Cassazione Civile, Sentenza n. 18140/2020 del 31/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella esattoriale notificata il 16/10/2010 per contributi a percentuale eccedenti il minimale dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2001-2003; questione principale sulla prescrizione del credito e sull'effetto interruttivo di atti di accertamento (verbale Guardia di Finanza e avviso/accertamento dell'Agenzia delle Entrate). La ricorrente contestava che l'INPS non avesse sollevato l'interruzione della prescrizione in giudizio e che gli atti invocati non specificassero il credito previdenziale né il creditore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto validi gli atti di accertamento (verbale Guardia di Finanza e accertamento dell'Agenzia delle Entrate) come idonei a interrompere la prescrizione del credito previdenziale. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo che il giudice di merito rilevasse l'interruzione della prescrizione anche se non espressamente dedotta dall'INPS, in quanto si tratta di eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio se comprovata dagli atti. Ha precisato il limite del sindacato in sede di legittimità sul giudizio di fatto e richiamato la disciplina di unificazione degli accertamenti tributari e contributivi.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 241/1997
Rilevato come normativa che ha unificato le procedure di accertamento e riscossione, utilizzata per sostenere l'efficacia dell'accertamento tributario anche sul rapporto contributivo
d.lgs. n. 462/1997, art. 1
Richiamato per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali e la cooperazione con l'Agenzia delle Entrate nelle materie di accertamento
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Interpretato nel senso che l'Agenzia delle Entrate, nell'effettuare accertamenti fiscali, può anche accertare maggiori contributi e trasmettere la relativa posizione all'INPS, con effetto interruttivo della prescrizione contributiva
D.P.R. n. 600/1973, art. 33
Ritenuto utile a qualificare l'attività della Guardia di Finanza come idonea a produrre accertamenti che, se attestano redditi diversi, possono costituire presupposto per contestazioni di evasione contributiva e quindi interruttive della prescrizione
art. 2943 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione; la Corte ha invece ritenuto che atti di controllo tributario possano interrompere la prescrizione contributiva secondo la disciplina unificata
artt. 112 e 115 c.p.c.
Valutati in relazione alla possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio eccezioni in senso lato (come l'interruzione della prescrizione) e ai limiti di sindacato in cassazione sulla motivazione di merito
art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 5)
Richiamato per spiegare i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione di fatto delle decisioni del giudice di merito
L. n. 335/1995, art. 3, comma 9
Richiamata per sottolineare il principio di ordine pubblico relativo all'irrinunciabilità dei diritti previdenziali e la disciplina speciale della prescrizione contributiva
D.L. 22/6/2012, n. 83, art. 54 (conv. L. 7/8/2012, n. 134)
Citato in relazione alla modifica dell'art. 360 n. 5 c.p.c. che ha ridotto l'ambito di controllo della Cassazione sulla motivazione di merito
d.lgs. n. 115/2002, art. 13, co. 1 quater
Richiamato sul punto formale della contribuzione unificata processuale e dell'eventuale versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- In materia di crediti previdenziali, gli accertamenti fiscali dell'Agenzia delle Entrate e i verbali della Guardia di Finanza che attestano redditi diversi rispetto a quelli dichiarati possono interrompere la prescrizione del credito contributivo anche se non menzionano espressamente l'INPS o il credito previdenziale, a causa della unificazione delle procedure di accertamento e riscossione
- L'interruzione della prescrizione configurata come eccezione in senso lato può essere rilevata dal giudice d'ufficio in qualsiasi grado del processo se è documentata dagli atti presenti nel fascicolo (documenti ex actis), per valorizzare la giustizia della decisione
- In sede di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nel riesaminare autonomamente il fatto: il sindacato è limitato ai vizî di motivazione rilevabili ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Per chi contesta un addebito contributivo sulla base di atti tributari, è strategico verificare formalmente la data e la regolarità della notifica degli atti impugnati; tuttavia, la mancanza di esplicita indicazione del creditore negli atti tributari non esclude automaticamente l'efficacia interruttiva della prescrizione verso l'ente previdenziale
- Nel contenzioso previdenziale conviene raccogliere e produrre documentazione fiscale e di controllo (avvisi, verbali, notifiche) che dimostri il contenuto e la tempestività degli accertamenti, poiché tali documenti possono essere decisivi a livello di merito e rilevabili d'ufficio anche in sede superiore
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 31 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18136/2020 del 31/08/2020
- Sentenza lavoro · 31 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18137/2020 del 31/08/2020
- Sentenza lavoro · 31 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18138/2020 del 31/08/2020
- Sentenza lavoro · 31 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18139/2020 del 31/08/2020
- Sentenza lavoro · 1 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18168/2020 del 01/09/2020
- Sentenza lavoro · 1 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18167/2020 del 01/09/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →