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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/986

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/986 della Commissione, del 3 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 per quanto riguarda l'adeguamento dei provvedimenti amministrativi per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ai limiti di emissione della fase V (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R0986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 per allineare la documentazione amministrativa dei veicoli agricoli e forestali ai nuovi requisiti di emissione della fase V e ai relativi atti tecnici collegati. Introduce disposizioni transitorie per i motori già omologati, modifica numerosi modelli di schede e verbali di prova, e integra informazioni più dettagliate su motore, trasmissione, frenatura e compatibilità elettromagnetica. Viene inoltre precisato il regime di accettazione dei verbali di prova e la marcatura dei motori.

Adeguamento delle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ai limiti di emissione della fase V e ad altri aggiornamenti tecnici in materia di documentazione, prova e marcatura.

Ambito di applicazione

Si applica ai procedimenti di omologazione UE e di vigilanza del mercato relativi ai veicoli agricoli e forestali disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013, nonché ai relativi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, con particolare riguardo ai motori e alle informazioni amministrative collegate. Incide sui modelli di schede tecniche, certificati, addenda, verbali di prova e note esplicative del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504. Le modifiche tengono conto dei limiti di emissione di fase V del regolamento (UE) 2016/1628 e si coordinano con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 e con il regolamento delegato (UE) 2018/985. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Adeguamento dei provvedimenti amministrativi per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali ai limiti di emissione della fase V

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/986 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 per adeguare la documentazione amministrativa e i modelli di omologazione dei veicoli agricoli e forestali al nuovo quadro in materia di emissioni della fase V. Il contesto normativo è dato dal regolamento (UE) 2016/1628, che ha introdotto nuovi limiti per i motori destinati alle macchine mobili non stradali, applicabili anche ai veicoli agricoli e forestali ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 167/2013, con rinvio temporale secondo il relativo calendario.

Contesto e finalità dell'intervento

I considerando chiariscono che il regolamento (UE) 2015/504 contiene i modelli di documenti utilizzati nei procedimenti di omologazione e vigilanza del mercato. Poiché la fase V impone nuovi limiti di emissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 disciplina i requisiti amministrativi per i motori, è necessario riallineare i modelli e le schede tecniche. Il regolamento introduce anche modifiche minori per consentire l'omologazione di unità elettriche/elettroniche come componenti e per richiedere informazioni più dettagliate sulla trasmissione e sui sistemi di frenatura dei veicoli rimorchiati.

Ambito applicativo e disciplina transitoria

L'intervento si applica ai procedimenti di omologazione UE e di vigilanza del mercato disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013 e riguarda i veicoli agricoli e forestali, i loro sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. L'articolo 1 inserisce l'articolo 12 bis nel regolamento (UE) 2015/504, prevedendo un regime transitorio per i motori omologati prima del 1° gennaio 2018, oppure prima del 1° gennaio 2019 per le sottocategorie NRE-v-5 e NRE-c-5. Per tali motori continuano ad applicarsi, nella versione vigente al 6 agosto 2018, varie parti degli allegati I, II, III, IV, V, VII e VIII, così da evitare discontinuità nella gestione delle omologazioni già in essere.

Modifiche agli allegati I e II: documentazione sui motori e compatibilità elettromagnetica

L'allegato I viene ampiamente aggiornato. In particolare:

  • l'appendice 10 diventa il modello di scheda tecnica per l'omologazione UE della compatibilità elettromagnetica di unità elettriche/elettroniche come componente/entità tecnica indipendente;
  • per i motori deve essere fornita la documentazione informativa e la scheda informativa conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656;
  • il modello di documentazione informativa viene semplificato con la soppressione di taluni punti non più necessari;
  • le note esplicative vengono aggiornate, in particolare per l'indicazione del tipo di motore o della famiglia-tipo (FT), del tipo di carburante e della disposizione dei cilindri.

L'allegato II è modificato in coerenza con tale impostazione, sopprimendo informazioni supplementari ormai superate e rinviando anch'esso alle definizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 per l'identificazione del motore.

Maggior dettaglio su motore, trasmissione e frenatura

Molte parti degli allegati I e III sono riscritte per introdurre o aggiornare dati tecnici di dettaglio. Vengono richiesti, tra l'altro:

  • categoria e sottocategoria del motore secondo il regolamento (UE) 2016/1628;
  • ciclo di combustione, tipo di accensione, numero e configurazione dei cilindri;
  • tipo di carburante, compresi carburanti aggiuntivi, miscele ed emulsioni;
  • regime nominale, potenza nominale netta, regime di potenza massima e potenza massima netta;
  • volume nominale totale del motore.

Sono inoltre riformulati i campi relativi a:

  • trazione e controllo;
  • trasmissione di potenza;
  • tipo di cambio, anche a doppia frizione, automatico, semi-automatico, idrostatico o a variazione continua;
  • frizione ed eventuali componenti elettrici/elettronici;
  • rapporti di trasmissione per marce avanti e retromarcia;
  • trasmissione della frenatura del veicolo trattore;
  • dispositivi di controllo della frenatura del veicolo rimorchiato;
  • descrizione di giunti, dispositivi di traino, dispositivi di sicurezza e relativi collegamenti pneumatici, idraulici o elettrici.

Aggiornamento delle note sui carburanti e sui cilindri

Le note esplicative vengono uniformate per l'uso di codici standardizzati. Per il carburante sono previsti codici come B5, E85, ED95, E10, GN e GPL, oltre a codici specifici per sottotipo di gas naturale/biometano e per il tipo di alimentazione. Per la disposizione dei cilindri sono previsti i codici LI, V, O, S, R e altre eventuali specificazioni. Queste precisazioni sono introdotte per rendere più coerente e comparabile la documentazione tecnica presentata ai fini dell'omologazione.

Emissioni, risultati di prova e allineamento con altri atti UE

Gli allegati III, V, VI e VII aggiornano il modo in cui sono riportati i risultati delle prove di emissione e di rumorosità. Il regolamento distingue tra:

  • motori sottoposti a prova con ciclo stazionario non stradale (NRSC);
  • motori sottoposti a ciclo transitorio non stradale;
  • motori sottoposti a cicli di prova per veicoli pesanti, con riferimento al regolamento (CE) n. 595/2009.

Sono previsti campi per CO, HC, NOx, HC+NOx, PM, PN e CO2, con specifiche note esplicative su quali valori copiare dai verbali di prova unici del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 o dalle prove armonizzate per veicoli pesanti. Vengono anche aggiornati i riferimenti al modo in cui le prove di livello sonoro devono essere misurate, sostituendo il rinvio al regolamento delegato (UE) 2015/96 con quello al regolamento delegato (UE) 2018/985.

Accettazione dei verbali di prova e marcatura dei motori

L'allegato VIII amplia e precisa i casi in cui verbali di prova rilasciati a norma di altri atti possono essere accettati ai fini dell'omologazione ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013. Sono richiamati, tra gli altri, la direttiva 2003/37/CE, il regolamento (UE) 2016/1628, il regolamento (CE) n. 595/2009, la direttiva 2007/46/CE e i regolamenti internazionali citati nel capo XIII del regolamento (UE) n. 167/2013. Viene inoltre aggiunto un punto specifico sui verbali di prova per i motori, che devono essere redatti secondo il formato unico del verbale di prova del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.

Sempre nell'allegato IV è introdotto un punto specifico sui requisiti di marcatura dei motori. La marcatura deve essere conforme all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656, con eccezioni per i motori omologati in conformità al regolamento (UE) n. 167/2013 e per i motori di ricambio omologati a norma della direttiva 2000/25/CE, per i quali sono indicati numeri di omologazione differenti da riportare.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Disposizioni transitorie per i motori

È inserito l'articolo 12 bis nel regolamento (UE) 2015/504. Per i motori omologati anteriormente al 1° gennaio 2018, oppure al 1° gennaio 2019 per i motori delle sottocategorie NRE-v-5 e NRE-c-5, continuano ad applicarsi, nella versione vigente al 6 agosto 2018, specifiche parti degli allegati I, II, III, IV, V, VII e VIII del regolamento di esecuzione.

Aggiornamento dei modelli di scheda tecnica e documentazione informativa

Gli allegati I e II sono modificati per richiedere la documentazione informativa e la scheda informativa per i motori secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656, eliminare campi non più pertinenti e aggiornare le modalità di indicazione di tipo, famiglia-tipo, carburanti e dati tecnici del motore. Viene anche ridefinito il modello di scheda tecnica per la compatibilità elettromagnetica delle unità elettriche/elettroniche come componente/entità tecnica indipendente.

Nuovi dettagli su trazione, trasmissione e frenatura

Numerose appendici degli allegati I e III sono riscritte per includere informazioni più complete su trazione, cambio, frizione, rapporti di trasmissione, sistemi frenanti del trattore e dei veicoli rimorchiati, circuiti di comando pneumatici, idraulici ed elettrici, nonché connettori ISO 7638:2003 e sistemi elettronici di frenatura.

Emissioni, prove e riferimenti normativi coordinati

Gli allegati III, V, VI, VII e VIII sono allineati ai nuovi riferimenti normativi sulle prove di emissione e di rumorosità, in particolare al regolamento delegato (UE) 2018/985 e al regolamento (UE) 2016/1628. Sono aggiornate le tabelle sui risultati di prova, inclusi CO, HC, NOx, PM, PN e CO2, e sono precisate le condizioni di accettazione dei verbali di prova rilasciati ai sensi di atti UE, UNECE e OCSE.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieomologazione veicolivigilanza del mercatoemissioni inquinantiveicoli agricoli e forestalitrasporti

Testo integrale

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