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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18168/2020 del 01/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rete Ferroviaria Italiana impugnava la sentenza che aveva confermato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo con cui Iannazzo aveva ottenuto €103.781,73 a titolo di differenze retributive conseguenti all'accertata interposizione fittizia e alla ricostituzione del rapporto di lavoro con Ferrovie dello Stato. La ricorrente contestava in particolare l'inclusione del controvalore della "Carta di libera circolazione" (C.L.C.) tra le voci retributive da computare nelle differenze, la correttezza del parametro utilizzato per quantificarne il valore, e l'ammissibilità di censure mosse in appello riguardanti la quantificazione e le concessionI di viaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che le Carte di libera circolazione non rientrano tra le componenti della retribuzione da computare per il calcolo delle differenze retributive in caso di accertata interposizione fittizia, atteso che si tratta di un'agevolazione legata allo status di dipendente/pensionato, non corrispettiva alla prestazione, non convertibile in denaro e priva delle caratteristiche di obbligatorietà e corrispettività tipiche della retribuzione. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria, la quale dovrà revocare il decreto ingiuntivo ed effettuare lo scomputo delle somme riferibili alle C.L.C.; rimessa alla corte di merito anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • legge 21 novembre 1955 n. 1108 (artt. 1 e 7)

    Originariamente le carte di libera circolazione rientravano tra le concessioni di viaggio disciplinate da questa legge; ciò serve a ricostruire l'origine normativa del beneficio

  • legge 28 febbraio 1986 n. 41 (art. 10, comma 15)

    Ha disposto l'abolizione, dal 15/1/1986, delle concessioni gratuite di viaggio (salvo eccezioni), segnando la fine della disciplina legale delle C.L.C. e l'avvio della loro regolazione tramite contrattazione

  • legge 17 maggio 1985 n. 210 (art. 21 e art. 14)

    Ha introdotto la delegificazione e il criterio privatistico nella gestione del personale ferroviario, demandando alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro; ciò giustifica che la disciplina delle C.L.C. sia di natura pattizia/contrattuale

  • C.C.N.L. 1990/1992 (art. 69)

    Ha previsto una disciplina pattizia per le agevolazioni, dando seguito a regolamentazioni contrattuali successive (accordo 1991) che hanno limitato la portata del beneficio

  • accordo sindacale 15 maggio 1991

    Ha concordato, a decorrere dal 1° gennaio 1992, il rilascio di carte di libera circolazione per determinate categorie, ma con limiti che ne evidenziano il carattere legato allo status e non alla prestazione

  • Accordo di confluenza del 16 aprile 2003 (contratto aziendale Gruppo FS)

    Ha disciplinato compiutamente le C.L.C. nel Gruppo FS e previsto condizioni per il rilascio; tuttavia tale disciplina è successiva al periodo oggetto della domanda e non prova automaticamente la natura retributiva nel periodo precedente

  • D.M. 12 novembre 2009 e disposizioni finanziarie 2003

    Successivi interventi che hanno fissato valori virtuali per le C.L.C.; la Corte evidenzia la diversità di tali valori rispetto agli importi empiricamente usati a fini di calcolo

  • codice civile (artt. 2094 e 2099)

    Richiamati in prospettiva della nozione di retribuzione; la Corte sottolinea che per qualificare un elemento come retributivo occorre l'esistenza di obbligatorietà e correlazione sinallagmatica prestazione/controprestazione

  • codice civile (artt. 2120, 2121, 2118)

    La Corte precisa che le norme che danno una nozione ampia di retribuzione per calcoli specifici (es. TFR, indennità di preavviso) non possono automaticamente includere benefici non corrispettivi come le C.L.C.

  • Costituzione (art. 36)

    Richiamata nelle censure sul trattamento economico, ma la Corte decide sulla base della natura del beneficio e del rapporto sinallagmatico

  • codice di procedura civile (art. 360 e artt. 112,115,416,437 e art. 115)

    Art. 360 citato come base delle doglianze in cassazione (vizi di diritto). Altre norme procedurali richiamate relative all'ammissibilità e alla valutazione delle prove e delle censure in appello

Massime di principio

  • Le erogazioni aziendali vanno qualificate retributive solo se caratterizzate da obbligatorietà e correlazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa; benefici legati allo status (es. C.L.C.) e non convertibili in denaro sono generalmente esclusi dal monte retributivo per il calcolo delle differenze
  • La mera previsione contrattuale successiva (es. accordi o contratti aziendali intervenuti dopo il periodo contestato) non legittima retroattivamente l'inclusione di un beneficio tra le voci retributive relative a periodi anteriori
  • In giudizi di quantificazione delle retribuzioni dovute per interposizione fittizia, il giudice deve escludere dal computo gli elementi che non costituiscono corrispettivo della prestazione; se il benefit non è obbligatorio né imputabile al rapporto di lavoro in senso sinallagmatico, va detratto
  • La parte che invoca l'inclusione di un beneficio nella retribuzione assume l'onere di dimostrarne la natura retributiva, la base normativa/contrattuale e il criterio di quantificazione adeguato e riferibile al periodo
  • Se in appello vengono sollevate censure sulla quantificazione fondate sull'esistenza stessa del diritto (non solo sui calcoli), tali censure possono essere ammissibili e devono essere valutate in relazione alla loro portata sostanziale

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