata nell’allegato.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/553 della Commissione è adottato per garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. Esso individua il corretto inquadramento tariffario di una specifica merce, sulla base delle regole generali di interpretazione della NC e delle caratteristiche oggettive del prodotto.
Finalità e base giuridica
La Commissione interviene in forza del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, richiamando l’esigenza di assicurare uniformità nell’applicazione delle regole di classificazione tariffaria. I considerando precisano che le disposizioni riguardano le merci descritte nell’allegato e che la classificazione deve avvenire secondo le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.
Ambito materiale della classificazione
L’allegato riguarda un articolo costituito da due tubi tenuti insieme da morsetti, con lunghezza totale di circa 150 cm e diametro di circa 0,8 cm, realizzati in lega di alluminio e saldati. Il prodotto è destinato a essere utilizzato nei veicoli a motore per trasportare il liquido di raffreddamento dal motore allo scambiatore di calore posto sotto il cruscotto.
Codice NC attribuito e ragionamento classificatorio
La merce è classificata nel codice NC 7608 20 20, relativo ai tubi di alluminio o di leghe di alluminio saldati. L’allegato indica che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e dal testo delle voci 7608, 7608 20 e 7608 20 20.
Sono espressamente escluse le classificazioni alternative proposte in altre voci, in particolare:
- 8415 90 00, come parti di macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria;
- 8419 90 85, come altre parti di apparecchi e dispositivi per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura;
- 8708 91 99, come parti di radiatori di veicoli a motore.
Tali esclusioni si fondano sul fatto che, per le sue caratteristiche oggettive, l’articolo non può essere considerato destinato esclusivamente o principalmente a quei beni, con richiamo alla nota 2 b) della sezione XVI e alla nota 3 della sezione XVII.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
Il regolamento tutela i titolari di informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate che risultino non conformi alla nuova classificazione. Tali informazioni possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per l’articolo descritto come due tubi saldati in lega di alluminio, lunghi circa 150 cm e destinati al trasporto del liquido di raffreddamento nei veicoli a motore, il codice assegnato è 7608 20 20.
Motivazione tariffaria e esclusione di classificazioni alternative
Nell’allegato la classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sui testi delle voci 7608, 7608 20 e 7608 20 20. Sono escluse le classificazioni come parti di macchine per il condizionamento dell’aria, come parti di apparecchi per il trattamento di materie con variazione di temperatura o come parti di radiatori di veicoli a motore, poiché l’articolo non è destinato esclusivamente o principalmente a tali beni.
Informazioni tariffarie vincolanti preesistenti
L’articolo 2 consente che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento continuino a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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