Regolamento (UE) 2018/537
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/537 della Commissione, del 5 aprile 2018, recante duecentottantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/537 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive contro soggetti associati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. In particolare, recepisce a livello UE la decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 29 marzo 2018 di inserire una nuova entità nell’elenco. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, al fine di assicurare l’immediata efficacia delle misure.
Modifica dell’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con l’aggiunta di una nuova entità associata all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle entità inseriti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, nei cui confronti operano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e le altre misure restrittive previste da tale regime. L’intervento riguarda l’Unione europea e, per effetto della diretta applicabilità del regolamento, tutti gli Stati membri. Il regolamento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco già esistente inserendo una nuova voce.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/537 – modifica dell’elenco sanzionatorio del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/537 della Commissione interviene sul regime di misure restrittive dell’Unione contro persone, gruppi ed entità associati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. Esso recepisce l’aggiornamento disposto dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 29 marzo 2018, inserendo una nuova voce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. La finalità è assicurare l’immediata operatività del congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti del soggetto designato.
Ambito di applicazione
Il regolamento non crea un nuovo quadro sanzionatorio autonomo, ma modifica l’elenco allegato al regolamento (CE) n. 881/2002, che individua le persone, i gruppi e le entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche. L’effetto si produce nell’intera Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, in virtù della natura del regolamento. L’applicazione riguarda quindi gli operatori e le autorità che danno esecuzione alle misure restrittive previste dal regime UE contro soggetti collegati al terrorismo internazionale.
Base giuridica e rapporto con il regolamento (CE) n. 881/2002
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, con richiamo espresso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 7 bis, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che nell’allegato I è contenuto l’elenco delle persone, gruppi ed entità assoggettati al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L’aggiornamento dell’allegato è motivato dalla decisione del 29 marzo 2018 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU.
Modifica dell’allegato I: nuova entità inserita
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La nuova iscrizione riguarda:
- "Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB)"
- alias: "Khataib al-Imam al-Bukhari"
- localizzazioni/indirizzi indicati: Khan-Shaykhun, Repubblica araba siriana; Idlib, Aleppo e Khama, Repubblica araba siriana; zona di frontiera Afghanistan/Pakistan
- ulteriore informazione: dal 2016 l’entità è stata trasferita nell’Afghanistan settentrionale
- data di designazione: 29.3.2018
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta dell’entrata in vigore immediata, evidenziata anche nei considerando, risponde all’esigenza di garantire senza ritardo l’efficacia delle misure restrittive. Il regolamento è inoltre espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’aggiunta di una nuova voce all’elenco delle persone giuridiche, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.
Nuova iscrizione nell’elenco delle entità sanzionate
Nell’allegato è inserita la voce "Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB)" (alias "Khataib al-Imam al-Bukhari"). Sono indicati gli indirizzi/localizzazioni in Siria e nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, nonché l’informazione che dal 2016 l’entità è stata trasferita nell’Afghanistan settentrionale. È riportata come data di designazione il 29.3.2018.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e urgenza
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e sull’articolo 7 bis, paragrafo 1. Nei considerando si evidenzia che l’entrata in vigore immediata è necessaria per garantire l’efficacia delle misure restrittive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 apr 2018Regolamento (UE) 2018/545
- Regolamento · 4 apr 2018Regolamento (UE) 2018/977
- Regolamento · 6 apr 2018Regolamento (UE) 2018/550
- Regolamento · 6 apr 2018Regolamento (UE) 2018/549
- Regolamento · 6 apr 2018Regolamento (UE) 2018/548
- Regolamento · 3 apr 2018Regolamento (UE) 2018/553
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →