Deliberazione n. 217 del 10/04/2025
Provvedimento del 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure disposte mirano a impedire l’ulteriore diffusione del materiale e a conservarne eventuale copia in chiaro per fini probatori per 12 mesi, con adozione di cautele per non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento è una ratifica ex post delle determinazioni dirigenziali adottate in via d’urgenza il 31 marzo 2025.
Ratifica di misure d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito di una segnalazione relativa a possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite piattaforme digitali. Il procedimento è stato attivato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn.
Origine del procedimento e quadro normativo
La persona interessata ha rappresentato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce all’Autorità il potere di intervenire rapidamente, entro 48 ore dalla segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva successiva ratifica.
Provvedimenti d’urgenza adottati il 31 marzo 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 98 e 99 del 31 marzo 2025, indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Le misure hanno previsto:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’uso di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 31 marzo 2025.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 10 aprile 2025, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 98/2025 e 99/2025. La decisione conferma quindi le misure cautelari già adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Esito e rilevanza operativa
Il provvedimento non dispone sanzioni economiche né affronta nel merito eventuali responsabilità dei gestori, ma ha funzione cautelare e preventiva. Per gli operatori delle piattaforme digitali, il caso evidenzia l’obbligo di attivarsi rapidamente in presenza di segnalazioni riconducibili all’art. 144-bis Codice privacy, con particolare attenzione a:
- blocco o prevenzione della diffusione;
- gestione del materiale in chiaro eventualmente acquisito;
- conservazione limitata al fine probatorio;
- tutela della non identificabilità degli interessati.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Il procedimento riguarda quindi un’ipotesi di possibile diffusione non consensuale di registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 98 e 99 del 31 marzo 2025. Tali misure sono state comunicate ai gestori delle piattaforme con note del 31 marzo 2025.
Contenuto delle misure disposte
Le misure urgenti hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, con modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 10 aprile 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 98/2025 e 99/2025 adottati il 31 marzo 2025. Il provvedimento non contiene sanzioni pecuniarie, ma conferma l’efficacia delle misure cautelari finalizzate a impedire la diffusione del materiale segnalato.
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