Cassazione Civile, Sentenza n. 18138/2020 del 31/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte dell'INPS, della decisione che aveva riconosciuto ad Alfredo Vianello la pensione di anzianità mediante totalizzazione dei periodi contributivi accreditati presso: Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione separata (L. n. 335/1995) e il Fondo pensioni spedizionieri doganali (soppresso con L. n. 230/1997). L'INPS sosteneva che la contribuzione del Fondo spedizionieri doganali non fosse totalizzabile e che la disciplina che ha espressamente ammesso tale totalizzazione (D.P.R. n. 157/2013, art. 2, comma 2) non potesse valere per domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore (nel caso, domanda amministrativa del 17/07/2006 con decorrenza 01/10/2007).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS e confermato la decisione favorevole a Vianello. Il Collegio ha ritenuto che la soppressione del Fondo spedizionieri doganali con la L. n. 230/1997 non abbia comportato l'annullamento delle posizioni contributive né la restituzione dei contributi, sicché tali periodi possono concorrere alla totalizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2006, art. 1. Il D.P.R. n. 157/2013, art. 2, comma 2, va inteso in senso confermativo/interpretativo della disciplina già applicabile e non limitativo alle sole domande presentate dopo la sua entrata in vigore; di conseguenza la totalizzazione è ammissibile anche per domande anteriori. Condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali e degli onorari, e applicazione degli ulteriori oneri contributivi previsti (D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater).
Norme richiamate
Legge 16 luglio 1997, n. 230
La soppressione del Fondo degli spedizionieri doganali non ha previsto l'annullamento delle posizioni contributive né la restituzione dei contributi; conserva la quota di pensione maturata e non impedisce l'utilizzo dei periodi assicurativi ai fini della totalizzazione.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42
Disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi fra diverse gestioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti; il Fondo spedizionieri doganali rientra nelle 'forme pensionistiche' utili alla totalizzazione secondo l'interpretazione data dalla Corte.
D.P.R. 10 dicembre 2013, n. 157
L'inclusione espressa del Fondo tra le ipotesi di cumulo ha funzione esplicativa/interpretativa e confermativa della normativa preesistente, pertanto la sua efficacia non è limitata alle sole domande presentate dopo l'entrata in vigore del Decreto.
Legge 23 agosto 2004, n. 243
delega al Governo (richiamata in motivazione)
Ha delegato la riforma della totalizzazione, funzione legislativa che ha portato all'adozione del D.Lgs. n. 42/2006; quadro normativo che deve essere interpretato coerentemente con la finalità di tutela previdenziale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 61/1999
Ha indicato la totalizzazione come sistema alternativo alla ricongiunzione onerosa, orientando il legislatore verso soluzioni che permettessero di preservare la tutela previdenziale degli assicurati.
Legge istitutiva Fondo spedizionieri doganali (L. n. 1612/1960)
Evidenzia la natura obbligatoria del Fondo quale forma assicurativa per invalidità, vecchiaia e superstiti; fondamento per considerare i relativi periodi utili alla totalizzazione.
D.P.R. 4 aprile 2002, n. 115
Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha disposto l'applicazione di tale onere a carico della parte ricorrente quando dovuto.
Massime di principio
- La soppressione di un fondo previdenziale non implica automaticamente l'annullamento delle posizioni contributive; se la legge non dispone la restituzione dei contributi, i periodi restano utilizzabili per finalità previdenziali, compresa la totalizzazione.
- La totalizzazione introdotta dal D.Lgs. n. 42/2006 va interpretata estensivamente per ricomprendere periodi maturati in gestioni soppresse purché le posizioni contributive persistano.
- Successive norme chiarificatrici o confermative (es. D.P.R. n. 157/2013) possono avere effetto interpretativo retroattivo quando non innovano la disciplina ma ne esplicitano l'applicazione, e dunque non escludono l'applicabilità a domande anteriori.
- Il rigetto della totalizzazione da parte dell'ente previdenziale richiede una chiara base normativa che escluda l'operatività della disciplina del cumulo; mere argomentazioni sul 'vincolo di destinazione' non bastano se la norma di soppressione non cancella le posizioni.
- In presenza di dubbi ermeneutici che possano ledere principi costituzionali (parità di trattamento, ragionevolezza, tutela previdenziale), l'interpretazione conforme alla Costituzione deve essere privilegiata.
- Per chi si trova in situazioni analoghe: verificare se la legge di soppressione del fondo ha disposto la cancellazione delle posizioni o la restituzione dei contributi; in assenza di ciò, è possibile richiedere la totalizzazione anche per domande anteriori a successivi atti amministrativi o regolamentari chiarificatori.
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